Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto (Decreto legislativo 17 Agosto 1999 n. 299)

Art. 1

Definizioni.
  1. Nel presente decreto si intendono per:
    1. “TFR”: il trattamento di fine rapporto di cui all’ Art. 2120 del codice civile;
    2. “Fondo pensione”: le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;
    3. “Gestori”: i soggetti indicati nelle lettere a ), b ) e c ) dell’ Art. 6, comma 1, e dell’ Art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
    4. “Fonti istitutive”: le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
    5. “Testo unico della finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
    6. “Consob”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
    7. “Società del gruppo”: le società controllate o controllanti dell’ impresaebitrice del T.F.R. o controllate dallo stesso soggetto che controlla l’ impresa debitrice del T.F.R.;
    8. “Fondo comune di investimento”: il fondo comune di investimento individuato dall’ Art. 37 del testo unico della Finanza;
    9. “Qualificati operatori finanziari”: le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell’ Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
    1. “Emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all’ Art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
    2. “Strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’ Art. 1, comma 2, del testo unico della Finanza;
    3. “Attribuzione del T.F.R.”: le operazioni contemplate nell’ Art. 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del T.F.R. a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del T.F.R. in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
    4. “decreto n. 124 del 1993″: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2

Attribuzione del T.F.R. a Fondi pensione.
  1. A decorrere dall’anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell’ ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all’ Art. 3, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l’ attribuzione ai Fondi pensione dell’ accantonamento annuale al T.F.R., possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l’ attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l’ anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall’ esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.
  2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.
  3. L’ attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all’ importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all’ ammontare del T.F.R. già accantonato negli esercizi precedenti, purchè compresi tra quelli indicati al comma 1.
  4. La attribuzione del T.F.R. non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al T.F.R. già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.

Art. 3

Trasformazione del T.F.R. in strumenti finanziari emessi da emittente quotato.
  1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell’ emittente quotato o di società del gruppo dell’ emittente quotato con l’ applicazione dell’ Art. 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del T.F.R. si considera conferimento in denaro ai fini dell’ Art. 2343 del codice civile.
  2. I Fondi pensione chiusi di cui all’ Art. 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell’ organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l’ aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del T.F.R. di cui all’ Art. 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all’ Art. 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l’ aumento di capitale medesimo previa delibera dell’ organo di amministrazione del soggetto istitutore.
  3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all’ emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purchè gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all’ Art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell’ operazione.
  4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all’ Art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 4

Trasformazione del T.F.R. in strumenti finanziari emessi da emittente quotando.
  1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all’ Art. 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l’ emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell’ emittente o di società del gruppo dell’ emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all’ Art. 3, commi 2 e 4.
  2. Ai fini dell’ esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all’ ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all’ apposito albo tenuto presso la Consob.
  3. Il regolamento del prestito deve prevedere:
    1. l’ impegno dell’ emittente a richiedere l’ ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;
    2. la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all’ ammissione a quotazione dell’ emittente;
    3. nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a ), prorogabile una sola volta, con l’ assenso dei gestori di cui all’ Art. 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:
      1. la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;
      2. il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l’ anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;
      3. nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l’ elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.
  4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all’ Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità previste dall’ Art. 6 del presente decreto.

Art. 5

Trasformazione del T.F.R. in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario.
  1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell’ assemblea straordinaria, a consentire l’ ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell’ assemblea ordinaria.
  2. Ai fini dell’ esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all’ ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all’ apposito albo tenuto presso la Consob.
  3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l’ emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell’ emittente o di società del gruppo con le modalità previste all’ Art. 4, comma 1.
  4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l’ emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all’ Art. 3, commi 2 e 4.
  5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all’ emissione di titoli cum warrant deve prevedere:
    1. l’ impegno a far assumere a uno o piè qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;
    2. l’ impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a ) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;
    3. l’ impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b );
    4. nell’ ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a ), l’ impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell’ evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.
  6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all’ Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall’ Art. 6 del presente decreto.

Art. 6

Versamento in contanti del T.F.R. a Fondi pensione.
  1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all’ Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all’ ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile.
  2. Il finanziamento previsto al comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l’ impresa finanziata ed è estinto, per il relativo importo, all’ atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui T.F.R. è stato liquidato ai sensi del comma 1.

Art. 7

Opzioni su strumenti finanziari.
  1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l’ attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.
  2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell’ accordo di cui all’ Art. 2, comma 1.

Art. 8

Disposizioni tributarie.
  1. Il regime tributario previsto per il versamento dell’ accantonamento annuale del T.F.R. a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
  2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del T.F.R. a Fondi pensione, si applica l’ imposta di registro in misura fissa.
  3. Il conferimento del T.F.R. al capitale dell’ emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell’ applicazione dell’ Art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.
  4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell’ anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell’ accantonamento previsto nell’ Art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l’ esborso derivante dal versamento in contanti del T.F.R.. La misura dell’ elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall’ Art. 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie.
  1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10

Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

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