Tirocini etivi di orientamento (Decreto Legislativo n. 276 del 2003 , Art. 60 )

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO (D.L. 276/03 Art. 60)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 60.

Tirocini estivi di orientamento

  1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituti scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
  2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
  3. Eventuali borse lavoro erogate al favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
  4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani i tirocinio estivo di orientamento.
  5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 196 del 1997 e del DM n. 141 del 1998.

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