Risoluzione del contratto (Artt. 1372 e 2113 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

– Omissis –

Art. 1372 – Efficacia del contratto.

[I] Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
[II] Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

– Omissis –
Art. 2113 – Rinunzie e transazioni (1).

[I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

[II]. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [363 Cost.], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

[III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato (2).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533. Il testo recitava: «[I]. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. [II]. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Resta salva, in caso di controversia l’applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile».

(2) L’art. 7, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, in attesa di conversione, ha aggiunto la frase «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». Il comma era già stato modificato dall’art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, che ha sostituito alle parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411», le parole «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

 


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