Agenti Di Commercio | ADLABOR

Lo schema evidenzia le peculiarità del rapporto di agenzia indicandone anche gli aspetti amministrativi

 

DEFINIZIONE

Art. 1742 c.c. e art. 1 co. 1 L. 204/85

§  L’agente è il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di promuovere, per conto d una o più ditte preponenti, la conclusione di contratti in una zona predeterminata.

 

OBBLIGHI E DIRITTI DELL’AGENTE

 

Artt. 1746 – 1747 c.c.

a) Obblighi dell’agente

§  L’agente deve adempiere l’incarico ricevuto con lealtà e buona fede e deve seguire le istruzioni ricevute dal preponente, fornendo a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari. L’agente ha altresì l’obbligo di informare il preponente se non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli.

 

b) Diritti dell’agente

§  L’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi dal preponente per effetto del suo intervento e sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, purché la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data anteriore o l’affare sia concluso entro un termine ragionevole. Il diritto alla provvigione matura nel momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il 3°.

OBBLIGHI DEL PREPONENTE

 

Art. 1749 c.c.

§  Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede e deve mettere a disposizione di quest’ultimo tutta la documentazione relativa ai beni e ai servizi trattati, nonché fornirgli tutte le informazioni necessarie per dare esecuzione al contratto. Il preponente, inoltre, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate le provvigioni, deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute, menzionante i criteri attraverso i quali è stato fatto il calcolo. Nello stesso termine, il preponente deve effettuare il pagamento.

 

RECESSO

 

Art. 1750 c.c.

§  Se il contratto d’agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all’altra entro il termine stabilito, che non può essere comunque inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto anno, cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti i successivi.

 

INDENNITA’ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 1751 c.c.

§  All’atto della cessazione del rapporto ad iniziativa del preponente, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se: l’agente ha procurato al preponente nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e se il pagamento dell’indennità appare equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

 

§  L’indennità non è dovuta quando il preponente abbia risolto il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto e in caso di recesso da parte dell’agente, a meno che tale recesso avvenga per circostanze attribuibili al preponente o da circostanze (malattia o infermità) che impediscano all’agente la prosecuzione dell’attività.

 

§  La misura massima dell’indennità è pari ad un’annualità di provvigioni calcolata sulla base delle media delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni o, se il rapporto ha durata inferiore al quinquennio, sulla media del periodo in questione.

 

§  L’agente decade dal diritto all’indennità qualora non ne faccia richiesta entro un anno dallo scioglimento del rapporto.

PATTO DI NON CONCORRENZA

 

Art. 1751 bis.

§  Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto dev’essere fatto per iscritto,  riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

 

§  Se l’agente accetta il patto di non concorrenza il preponente, al momento della cessazione del rapporto, ha l’obbligo di corrispondergli un’indennità di natura non provvigionale commisurata alla durata del rapporto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.   La misura dell’indennità è rimessa agli accordi collettivi o, in mancanza di accordo, alla determinazione equitativa del giudice.

INIZIO DELL’ATTIVITA’

Art. 74 del D.Lgs. 59/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 co. 1 D.P.R. 581/95

(Reg. di attuazione dell’art. 8 L. 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile).

 

 

 

Art. 2195 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 co D.P.R. 633/72 (legge IVA)

 

 

 

Art. 3 co D.P.R. 633/72 (legge IVA)

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 

Art. 2 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

Art. 3 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

Art. 4 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 Art. 5 Reg. Enasarco  1/01/2013

 

 

 

 

 

  

Art. 5 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 

 

Art. 4 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

Art. 4 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 

 

 

Art. 8 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 L. 613/66

(Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cfr. www.inps.it

a) Denuncia di inizio attività

 

L’art. 74 del D.Lgs. 59/2010, in vigore dall’8/05/2010 ha disposto l’abrogazione del ruolo degli agenti di commercio. Pertanto, a decorrere da tale data, per accedere alla professione è necessario unicamente depositare presso la camera di commercio competente una dichiarazione di inizio attività. L’attività di agente di commercio può essere iniziata una volta decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

 

 

b) Iscrizione al registro delle imprese (obbligatoria)

 

§  Gli agenti e i rappresentanti di commercio, sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese tenuto presso la competente CCIAA sotto qualsiasi forma d’impresa siano costituiti. L’iscrizione è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto d’agenzia, attraverso la compilazione di appositi modelli reperibili presso la CCIAA.

 

 

 

§  L’art. 2195 c.c. stabilisce, infatti, che sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. In tale ultima categoria la giurisprudenza [1] vi riconduce anche l’attività svolta dall’agente.

 

c) Apertura della partita IVA

 

§  L’agente, all’inizio dell’attività è tenuto ad aprire la partita IVA.

 

§  La legge IVA stabilisce, infatti, che l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

 

§  Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

 

d) Iscrizione all’Enasarco (dev’essere richiesta dal preponente)

 

§  L’Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio ed è preposto ad erogare agli agenti e rappresentanti di commercio la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti e la rendita contributiva.

 

§  L’iscrizione Enasarco è obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, anche se non iscritti al ruolo professionale.

 

§  All’iscrizione è tenuto il preponente, entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto.

 

§  Il contributo all’ENASARCO, a carico per metà dell’agente e per metà del preponente,  si calcola “su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia.

 

Agenti in forma individuale o società di persone:

 

§  Massimale:

  • € 39.255,00 per l’agente monomandatario
  • € 26.170,00 per l’agente plurimandatario.

§  Minimale:

  • € 878,00 per l’agente monomandatario
  • € 440,00 per l’agente plurimandatario.

 

 

§  Il contributo al fondo di previdenza è stabilito nella misura del 17,00% (di cui metà a carico dell’agente e metà a carico del preponente).

 

Agenti in forma di S.p.A. e S.r.l.

§  In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria o associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al punto precedente sarà suddiviso fra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetti i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.

 

§  Il preponente che si avvalga di agenti che svolgano la loro attività in forma di S.p.A. o S.r.l. è tenuto al pagamento, a suo esclusivo carico, di un contributo compreso fra lo 0,50% e il 4% a seconda delle provvigioni percepite in corso d’anno. Gli scaglioni sono i seguenti: fino ad € 13.000.000,00.= l’aliquota è il 4%, da € 13.000.000,01 a 20.000.000,00 l’aliquota è l’2%, da € 20.000.000,01 a 26.000.000,00 è lo 1%, oltre ad € 26.000.000,01 l’aliquota è lo 0,50%.

 

§  Il versamento dei contributi è trimestrale e dev’essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente ed è tenuto a dare informazione all’agente dell’avvenuto versamento.

 

e) Iscrizione all’INPS (dev’essere richiesta dall’agente)

 

§  Due sono gli obblighi assicurativi degli agenti e dei rappresentati di commercio nella gestione speciale dell’INPS: l’assicurazione malattia e l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

§  Gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito ruolo, che siano titolari di impresa organizzata in prevalenza con il proprio lavoro, abbiano responsabilità della stessa e vi partecipino personalmente con prevalenza e abitualità, sono obbligati ad iscriversi presso la gestione speciale dei commercianti dell’INPS entro 30 giorni da quello in cui si realizzano i predetti presupposti.

 

§  L’iscrizione all’Inps è obbligatoria, nonostante la contribuzione all’ENASARCO, che è considerata previdenza integrativa.

 

§  La domanda di iscrizione deve essere presentata dall’agente al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari. La Camera di Commercio trasmette poi all’Inps i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione speciale dei commercianti. La decisione sull’iscrivibilità dell’agente spetta all’Inps.

 

 

§  I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono determinati in percentuale sul reddito dichiarato ai fini IRPEF e sui redditi prodotti in forma associata (artt. 5 e 6 del DPR 917/86).

 

§  Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi sono i seguenti:

·     Minimale
E’ stabilito ai fini contributivi un limite minimo, variabile di anno in anno, che per il 2022 è pari ad € 16.423,00. Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

·     Massimale
La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo.
Il limite, detto “massimale” è variabile: per il 2022 è di € 80.465,00.
Per gli artigiani e per i commercianti che si sono iscritti nella gestione a partire dal 1° gennaio 1996, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile, che per il 2022 è di € 105.014,00.

RITENUTE D’ACCONTO – IVA

 

 

 

 

 

Art. 25 bis. co. 1 D.P.R. 600/73

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 D.P.R. 633/72

(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25 bis. co. 2 D.P.R. 600/73

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e

Art. 11 D.P.R. 917/86 (Approvazione del T.U.I.R.)

 

Art. 25 bis. co. 5 D.P.R. 600/73

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

 

 

 

 

Art. 25 bis. co. 1 D.P.R. 600/73

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

 

 

 

 

 

 

Art. 6 D.P.R. 600/73

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

 

 §  All’atto del pagamento all’agente delle provvigioni, queste ultime sono assoggettate a ritenuta d’acconto, imposizione IVA e accantonamento dei contributi all’Enasarco.

 

a) Ritenuta d’acconto:

 

§  Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, le società di persone ed equiparate, le associazioni di artisti o di professionisti, le società di capitali gli enti e tutti i soggetti a questi ultimi assimilati che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La provvigione da assoggettare a ritenuta è, quindi, costituita da tutti i  compensi spettanti all’agente per l’attività prestata, e quindi anche da eventuali sovrapprezzi riconosciuti all’agente e dai rimborsi spese relativi all’attività stessa, ad esclusione delle somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate dall’agente per conto del preponente.

 

§  La base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

 

§  La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è, dunque, costituita dalla sommatoria delle voci suindicate al lordo della trattenuta ENASARCO e al netto dell’IVA.

 

 

§  Dall’1.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% (quindi in misura pari all’11,50%) delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (quindi in misura pari al 4,6%)delle provvigioni medesime se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

 

 

 

§  La ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da: agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone, distributori di pellicole cinematografiche, agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni, aziende ed istituti di credito e società finanziarie per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e compravendita di titoli e per tutti i soggetti indicati dall’art. 25 bis. co. 5 D.P.R. 600/73.

 

§  La ritenuta sia a titolo di acconto che a titolo di imposta va applicata al momento del pagamento della provvigione.

 

§  Sono assoggettati a ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se, in base al principio di competenza, gli stessi non sono da ricomprendersi fra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo in cui vengono percepiti.

 

b) IVA:

 

§  L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, vale a dire al momento del pagamento all’agente del corrispettivo.

 

§  Le provvigioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 20%.

Cessazione attività  diritti dell’agente

 

Art. 3 Reg. Enasarco 1/01/2013

 

 

 

§  Il preponente, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto deve darne comunicare all’Enasarco nelle forme e nei modi stabiliti dalla Fondazione stessa.

 

§  A tal fine, sul sito internet della Fondazione sono reperibili i moduli da utilizzare per la comunicazione di cessazione. I moduli devono essere sottoscritti dall’agente.

[1] Cfr. Cass. 1516/73


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