Contrattazione di secondo livello | ADLABOR

Con la contrattazione aziendale o territoriale i datori di lavoro possono concordare con i lavoratori specifiche che condizioni anche in deroga alla legge e alla contrattazione nazionale

DEFINIZIONI

La contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, ha la funzione di integrare il C.C.N.L. per regolamentare più specificamente materie collettive a livello aziendale e di area territoriale.

 

FONTI

·         Articolo 18 decreto-legge numero 138/211 convertito con legge numero 148/2011 – “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”;

·         accordo interconfederale Confindustria – Cgil-Cisl-Uil – 28 giugno 2011 sulla rappresentatività sindacale e sulla funzione ed efficacia dei contratti collettivi aziendali;

·         accordo interconfederale Confindustria Cgil-Cisl-Uil – 10 gennaio 2014 – “testo unico sulla rappresentanza”.

 

EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art.8, comma 1, D.lgs. n. 138/2011

 

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dell’associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanti sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, ivi compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

 

CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art.8, comma 1, D.lgs. n. 138/2011

 

Le intese realizzate con la sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati si sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali operanti in azienda.

 

* il contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’articolo 8, legge n. 148/2011 con organizzazioni sindacali rappresentanti la maggioranza dei lavoratori interessati ha efficacia generale e può sostituire il contratto con collettivo nazionale vigente, purché siano convocate per le trattative tutte le associazioni sindacali interessate a pena di condotta antisindacale (tribunale di Torino, decreto 23 gennaio 2012).

 

EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Art. 4 e art. 5 A.I. 28 giugno 2011; Parte Terza A.I. 10 gennaio 2014

I contratti collettivi aziendali per le parti economiche normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali espressione delle confederazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014, se sono approvati:

·         dalla maggioranza dei componenti delle RSU

·         dalle RSA che, singolarmente o insieme, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori nell’anno precedente a quello di stipulazione dei contratti:

–      se richiesto da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle confederazioni sindacali firmatarie degli accordi interconfederali del 2011 del 2014 o del 30% dei lavoratori; i contratti approvati dalle RSA devono essere sottoposte al voto dei lavoratori entro 10 giorni dalla conclusione del contratto. Alla consultazione deve partecipare almeno il 50% degli aventi diritto. Per respingere l’accordo occorre in quanto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

 

OBIETTIVI DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art.8, comma 1, D.lgs. n. 138/2011

 

La sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale è volta al raggiungimento di specifiche intese finalizzate:

·         alla maggiore occupazione

·         alla qualità dei contratti di lavoro

·         l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori

·         all’emersione del lavoro irregolare

·         agli incrementi di competitività e di salario

·         alla gestione delle crisi aziendali o occupazionali

·         agli investimenti e all’avvio di nuove attività

 

MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art.8, comma 1, D.lgs. n. 138/2011;

art. 2,  D.L. n.25/17

 

Le intese realizzate con la sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale possono riguardare materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a:

 

– impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie

– mansioni del lavoratore classificazione inquadramento del personale

– contratti a termine , contratti a orario ridotto, modulato o flessibile

– regime della solidarietà negli appalti (abolito dal D.L. n.25/17, convertito dalla Legge 20 aprile 2017, n. 49) e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro

– disciplina dell’orario di lavoro

– modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite Iva

– trasformazione conversione dei contratti di lavoro

-conseguenze  del recesso dal rapporto di lavoro ad eccezione di:

 

A) licenziamento discriminatorio

B) licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio

C) licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino

D) licenziamento causato dalla domanda della fruizione di congedo parentale per malattia del bambino da parte della lavoratrice del lavoratore

e) licenziamento in caso di adozione o affidamento

 

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art.8, comma 1, D.lgs. n. 138/2011; Parte Terza A.I. 10 gennaio 2014;  art. 3 A.I. 28 giugno 2011;

 

Art.8, comma 2 bis , D.lgs. n. 138/2011

 

I contratti collettivi a livello aziendale territoriali operano in deroga:

– alle disposizioni di legge

– alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro

N. B. nei limiti del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro

 

CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE

art. 6 A.I. 28 giugno 2011;  Parte quarta A.I. 10 gennaio 2014

I contratti collettivi aziendali che definiscono clausole di tregua sindacale per garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva hanno effetto vincolante solo per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatarie degli accordi interconfederali del 2011 del 2014 e per i lavoratori

 

STRUMENTI DI ARTICOLAZIONE SINDACALE

art. 7 A.I. 28 giugno 2011; ; Parte Terza A.I. 10 gennaio 2014

Nel caso in cui il C.C.N.L. lo prevedono:

·         i contratti collettivi aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali mirate ad assicurare una migliore adesione agli specifici contesti produttivi

·         nel caso in cui i contratti collettivi nazionali non lo prevedono:

–          i contratti collettivi aziendali concluse con le rappresentanze sindacali operanti in azienda, d’intesa con le relative organizzazioni sindacali territoriale di categoria, espressione delle confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali del 2011 del 2014 o che li abbiano formalmente accettati, possono definire intese modificative degli istituti del C.C.N.L. che regola la prestazione lavorativa gli orari e l’organizzazione del lavoro.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art.8, comma 3, D.lgs. n. 138/2011

 

Disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, provati sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

 


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