Tutela (Decreto Legislativo 2 aprile 2002 n. 74, Art. 13)

Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (1)
(1) A norma dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 22 giugno 2012, n. 113 il presente decreto è abrogato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15 del medesimo decreto.
Art. 13
Tutela
  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell’oggetto e del luogo delle riunioni, l’accordo di cui all’articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali. ] (1)
(1) A norma dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 22 giugno 2012, n. 113 il presente decreto è abrogato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15 del medesimo decreto.

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