Riposo per i minori (Legge 17 Ottobre 1967 n. 977, Art. 22)

 

(In Gazz. Uff., 6 Novembre, N. 276).
Tutela Del Lavoro Dei Bambini E Degli Adolescenti (1) (2).

 

(1) Epigrafe così modificata dall’art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.
(2) All’interno della presente legge la parola “fanciullo/i” è stata sostituita con la parola “bambino/i” secondo quanto stabilito dall’art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.

 

– Omissis –

 

Art. 22

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (1).
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con l’esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 345.

 

– Omissis –

 


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