Dis-COLL | ADLABOR

Lo schema espone la disciplina tanto economica tanto normativa dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-COLL) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, indicandone i requisiti e le condizioni necessarie per poterne beneficiare, nonché la misura, la durata ed i limiti della stessa.

 

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)

Definizione

(Art. 15 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

 

 

 

 

 

·         La DIS-COLL ha la funzione di fornire ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una tutela di sostegno al reddito.

·         È riconosciuta “in via sperimentale” in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Destinatari

(Art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

·         Tutti i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto
Soggetti esclusi

(Art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

 

·         Gli amministratori ed i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
Requisiti e condizioni

(Art. 15, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

La DIS-COLL è riconosciuta alle categorie di collaboratori sopra individuate, che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:

 

·         stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda:

o     per stato disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000);

·         possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento;

·         possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione

Calcolo e misura

(Art. 15, co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22)

La DIS-COLL è:

·         rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione del lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Importo indennità mensile

(Art. 15, co. 4 D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22)

Per retribuzioni mensili ≤ € 1.195,00 (annualmente rivalutabile):

·         75% della retribuzione mensile

Per retribuzioni mensili > € 1.195,00 (annualmente rivalutabile):

·         75% di € 1.195,00; +

·         25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.195,00.

Limite massimo

(art. 15, co. 4 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

L’ importo massimo mensile dell’indennità, è pari, per il 2015:

·         a 1.300,00 €

Riduzioni

(Art. 15, co. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

Alla DIS-COLL si applicano le seguenti riduzioni:

·         3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

Durata dell’erogazione

(art. 15, co. 6 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per una durata massima di 6 mesi.
Presentazione della domanda

(Art. 15, co. 8 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

La domanda per accedere alla DIS-COLL va presentata:

·         all’INPS;

·         esclusivamente in via telematica;

·         entro il termine di decadenza di  68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza della prestazione

(Art. 15, co. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

La DIS-COLL spetta:

·         a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

·         dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (qualora la domanda sia presentata successivamente all’ottavo giorno)

Condizioni dell’erogazione

(Art. 15, Co. 10 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

·         permanenza dello stato di disoccupazione;

·         regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

 


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