Regolamento per l’iscrizione all’Albo (Decreto Ministero Economia 11 Novembre 1998 n. 472)

Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari (1)

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di essere applicate, ai sensi dell’Art. 214 co. 5D. Lgs.58/98, le disposizioni del D.M. 30-6-1997, n. 322 recante “norme sulle condizioni di ammissibilità all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari”.

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere iscritti all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all’articolo 31, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Albo”), coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria (1);

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all’Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

(1) Numero modificato dall’Art. 1, co. 1, lett. a) D.M. 12-4-2000, n. 140 “Modifiche al regolamento adottato con D.M. 11-11-1998, n. 472, attuativo dell’Art. 31 delD. Lgs.24-2-1998, n. 58, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari”.

Situazioni impeditive

1. Non possono essere iscritti all’Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell’ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell’esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi amministrativi dell’impresa.

Requisiti di professionalità

1. Coloro che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob (1).

2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla Consob, secondo le modalità stabilite dalla Consob medesima.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 (2).

(1) Comma modificato dall’Art. 1, co. 1, lett. b) D.M. 2-4-2000, n. 140.

(2) Comma modificato dall’Art. 1, co. 1, lett. c) D.M. 12-4-2000, n. 140.

4. Criteri valutativi della esperienza professionale. – 1. L’accesso all’Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) negoziatore, abilitato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;

d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un’unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piè periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l’esperienza professionale, attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell’amministrazione del personale.


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