Costi contributivi per i collaboratori | ADLABOR

I compensi per collaboratori, sia autonomi sia subordinati, sono sottoposti a contribuzione previdenziale di diversa misura in funzione della tipologia di rapporto.

Indichiamo le aliquote di contribuzione all’Inps e, per gli agenti, l’Enasarco mentre per gli iscritti agli albi valgono le discipline delle relative casse di previdenza. 

 

LAVORO AUTONOMO

 

CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

 

NORME DI RIFERIMENTO
LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE Nessun obbligo contributivo Nessun obbligo contributivo L. 21.06.2017 n.96. Art. 54-bis;

 

 

PRESTATORE OCCASIONALE

(Compensi erogati tramite piattaforma INPS o libretto di famiglia)

 

Nessun obbligo contributivo 36,5% L. 21.06.2017 n.96; Art. 54-bis;

 

 

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE CON REDDITO ANNUO SUPERIORE A € 5.000,00 Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

11,08%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria

8%

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

22.15%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria

16%

L. 21.06.2017 n.96. Art. 54-bis;

L. 335/1995 Art.2, co.26;

L. 92/2012 Art.2, co.57;

Circolare INPS n. 115

del 19.07.17;

 

LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DI PARTITA IVA NON ISCRITTO AD AUTONOMA CASSA DI PREVIDENZA Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

Facoltà del lavoratore di rivalersi nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi L. 21.06.2017 n.96. Art. 54-bis;

L. n. 622/1996 Art. 1, co. 212;

L. 11.12.2016 n. 232 Art. 1, co. 165;

L. 449/1997 Art. 59, co. 6;

Circolare INPS del 31.01.2018 n. 18;

 

 

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

 

Consentito nei casi stabiliti dall’art. 2, co.2, D. lgs. 81/2017:

a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative   del   relativo settore;

 b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

 c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

 d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre

2002, n. 289.

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

11,41%

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

11,24%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria

8%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

22,82%

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

22,48%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria

16%

 

 

 

 

D.Lgs. 81/2015, art 2;

L.81/2017, art 15;

Art. 409 c.p.c.;

Circolare INPS del 31.01.2018 n. 18

 

 

COLLABORATORI PER I QUALI SONO PREVISTE DISCIPLINE SPECIFICHE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, IN RAGIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DEL RELATIVO SETTORE

(assimilati ai co.co.co.)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

11,41%

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

11,24%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra assicurazione pensionistica obbligatoria

8%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

22,82%

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

22,48%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra assicurazione pensionistica obbligatoria

16%

 

 

 

 

D.Lgs. 81/2015, Art. 2, co. 1;

L. 335/1995, Art. 2, co.26;

D.L. 269/2003 Art. 44, co.2;

Circolare INPS n. 21

del 31.01.2017;

L. 92/2012, Art.2, co.57;

L. 247/2007, Art.1, co.79;

L. 449/1997, Art. 59, co. 16;

L. 81/2017, Art. 7, co.15 bis;

Circolare INPS n. 115

Del 19.07.17;

L. 147/2013, Art. 1, co.491;

Circolare INPS del 31.01.2018 n. 18

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA’ E PARTECIPANTI A COLLEGI E COMMISSIONI

 

 

 

 

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

11,24%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra assicurazione pensionistica obbligatoria

8%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

22,48%

 

Soggetti titolari di pensione o titolari di altra sui capitoli è assicurazione pensionistica obbligatoria

16%

D.Lgs. 81/2015, Art. 2, co. 1;

L. 335/1995, Art.2, co.26;

D.L. 269/2003, Art. 44, co.2;

L. 92/2012, Art.2, co.57;

L. 247/2007, Art.1, co.79;

L. 449/1997, Art. 59, co.16;

L. 147/2013, Art.1, co. 491;

Circolare INPS n. 115

del 19.07.17;

Circolare INPS n. 21

del 31.01.2017;

Circolare INPS n. 18.     del 31.01.2018

 

 

 

COLLABORATORI CHE PRESTANO LA LORO OPERA NELL’ESERCIZIO DI PROFESSIONI INTELLETTUALI PER LE QUALI E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI

 

Per i collaboratori iscritti agli albi si applicano le regole contributive previste dalle Casse di previdenza di categoria

 

 

D.Lgs. 81/2015 Art. 2, co. 1;

Normativa delle diverse categorie professionali

PRESTATORI D’OPERA INTELLETTUALE I liberi professionisti iscritti agli albi sono tenuti ad iscriversi alle Casse di previdenza di categoria, che hanno delle loro specifiche regolamentazioni contributive

 

Artt. 2229 e ss. Cod. civ.

Normativa delle diverse categorie professionali

TITOLARI DI DIRITTO D’AUTORE Liberi professionisti iscritti alle Casse dei professionisti

 

L’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regole adottate dalle singole Casse di previdenza.

 

Lavoratori autonomi non iscritti ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS:

Il compenso percepito da parte dei lavoratori autonomi per lo sfruttamento economico del diritto di autore non iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo

 

Nessun obbligo contributivo Messaggio INPS del 19 settembre 2013, n. 14802; Messaggio INPS del 28 novembre 2013, n. 19435.

 

 

 

AGENTI

 

 

  CONTRIBUZIONE A CARICO

DELL’AGENTE

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE NORME DI RIFERIMENTO
AGENTI DI COMMERCIO: AGENTI INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE

(Iscritti alla gestione commercianti INPS)

Titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino ad €46.630,00

24,09%

 

oltre € 46.630,00 e fino al massimale      (€ 101.427,00*)

25,09%

 

Titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori commercianti di età non superiore ai 21 anni fino ad €46.630,00

21,09%

 

oltre € 46.630,00 e fino al massimale

(€101.427,00*)

22,09%;

 

FONDO ENASARCO

8%

 

 

*N.B. il massimale si riferisce ai lavoratori iscritti alla gestione separata dal 1 gennaio 1996 o successivamente

 

Nessun obbligo contributivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO ENASARCO

8%

Art. 1742 Cod. civ.

L. 613/1966, Art. 1;

D.Lgs. 207/1996, Art.5;

L. 147/2013, Art.1, co.490, lettera b;

L. 438/1992, Art.3-ter;

L. 233/1990, Art.1,co.2;

L. n. 335/1995, Art.2,co.18;

L. 233/1990, Art.1, co.3;

L. 415/1991, Art.6;

L. 98/2011, Art.18,co.13;

Art. 4, co. 2n Reg. Enasarco;

Art. 4, co. 1 e art. 8, co. 4 Reg. Enasarco;

Circolare INPS n. 27

del 12.02.2018.

AGENTE MONOMANDATARIO ·        Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia: 846,00

·        Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia: 37.913

 

http://www.enasarco.it/Notizie/minimali_e_massimali_2018
AGENTE PLURIMANDATARIO ·        Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia: € 423,00

·        Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia: 25.275

 

 

LAVORO SUBORDINATO

 

CATEGORIE DI LAVORATORI SUBORDINATI

 

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  
SETTORE INDUSTRIA
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO Operaio/Impiegato

 

Fino a 15 dipendenti

9,19%

 

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

9,49%

 

 

Oltre 50 dipendenti

9,49%

Operaio

 

Fino a 15 dipendenti

30.68%

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

31,28%

 

Oltre 50 dipendenti

31,58%

Impiegato

 

Fino a 15 dipendenti

28,46%

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

29,06%

 

Oltre 50 dipendenti

29,36%

LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO Operaio/Impiegato

 

 

Fino a 15 dipendenti

9,19%

 

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

9,49%

 

 

Oltre 50 dipendenti

9,49%

Operaio

 

Fino a 15 dipendenti

32,08%

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

32,68%

 

Oltre 50 dipendenti

32,98%

 

Impiegato

 

Fino a 15 dipendenti

29,86%

 

Oltre 15 e fino a 50 dipendenti

30,46%

 

Oltre 50 dipendenti

30,76%

Art. 2 co. 29 della L. 92/2012
N.B.: Il contributo addizionale pari all’1,40% previsto per i contratti a termine è escluso in caso di:

A) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

B) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;

C) apprendisti

D) lavoratori dipendenti delle PA;

SETTORE TERZIARIO  
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO Operaio/Impiegato

 

 

Fino a 5 dipendenti

9,19%

 

 

Oltre 5 e fino a 15 dipendenti

9,34%

 

 

Oltre 15 dipendenti

9,41%

Operaio/Impiegato

 

 

Fino a 5 dipendenti

28,98%

 

 

Oltre 5 e fino a 15 dipendenti

29,28%

 

 

Oltre 15 dipendenti

29,41%

LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO Operaio/Impiegato

 

 

Fino a 5 dipendenti

9,19%

 

 

Oltre 5 e fino a 15 dipendenti

9,34%

 

 

Oltre 15 dipendenti

9,41%

Operaio/Impiegato

 

 

Fino a 5 dipendenti

30,38%

 

 

Oltre 5 e fino a 15 dipendenti

30,68%

 

 

Oltre 15 dipendenti

30,81%

Art. 2 co. 29 della L. 92/2012
N.B.: Il contributo addizionale pari all’1,40% previsto per i contratti a termine è escluso in caso di:

A) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

B) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;

C) apprendisti

D) lavoratori dipendenti delle P. A.

 

Minimale di retribuzione giornaliera ai fini contributivi 2018

SETTORE CATEGORIA LEGALE
  DIRIGENTE IMPIEGATO OPERAIO
INDUSTRIA € 133,34 € 40,29*

 

Ragguagliato a

 

€ 48,20

€ 37,61*

 

Ragguagliato a

 

€ 48,20

 

COMMERCIO € 133,34 €37,61*

 

Ragguagliato a

 

€ 48,20

 

 

€ 37,61*

 

Ragguagliato a

 

€ 48,20

* ragguagliato ad € 48,20 ex art. 7 D.L. n. 463/1983: “A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50%(dal 1994 aumentato a 9,5%) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno”.

La circolare INPS n. 13/2018 prevede che per dal 1° gennaio 2018 il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld è pari ad € 507,42.

Pertanto: 507,42 – 9,5% = 48,20

 


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