NASpI | ADLABOR

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI

Definizione

(Art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

 

 

 

 

 

  •   La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha la funzione di fornire ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una tutela di sostegno al reddito.
  •  In vigore dal1° maggio 2015, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI.
Destinatari

(Art. 2, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

  •       Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi:

o    Apprendisti

o    Soci lavoratori di cooperative

o    Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

o    Dipendenti a tempo determinato delle P.A.

Soggetti esclusi

(Art. 2, co. 1 e art. 3, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

 

  • I dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche come definite al comma 2, articolo 1, del D. Lgs. N. 165/2001;
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per:

o    dimissioni, fatte salve quelle per giusta causa;

o    risoluzione consensuale, ad eccezione di quelle intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)

  • Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, con messaggio n. 3058/2018 INPS precisa che se la domanda di disoccupazione agricola viene respinta per prevalenza dell’attività non agricola, può essere trasformata in disoccupazione NASpI se presentata nei termini previsti dalla legge.
Requisiti e condizioni

(Art. 3, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

La NASpI è riconosciuta alle categorie di lavoratori sopra individuate che presentino, congiuntamente,i seguenti requisiti:

 

  •         stato di disoccupazione derivante da perdita involontaria dell’occupazione, dove:

o    per stato disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000);

  •  possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione

o    es. lavoro cessato il 2/05/2015; il primo giorno da disoccupato è il 3/05/2015; il quadriennio andrà calcolato a ritroso dal 3/05/2015, al 3/05/2011. A tale data (3/05/2011) o antecedentemente, devono essere presenti almeno 13 settimane di contribuzione;

  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
Calcolo e misura

(Art. 4, co. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22)

  La NASpI viene riconosciuta per un periodo e per un importo calcolati in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, versata negli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Importo indennità mensile

(Art. 4, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22)

Per retribuzioni mensili ≤ € 1.208,15 (annualmente rivalutabile):

·         75% della retribuzione mensile

Per retribuzioni mensili > € 1.208,15 (annualmente rivalutabile):

·         75% di € 1.208,15; +

·         25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.208,15.

Limite massimo

(Art. 4, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

L’ importo massimo mensile dell’indennità, è pari, per il 2018, a:

€1.314,30

Riduzioni

(Art. 4, co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

Alla NASpI si applicano le seguenti riduzioni:

  • 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
Durata dell’erogazione

(Art. 5, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

  •  La NASpI e’ corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
  • Dunque per un tempo massimo di 24 mesi.
Presentazione della domanda

(Art. 6, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

La domanda per accedere alla NASpI va presentata:

  • all’INPS;
  •  in via telematica in alternativa attraverso un Contact center INPS o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto;
  • entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 23 febbraio 2018 gradualmente verrà fornita ai lavoratori dipendenti che hanno perduto il lavoro un accesso semplificato alla domanda NASpI precompilata.

Decorrenza della prestazione

(Art. 6, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

La NASpI spetta:

  •  a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  •  dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (qualora la domanda sia presentata successivamente all’ottavo giorno)
Condizioni dell’erogazione

(Art. 7, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

L’erogazione della NASpI è condizionata:

  •  alla permanenza dello stato di disoccupazione;
  •  alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  •  ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti*.

*entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 22/2015 dovrà essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per determinare le modalità e le condizioni per l’attuazione delle azioni di politica attiva, nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa

Liquidazione anticipata

(Art. 8, D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22)

– È possibile chiedere la liquidazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione:

  •   come incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
  •  per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;

 

– La richiesta deve essere fatta:

 

  •   all’INPS;
  •   in via telematica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

 

Cause di decadenza dall’indennità

(Art.11, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

  • Perdita dello stato di disoccupazione;
  •  Stipula di un contratto di lavoro subordinato con retribuzione  superiore a € 8.000,00 annui senza preventiva comunicazione all’INPS;
  •  Inizio di un’attività in forma autonoma con compenso superiore a €  4.800,00 annui senza preventiva comunicazione all’INPS
  •   Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  •    Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo che il lavoratore opti per la NASpI);
  •     Violazione delle condizioni per la fruizione (mancata partecipazione a corsi, ecc.).
COMPATIBILITA’ NASpI CON LAVORO INTERMITTENTE Con circ. 1162/2018, INPS ha chiarito la compatibilità misura con il lavoro intermittente sia con obbligo di risposta che senza tale obbligo.

  •  Lavoratore titolare del rapporto di lavoro subordinato (cessato) e interinale CON obbligo di risposta, è necessario per chiedere la NASpI che  il reddito che si prevede di trarre non deve essere > 8.000€
  •   Lavoratore titolare del rapporto di lavoro subordinato (cessato) e interinale SENZA obbligo di risposta:

Ø  Se il contratto intermittente ha una durata ≤ 6 mesi , la NASpI si sospende per i giorni effettiva chiamata.

Ø  Se il contratto intermittente ha una durata > 6 mesi , è necessario per chiedere la NASpI che  il reddito che si prevede di trarre non deve essere > 8.000€

 


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