20 Luglio 2018

Offerta di lavoro congrua – definizione

Offerta di lavoro “congrua” – il Ministero del lavoro ne dà la definizione

L’art. 21 del D.Lgs. 150/2015 condiziona l’erogazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), all’ASDI (Assegno di Disoccupazione) e dell’indennità di mobilità all’accettazione da parte del lavoratore disoccupato di un’offerta di lavoro “congrua”.

Il successivo art. 25 prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attenendosi ai principi di coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata dello stato di disoccupazione, avrebbe dovuto fornire un’idonea ed esauriente definizione del termine “congrua”, cosa che ha fatto con  Decreto 10 aprile 2018,  pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

Segnaliamo in particolare che, per essere ritenuta congrua, gli artt. 5, 6 e 7 del decreto prevedono che l’offerta di lavoro debba:

Il decreto contiene in allegato anche delle tabelle esplicative

Per consultare il decreto clicca qui

http://www.adlabor.it/normativa/indennit-disoccupazione/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-decreto-10-aprile-2018-definizione-dellofferta-di-lavoro-congrua-ai-sensi-degli-articoli-3-e-25-del-decreto-legislativo-14-settembre-2015-n-150-2/

 

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