Sicurezza del lavoro in Campania (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009
(in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 104).
Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania.

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’ Art. 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attività e servizi connessi all’ emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per l’ applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle particolarità e peculiarità delle attività svolte.

Art. 2

Individuazione del datore di lavoro

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all’ Art. 1, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’ Art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di cui individua uno o piu’ datori di lavoro, secondo le dimensioni e l’ estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmente con la particolarità e peculiarità imposte dalla situazione emergenziale in atto.
  2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche’ possa essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell’ attività di protezione civile.

Art. 3

Informazione – Formazione – Addestramento

  1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli ambienti di cui all’ Art. 1, deve essere opportunamente informato, formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell’ Art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4

Valutazione dei rischi

  1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle attività secondo i tempi e le modalità compatibili con l’ evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei soggetti di cui all’ Art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti in materia di sicurezza.
  2. Il datore di lavoro, ferma restando l’ adozione di sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attività connesse alla gestione dell’ emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e negli ambienti di cui all’ Art. 1, e’ esonerato dal redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall’ Art. 17 e dall’ Art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica attività, redige in collaborazione con i soggetti di cui all’ Art. 2, comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell’ attività svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’ emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale ai fini informativi – formativi, cosi’ che possano essere implementate la consapevolezza e la capacità di affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili future attività di protezione civile. Le principali misure e procedure di sicurezza che si evidenziano dall’ esame del rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle misure di procedure di sicurezza nell’ attività di protezione civile» che costituirà un utile strumento didattico per la informazione e formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato nelle attività di protezione civile.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria

  1. Il personale comunque impegnato nelle attività di protezione civile, in relazione alla specificità della emergenza ed a giudizio del medico competente e, ove necessario, del medico autorizzato, deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria «una tantum» a conclusione di ogni emergenza e, se del caso, anche ad una sorveglianza periodica secondo le indicazioni e motivazioni addotte dagli stessi medici.

Art. 6

Riunione periodica di sicurezza

  1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica di sicurezza prevista dall’ Art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l’ attività svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione e’ sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante le persone che vi hanno partecipato e l’ elenco degli argomenti trattati. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentemente all’ Art. 4, comma 2, del presente provvedimento.
  2. Il datore di lavoro, nell’ esercizio della propria attività, in ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha l’ obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di prevenzione e protezione, indicati all’ Art. 35, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7

Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1. Le attività rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’ Art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in atto, possono afferire a situazioni per le quali le opere ritenute necessarie devono essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare del piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e’ esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento ma e’ tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza, assicurando una presenza continua in cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e’ esonerato dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma e’ tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo di cui Art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla realizzazione dell’ opera prevista e necessaria.
  2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attività di verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui all’ Art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere piu’ spedita la propria azione di coordinamento, considerata l’ esigenza di assicurare una presenza piu’ assidua nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura missione sicurezza, puo’ limitare le procedure di formalizzazione delle attività svolte alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese ovvero di rischi propri della singola impresa.
  3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre, redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed imprese, secondo le modalità semplificate indicate all’ Art. 6 del presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono di unità di personale qualificato, per l’ espletamento delle necessarie attività di Audit.
  4. La notifica formale prevista dall’ Art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo’ essere inoltrata all’ organo di vigilanza anche successivamente all’ inizio dei lavori, purche’ si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell’ attività svolta nell’ ambito del relativo scenario di emergenza.

Art. 8

Vigilanza

  1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusività da un apposito organo composto da personale dell’ Ufficio di vigilanza di cui all’ Art. 7 del decreto del Ministro dell’ interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell’ Amministrazione della difesa di cui all’ Art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche’ da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’ Art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e’ costituito l’ organo di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, che effettueranno l’ attività di vigilanza.


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