Pensioni complementari (Decreto Legislativo 5 Luglio 2005 n. 252)

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005 n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
  1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’ erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piè elevati livelli di copertura previdenziale.
  2. L’ adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
  3. Ai fini del presente decreto s’ intendono per:
    1. “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività da parte della COVIP, e di cui all’ articolo 20, iscritte all’ apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’ apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
    2. “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui all’ articolo 13, che hanno ottenuto l’ approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
    3. “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell’ articolo 18, di seguito denominata: “COVIP” (1);
    4. “T.F.R.”: il trattamento di fine rapporto;
    5. “T.U.I.R.”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’ articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’ indicazione di “fondo pensione”, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

(1) Lettera modificata dall’ articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la presente lettera era stata precedentemente modificata dall’ articolo 2 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 2

Destinatari
  1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
    1. i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    2. i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
    3. i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
    4. i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
    1. per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
    2. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari
  1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
    1. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro;
    2. accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
    3. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
    4. le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
    5. accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
    6. accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
    7. gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’ obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
    8. i soggetti di cui all’ articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’ articolo 12;
    9. i soggetti di cui all’ articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’ articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
  3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’ esercizio
  1. I fondi pensione sono costituiti:
    1. come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’ articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’ iniziativa;
    2. come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’ esercizio dell’ attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
  2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’ ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’ articolo 2117 del codice civile.
  3. L’ esercizio dell’ attività dei fondi pensione di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’ economia e delle finanze l’ esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’ autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’ istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’ istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’ autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piè decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
    1. i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’ atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
    2. i requisiti per l’ esercizio dell’ attività, con particolare riferimento all’ onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
    3. i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale (1) .
  4. [ Chiunque eserciti l’ attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.] (2)
  5. I fondi pensione costituiti nell’ ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
  6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’ autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

(1) Per il Regolamento recante norme per l’ individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 maggio 2007 n.79.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 7 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28

Art. 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
  1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
  2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’ organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’ attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’ incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’ incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’ opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.
  3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’ esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’ invio di dati e notizie sull’ attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’ organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti (1).
  4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’ istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’ articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’ organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’ opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’ organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’ accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
  5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’ organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’ albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’ iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’ organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
  6. L’ organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’ amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’ esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’ organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
  7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
  8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’ articolo 2407 del codice civile.
  9. [ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’ incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’ incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
    1. non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’ articolo 19;
    2. forniscono alla COVIP informazioni false;
    3. violano le disposizioni dell’ articolo 6, commi 11 e 13;
    4. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.] (2)
  10. [ I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
    1. forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’ arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piè grave reato;
    2. nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
    3. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.] (2)
  11. [ Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’ attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.] (2)
  12. [ Ai commissari nominati ai sensi dell’ articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.] (2)

(1) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l’ articolo 26 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 7 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28

Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali
  1. I fondi pensione di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
    1. convenzioni con soggetti autorizzati all’ esercizio dell’ attività di cui all’ articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’ Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
    2. convenzioni con imprese assicurative di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’ Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
    3. convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’ Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
    4. sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
    5. sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
  2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’ utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
  3. Alle prestazioni di cui all’ articolo 11erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o piè imprese assicurative di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all’ articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all’ erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’ adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti (1).
  4. [I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’ autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’ erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.] (2)
  5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’ esecuzione di tali convenzioni non si applica l’ articolo 7.
  1. bis. Con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
    1. le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’ interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
    2. i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
    3. le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento (2).
  1. ter I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti (3).
  1. quater Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano (2).
  2. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’ articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’ insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
  3. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
  4. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
    1. contenere le linee di indirizzo dell’ attività dei soggetti convenzionati nell’ ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del T.F.R.;
    2. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’ atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
    3. prevedere l’ attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
  5. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’ articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’ accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
  6. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’ autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’ esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
  7. [I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’ articolo 7, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
    1. le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
    2. i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
    3. le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.] (2)
  8. I fondi pensione, costituiti nell’ ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
  9. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti prestare garanzie in favore di terzi, nè investire le disponibilità di competenza (4):
    1. in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’ influenza dominante sulla società emittente;
    2. in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’ articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
    3. fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’ impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’ articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
    1. bis il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali (5).
  10. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’ esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

(1) Comma modificato dall’ articolo 2 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 7 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
(3) Comma aggiunto dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
(4) Alinea modificato dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
(5) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 7

Banca depositaria
  1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze di cui all’ articolo 6, comma 5-bis (1).
  3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
  1. bis Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE (2).
  1. ter La Banca d’ Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d’ Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell’ Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’ articolo 15-ter (2).

(1) Comma modificato dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 3 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 7-bis

Mezzi patrimoniali
  1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
  2. Con regolamento del Ministero dell’ economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’ Italia e l’ ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’ articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
  3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’ attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori (1).

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 8

Finanziamento
  1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.F.R. maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’ impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
  2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’ entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’ articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del T.F.R. o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’ impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’ imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del T.F.R. ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’ imposta precedente.
  3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
  4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’ articolo 10 del T.U.I.R., dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’ articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’ articolo 105, comma 1, del citato T.U.I.R.. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’ anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’ importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
  5. Per i contributi versati nell’ interesse delle persone indicate nell’ articolo 12 del T.U.I.R., che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’ importo complessivamente stabilito nel comma 4.
  6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’ importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
  7. Il conferimento del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’ adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
    1. modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’ intero importo del T.F.R. maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
    2. modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
      1. il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. a una forma collettiva tra quelle previste all’ articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
      2. in caso di presenza di piè forme pensionistiche di cui al n. 1), il T.F.R. maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’ azienda;
      3. qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’ INPS;
    3. con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
      1. fermo restando quanto previsto all’ articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
      2. qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del T.F.R., nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
  8. Prima dell’ avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del T.F.R. maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando è destinato alla scadenza del semestre.
  9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del T.F.R., l’ investimento di tali somme nella linea a contenuto piè prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del T.F.R..
  10. L’ adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del T.F.R. non comporta l’ obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’ entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
  11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’ età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’ aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
  12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’ azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’ importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima (1).
  13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’ aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’ interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’ intera posizione individuale a una o piè linee (2).

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 agosto 2007, n. 113

Art. 9

Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’ INPS
  1. Presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’ articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di T.F.R. maturando nell’ ipotesi prevista dall’ articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
  2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’ articolo 4, comma 3.
  3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’ articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

Art. 10

Misure compensative per le imprese
  1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del T.F.R. annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento (1).
  2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (1).
  3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del T.F.R. alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni (1).
  4. [ Un’ ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del T.F.R. alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’ articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203] (2).
  5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia (3).

(1) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

Prestazioni
  1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
  2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
  3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’ importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’ assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
  4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’ attività lavorativa che comporti l’ inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’ aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’ accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
  5. A migliore tutela dell’ aderente, gli schemi per l’ erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’ erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
  6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’ articolo 44 del T.U.I.R., e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’ imposta con l’ aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
  7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’ anticipazione della posizione individuale maturata:
    1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’ importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’ imposta con l’ aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
    2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’ acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’ articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’ importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
    3. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’ importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
    4. le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
  8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del T.F.R., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’ aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’ imposta pari all’ imposta pagata al momento della fruizione dell’ anticipazione, proporzionalmente riferibile all’ importo reintegrato.
  9. Ai fini della determinazione dell’ anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’ aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
  10. Ferma restando l’ intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 12

Fondi pensione aperti

(1) Comma modificato dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28

Art. 13

Forme pensionistiche individuali

(1) Per le disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera vedi il provvedimento ISVAP 10 novembre 2006, n. 2472.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28

Art. 14

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

Art. 15

Vicende del fondo pensione

Art. 15-bis

Operatività all’ estero delle forme pensionistiche complementari italiane

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 15-ter

Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 15-quater

Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 15-quinquies

Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 16

Contributo di solidarietà

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 2 luglio 2007, n. 98.

Art. 17

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

Art. 18

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

Art. 19

Compiti della COVIP

(1) Per l’ adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa di cui alla presente lettera vedi la Deliberazione COVIP 31 ottobre 2006. Vedi anche la Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione 29 maggio 2008.
(2) Così corretto in G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.
(3) Lettera aggiunta dall’ articolo 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28
(4) Comma modificato dall’ articolo 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 19-bis

Abusiva attività di forma pensionistica

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 19-ter

False informazioni

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 19-quater

Sanzioni amministrative

(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

Art. 20

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(1) Per l’ attuazione del presente comma vedi D.M. 10 maggio 2007, n. 67.

Art. 21

Abrogazioni e modifiche

(1) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

Art. 23

Entrata in vigore e norme transitorie

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Così corretto in G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.
(3) Alinea modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente alinea era stato precedentemente modificato dall’ articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
(4) Numero modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Deliberazione della COVIP 28 giugno 2006.
(6) Comma inserito dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente comma era stato precedentemente inserito dall’ articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
(7) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente comma era stato precedentemente sostituito dall’ articolo 1 del D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Per il regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari e le istruzioni di cui al presente comma, vedi la Deliberazione della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione 30 novembre 2006.
(8) Comma inserito dall’ articolo 1, comma 753, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(9) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(10) Comma corretto in G.U. 30 gennaio 2006, n. 24, e successivamente modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(11) Comma inserito dall’ articolo 2, comma 515, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’ articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istiT.U.I.R.e e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del T.F.R. (1).
  2. Ai sensi dell’ articolo 3, l’ adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.
  3. Ferma restando l’ applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’ autorizzazione alla costituzione e all’ esercizio è rilasciata, ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
  4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
    1. Ferma restando l’ applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
      1. adesione ai fondi pensione di cui all’ articolo 12;
      2. contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi (1) .
    2. L’ adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’ articolo 2.
    3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’ articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’ articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’ investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 6, comma 5-bis, lettera c) (2).
    4. L’ ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’ atto dell’ adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’ accantonamento annuale al T.F.R. e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
    5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’ impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
    1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
    2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
      1. il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
      2. il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’ attività lavorativa che comporti l’ inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
      3. il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’ attività lavorativa che comporti l’ inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’ articolo 11.
    3. In caso di morte dell’ aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’ intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
    4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’ aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’ articolo 11, comma 6.
    5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’ articolo 11, comma 6.
    6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’ aderente ha facoltà di trasferire l’ intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’ intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’ atto dell’ adesione o del trasferimento, consentano l’ applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente piè elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costiT.U.I.R.e ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell’ eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
    7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
    8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’ esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
    1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 14.
    2. Nel caso di cessazione dell’ attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
    3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’ equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’ equilibrio del fondo pensione.
    5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’ amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
    1. I fondi pensione di cui all’ articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all’ Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell’ attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell’ Unione europea.
    2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
    3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.
    4. Salvo che nell’ ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all’ Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
    5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l’ onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell’ autorizzazione, di avviare l’ attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all’ Autorità dello Stato membro ospitante.
    6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.
    7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all’ articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.
    8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall’ Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l’ Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
    9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
    10. A seguito della comunicazione, da parte dell’ Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l’ Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l’ Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
    11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all’ articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell’ articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
    12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica (1).
    1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’ Unione europea, che rientrano nell’ ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall’ Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’ attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
    2. L’ operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all’ Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell’ impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all’ avvenuta trasmissione, da parte dell’ Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
    3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all’ Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L’ avvio dell’ attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall’ avvenuta ricezione da parte della COVIP dell’ informativa di cui al precedente comma 2.
    4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l’ organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
    5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all’ articolo 4.
    6. Nel decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze di cui all’ articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.
    7. La COVIP può chiedere all’ Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
    8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell’ Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
    9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l’ Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l’ adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all’ Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piè gravi, impedire al fondo di continuare ad operare (1).
    1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
    2. La COVIP è l’ unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell’ articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6 (1).
    1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto (1).
    1. Fermo restando l’ assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’ articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al T.F.R., destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’ articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’ articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
    2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
      1. è finanziato, attraverso l’ applicazione di una aliquota pari all’ 1 per cento, l’ apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’ INPS, contro il rischio derivante dall’ omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
      2. è destinato al finanziamento della COVIP l’ importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’ anno 2005, a incremento dell’ importo previsto dall’ articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’ articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’ anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’ INPS (1).
    1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’ imposta.
    2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’ imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche’ dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’ inizio dell’ anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’ imposta del 15 per cento. Il credito d’ imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e’ detratto dall’ imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’ inizio e alla fine di ciascun anno e’ desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’ anno, in luogo del patrimonio all’ inizio dell’ anno si’ assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’ anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’ imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e’ computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’ imposta successivi, per l’ intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’ imposta in cui e’ maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’ atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’ apposita certificazione dalla quale risulti l’ importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo’ portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’ imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’ imposta corrispondente all’ 11 per cento di tale importo.
    3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d’ imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche’ la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’ articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’ articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
    4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e’ stata applicata la ritenuta a titolo d’ imposta o l’ imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’ imposta sostitutiva.
    5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’ articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell’ anno, il valore attuale della rendita stessa all’ inizio dell’ anno. Il risultato negativo e’ computato in riduzione del risultato dei periodi d’ imposta successivi, per l’ intero importo che trova in essi capienza.
    6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita’ separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’ imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e’ aumentata all’ l,50 per cento.
    7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’ 11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
    8. L’ imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e’ versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle societa’ e dagli enti nell’ ambito del cui patrimonio il fondo e’ costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    9. La dichiarazione relativa all’ imposta sostitutiva e’ presentata dai fondi pensione con le modalita’ e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ ambito del patrimonio di societa’ ed enti la dichiarazione e’ presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa’ o dell’ ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’ articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione e’ presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’ attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’ adozione, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
    2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
    3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’ articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’ articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
    4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’ attività istruttoria e cura l’ esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’ attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’ articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’ amministrazione o dall’ ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’ efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
    5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’ articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
    1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’ articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al T.F.R., comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’ interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
    2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’ articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’ emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
      1. definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’ albo di cui al comma 1;
      2. approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’ articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’ autorizzazione dei fondi pensione all’ esercizio dell’ attività e per l’ approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’ utilizzo del silenzio-assenso e l’ esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l’ adozione delle relative delibere;
      3. verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’ articolo 6;
      4. definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
      5. verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’ articolo 6, nonché alla lettera d);
      6. indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’ applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’ articolo 2621 del codice civile;
      7. detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’ adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’ esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’ applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’ informativa periodica agli aderenti circa l’ andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’ attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’ attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse (1);
      8. detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’ esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
      9. esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’ esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
      10. riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali , formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare (2);
      11. pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
      12. programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell’ Ispettorato del lavoro.
    3. Per l’ esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
      1. le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;
      2. i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
    4. La COVIP può altresì:
      1. convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
      2. richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l’ ordine del giorno.
      1. bis inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l’ attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere (3).
    5. Nell’ esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’ esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’ economia e delle finanze, e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell’ esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ ufficio e hanno l’ obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato (4).
    6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’ articolo 6 e l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’ efficacia dell’ azione di controllo.
    7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’ attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
    1. Chiunque eserciti l’ attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato (1).
    1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’ arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piè grave reato (1).
    1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto, ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del presente decreto, all’ Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
    2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell’ articolo 15 che:
      1. nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l’ esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
      2. non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14,15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all’ articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
      3. non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze di cui all’ articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’ economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’ articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
      4. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall’ incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
    4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’ attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’ interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l’ infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l’ intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (1).
    1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’ articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
    2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piè decreti del Ministro dell’ economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’ adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’ albo di cui all’ articolo 19, comma 1 (1).
    3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’ imposta sull’ incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’ articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
    4. L’ attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’ economia e delle finanze.
    5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
    6. L’ accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
    7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’ applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
    8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’ equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
    9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
    1. La lettera d) del comma 1 dell’ articolo 52 del T.U.I.R. è sostituita dalla seguente:
      “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’ articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’ articolo 11 e quelle di cui all’ articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252″.
    2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
      “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;” (1).
    3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del T.U.I.R. e successive modificazioni:
      1. l’ ultimo periodo del comma 2 dell’ articolo 10;
      2. la lettera a-bis) del comma 1 dell’ articolo 17;
      3. l’ articolo 20;
      4. la lettera d-ter) del comma 1 dell’ articolo 52.
    4. Il comma 3 dell’ articolo 105 del T.U.I.R. è sostituito dal seguente: “3. L’ ammontare del T.F.R. annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252″.
    5. All’ articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      “1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’ articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del T.U.I.R. è operata una ritenuta con l’ aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252″.
    6. Sono abrogati altresì l’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell’ articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’ articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
    8. Fatto salvo quanto previsto all’ articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
    1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’ anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
    2. All’ onere derivante dall’ attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
    1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo (1).
    2. Le norme di cui all’ articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del T.F.R. alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’ articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’ entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il T.F.R. secondo le modalità esplicite di cui all’ articolo 8, comma 7, e in questo caso l’ azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’ accesso al predetto Fondo di garanzia (2).
    3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R. (3):
      1. tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
      2. le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
        1. alla costituzione , entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all’ articolo 13, comma 3, con l’ individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi (4);
        2. alla predisposizione del regolamento di cui all’ articolo 13, comma 3 (5).
    1. bis Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007 (6).
    2. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzioassenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del T.F.R. e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo T.F.R.. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6 (7).
    1. bis Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R. a far data dal 1º gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del T.F.R., devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007 (8).
    2. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni [ erogate ] si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’ articolo 20, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R.. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all’ iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’ articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’ attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’ articolo 20 del medesimo testo unico (9).
    3. Fino all’ emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’ articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
    4. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
      1. alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 8;
      2. ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
      3. ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’ applicazione del regime di cui all’ articolo 11 (10).
    1. bis Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di T.F.R. maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del T.F.R. conferito. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di T.F.R.. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007 (11).
    2. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del T.F.R., le disposizioni di cui all’ articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007 (10).
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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