08 Marzo 2018

Retribuzioni convenzionali 2018 per lavoratori operanti in Paesi extraUE con i quali non vigono accordi

L’Inail con circolare n. 15 del 6 marzo 2018, comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2018, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia8, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia -Stato del Victoria, Brasile, Canada – provincie dell’Ontario e del Quebec-, Capoverde,Isole del Canale, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela).

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate alla circolare, che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

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