12 Dicembre 2017

Responsabilità solidale nei contratti di subfornitura

Per la Corte Costituzionale la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni si applica anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura

Con sentenza n 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che dottrina e giurisprudenza di merito sono tuttora divise sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare, quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile (secondo un primo orientamento, la subfornitura altro non costituirebbe che un “sottotipo”, se non addirittura un equivalente, del contratto di appalto; secondo un altro indirizzo interpretativo vi sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza dovuta alla “dipendenza tecnologica” presente nel contratto di subfornitura che segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto che comporta, invece, una autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente), sembra aver condiviso il primo orientamento.

Conseguentemente, ha affermato che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma l’art. 29, co. 2 del D.Lgs. 276/2003 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”), ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex lege n. 192/1998, nell’ambito del quale, ricordiamo, l’integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente avviene «in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi» forniti dall’impresa comittente medesima.

Per consultare il testo della sentenza clicca qui

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=254

 

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