Lavoro accessorio – Ante D.Lgs. 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015) | ADLABOR

Definizione

(art. 70 D.Lgs. 276/2003)

 

Particolare e specifica forma di rapporto di lavoro autonomo occasionale, che non dia luogo, nel corso di un anno solare:

– a compensi superiori a 5.000 euro (netti, pari a 6.666 euro lordi) (con riferimento alla totalità dei committenti commerciali o professionisti)

– a compensi superiori a 3.000 euro (netti, pari a 4.000 euro lordi) (con riferimento alla totalità dei committenti), nel caso di lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (solo per l’anno 2013)

– a compensi superiori a 2.000 euro (netti, pari a 2.666 euro lordi) (con riferimento a ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista, nel caso le prestazioni di lavoro occasionale siano rese a favore di più committenti, e fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti);

Tipologia Prestazione a tempo determinato o determinabile
Soggetti interessati

(art. 70 co. 1 D.Lgs. 276/2003)

(art. 70 co. 2 D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 70 co. 1 D.Lgs. 276/2003)

 

(art. 70 co. 4 D.Lgs. 276/2003, circ. Inps 44/2009 e circ. Min. Lav. 44/2013)

(art. 1 Decreto Min. Interno 24.2.2010)

Lavoratori

Ø nei settori industriali e commerciali: tutti

 

Ø nel settore agricolo: soltanto:

–          pensionati;

–          giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici;

–          giovani con meno di venticinque anni di eta’ in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

–          soggetti non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

Ø casi particolari:

–          tutti coloro che percepiscano integrazioni del salario o di sostegno al reddito, con il limite massimo complessivo di 3.000 euro netti annui  (solo per l’anno 2013)

–          lavoratori extracomunitari: il lavoro accessorio, se regolarmente retribuito secondo le modalita’ di legge costituisce elemento utile (ma non sufficiente) al fine del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno

 

–          steward della società calcistiche: possono essere utilizzati, in via del tutto eccezionale, anche se il loro rapporto è con appaltatori o somministratori.

Nota 1: per i soggetti in stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e’ prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalita’ e importi dei buoni orari.

Nota 2: non costituiscono alcuna forma di lavoro autonomo (ivi compreso quello accessorio) o subordinato le  prestazioni svolte nel settore agricolo in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori da parte di  parenti e affini sino al quarto grado del committente.(art. 74 D.Lgs. 276/2013)

Nota 3: per i lavoratori extracomunitari si vedano anche le disposizioni generali indicate dalla circolare congiunta del Ministero degli Interni e del Ministero del Lavoro del 10 luglio 2013.

 

(art. 70 co. 1 D.Lgs. 276/2003)

(circ Min. Lav. 18/2012)

 

 

 

(art. 70 co. 2 D.Lgs. 276/2003)

(art. 70 co. 3 D.Lgs. 276/2003)

Committenti

Ø qualunque impresa privata del settore industriale;

Ø qualunque ente privato non profit

 

Ø qualunque impresa privata del settore commerciale e qualunque professionista, ma per attività che non prevedano compensi superiori ai 2.000 euro;

Ø qualunque impresa del settore agricolo, limitatamente alla tipologia di lavoratori indicata dalla legge

Ø quelli pubblici solo nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita’ interno.

Nota: per il Ministero del Lavoro (Circ. 18 gennaio 2013 n. 4), il termine “Imprenditore commerciale” va inteso in senso lato, ricomprendendo anche quelli del settore industriale od agricolo
Settori di attività

(art. 70 D.Lgs 276/2003)

Tutti, ma quelli commerciali, agricoli e del pubblico impiego nonché i professionisti con alcune limitazioni.
Oggetto del contratto

(circ. Min. Lav. 4/2013 e circ. INPS 17/2010)

Qualsiasi tipo di attività lavorativa che possa essere svolta direttamente dal lavoratore ed in autonomia
Nota: il Ministero del Lavoro ha confermato la posizione assunta dall’Inps circa l’illegittimità dell’eventuale utilizzazione di lavoratori con contratto di lavoro accessorio stipulato con appaltatori o somministratori: “E’ escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione”. Eccezione a tale regola è quella che prevede la legittimità di impiego di steward nel settore calcistico (art. 1 Decreto Min. Interno 24 febbraio 2010)
Forma La legge non prevede alcun tipo di formalizzazione, anche se è preferibile che le intese raggiunte vengano formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambi i contraenti
Durata La legge non prevede specifici termini di durata del rapporto di lavoro accessorio. Essendo però un rapporto di lavoro autonomo, si intende logicamente a termine, con cessazione coincidente con il tipo di incarico affidato, che, essendo giuridicamente e logicamente di importanza marginale (“accessorio”), avrà una scadenza a breve-medio termine
Diritti del lavoratore

 

(Circ. Inps 44/2009)

 

La legge non prevede alcun diritto specifico del lavoratore con contratto di lavoro accessorio. I diritti sono pertanto quelli di ordine generale desumibili dal Codice civile o derivanti dagli accordi individuali.

Va evidenziato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Obblighi del collaboratore

 

La legge non prevede alcun obbligo specifico del lavoratore con contratto di lavoro accessorio. Gli obblighi sono pertanto quelli di ordine generale desumibili dal Codice civile o derivanti dagli accordi individuali.

 

Obblighi del committente

(art. 3, co. 8 D.Lgs. 81/2008)

Nei confronti del lavoratore:

– applicare tutte le misure di sicurezza (esclusi coloro che svolgono attività per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili);

Nota: La legge non prevede alcun altro obbligo specifico del committente nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro accessorio.

Gli obblighi sono pertanto quelli di ordine generale desumibili dal Codice civile o derivanti dagli accordi individuali. 

Va inoltre evidenziato come detti lavoratori non siano computabili ai fini della determinazione del numero di lavoratori cui fa riferimento il D.Lgs. 81/2008 per fare discendere particolari obblighi (art. 4 co. 1, lett. e D.Lgs. 811/2008)

Nei confronti di Enti pubblici:

Gli obblighi del committente sono:

Ø verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti  e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare al committente, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Ø effettuare la comunicazione preventiva all’Inail (direttamente o tramite Inps) che deve indicare:

–          i dati anagrafici, la tipologia ed il codice fiscale del committente;

–          i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;

–          il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione;

–          la tipologia dell’attività (codice lavorazione).

Ø comunicare all’Inail eventuali variazioni sopravvenute del periodo di inizio e fine della prestazione, o annullamenti della dichiarazione;

Corrispettivo

(art. 73 D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve essere effettuato mediante appositi buoni (“buoni lavoro”,”vouchers”), acquistabili presso le sedi INPS. Caratteristiche dei buoni lavoro sono:

Ø valore: il valore nominale di un buono lavoro è pari a 10 euro, comprensivi:

– del compenso per la prestazione;

– della contribuzione (13%) a favore della gestione separata INPS;

– della contribuzione (7%) a favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni;

– del compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Sono disponibili anche  buoni lavoro non separabili “multipli”, del valore di 50 euro e da 20 euro.

Il valore nominale del buono e la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali potranno essere aggiornati con Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali da emanare, tenuto conto del confronto con le parti sociali.

I contributi INPS ed INAIL  sono trattenuti al momento dell’effettiva liquidazione del buono lavoro.  

Il reddito derivante dal corrispettivo per lavoro accessorio è esente da ritenuta fiscale.

Nota 1: La circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, pur se il compenso per lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato disoccupato o inoccupati, può concorrere alla determinazione del reddito annuo necessario per ottenere il permesso di soggiorno, rammentando che tale reddito dovrà essere superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Nota 2: se la prestazione di lavoro occasionale accessorio è svolta per imprese familiari, l’ammontare percentuale dei contributi è del 33% a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e del 4% a favore dell’INAIL . Resta fermo il 5% a favore del concessionario. In questo caso il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 5,80 euro.

 

(circ. Min. Lav. 4/2013)

 

Ø aspetti gestionali: i buoni lavoro devono essere obbligatoriamente:

– orari;

– numerati progressivamente;

– datati;

– corrisposti al lavoratore entro 30 giorni dalla data del loro acquisto;

– riscossi dal lavoratore entro due anni dal giorno dell’emissione.

Nota: La circolare del Ministero del lavoro n. 4/2013 precisa  che il criterio per la determinazione del compenso del lavoratore accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher. Inoltre il fatto che i nuovi voucher dovranno essere datati e numerati progressivamente implica che il loro utilizzo sia riferito all’arco temporale non superiore ai 30 giorni dal loro acquisto. Ciò determina che il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono trasformare il contratto di lavoro accessorio in rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ø tipologia: i buoni lavoro possono essere:

– cartacei.

– telematici

Le modalità di riscossione da parte del lavoratore sono varie, a seconda di chi ha emesso il buono lavoro

 

Trattamento contributivo – INPS: 13% a favore della gestione separata (se la prestazione di lavoro occasionale accessorio è svolta per imprese familiari, l’ammontare percentuale dei contributi è del 33% a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);

– INAIL: 7% per l’assicurazione contro gli infortuni (se la prestazione di lavoro occasionale accessorio è svolta per imprese familiari, l’ammontare percentuale dei contributi è del 4%).

Cause di sospensione e del rapporto La legge non prevede né disciplina espressamente specifiche cause di sospensione del rapporto di lavoro accessorio. Pertanto malattia od infortunio (anche sul lavoro) non determinano obblighi né da parte del lavoratore nei confronti del committente (ad esempio: comunicazione dell’assenza, invio certificazione medica, ecc. ) né del committente o di enti previdenziali nei confronti del lavoratore (ad esempio: trattamenti economici)
Estinzione del rapporto

 

La legge non prevede espressamente specifiche cause di risoluzione del rapporto di lavoro accessorio, per cui questi si risolvono:

– automaticamente al momento della realizzazione dell’oggetto del contratto;

– prima della realizzazione dell’oggetto del contratto, entrambi i contraenti possono recedere per giusta causa;

– prima della realizzazione dell’oggetto del contratto, entrambi i contraenti possono recedere risarcendo il danno alla parte non recedente

– per mutuo consenso

Nota: in caso di risoluzione anticipate ed assenza di giusta causa: il recedente sarà tenuto a risarcire l’altro contraente, presumibilmente sulla base del compenso che sarebbe stato dovuto per il periodo di tempo mancante alla realizzazione dell’oggetto del contratto.
Impugnazione del contratto di lavoro accessorio

(art. 32, co. 3, lett. b L. 183/2010,  art. 6, co. 1 L. 604/1966)

 

 

(art. 6, co. 2 L. 604/1966)

Si ritiene che l’eventuale illegittimità del contratto di lavoro occasionale possa essere eccepita dal collaboratore mediante:

 

–        impugnazione entro 60 giorni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla cessazione o dal recesso con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, indirizzato al committente ed idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato, diretto a contestare l’illegittimità del contratto;

–        successivo ricorso ad un tentativo di conciliazione o di arbitrato oppure al giudice del lavoro entro il successivo termine di centottanta giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione.

Nota: le norme di legge sopra citate fanno espresso riferimento soltanto ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, nonché al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto.
Conseguenze di eventuale

illegittimità

(art. 14 D.Lgs. 81/2008)

 

 

(art. 1, co. 01, D.Lgs 368/2001)

 

 

 

 

 

 

(art. 4 L. 183/2010)

 

 

 

 

In assenza di specifiche norme di legge che disciplinino la materia, si ritiene che le eventuali violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio possano determinare le seguenti conseguenze:

Ø  sospensione dell’attività lavorativa del committente in caso di:

–    impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

Ø trasformazione del rapporto di lavoro occasionale accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di:

–    impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria

–    svolgimento dell’attività con modalità di rapporto di lavoro subordinato;

–    superamento dei limiti quantitativi del valore dei buoni lavoro;

–    utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal loro acquisto).

Ø sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (l’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo) in caso di:

–    mancata comunicazione preventiva all’Inail di inizio rapporto

 

Nota 1: La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all’Inps/Inail, non potrà dare luogo all’irrogazione della c.d. “maxi sanzione” della sospensione dell’attività lavorativa. (nota Min. Lav. 12 luglio 2013)

Nota 2: la conversione del rapporto di lavoro occasionale accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’applicazione delle sanzioni amministrative riguarda esclusivamente le prestazioni irregolari rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo. (nota Min. Lav. 12 luglio 2013)

Nota 3: nel caso in cui un’ispezione dei competenti organi pubblici verifichi l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, non ci si trova di fronte ad una forma di lavoro accessorio irregolare od illegittima ma a lavoro nero tout-court. In tale ipotesi rammentiamo che, ove detti lavoratori siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, scatta la sanzione della sospensione dell’attivita’ imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/08)


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