Lavoratori autonomi – tipologie e regimi contributivi | ADLABOR

CATEGORIA

REGIME CONTRIBUTIVO-PREVIDENZIALE

Lavoratori autonomi occasionali

La definizione di lavoro autonomo occasionale si desume a contrario in base alla disposizione di cui all’art. 5 D.P.R. 633/1972, secondo cui “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]”. In base a tale previsione non costituirebbe reddito di lavoro autonomo  (e non sarebbe dunque soggetta all’imposta sul valore aggiunto) l’attività professionale non abituale e quindi occasionale. Non rinvenendosi disposizioni legislative che indichino i requisiti dell’abitualità, per identificare il lavoro occasionale l’unico riferimento è la disciplina delle prestazioni occasionali ai sensi dell’ormai abrogato art. 61, co.1, D.Lgs. 276/2003: secondo tale norma, per lavoro occasionale si intende il rapporto di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, e comunque purché il compenso complessivamente percepito non sia superiore ad € 5.000,00 (art. 61, co. 2, d.lgs. 276/2003).

 

Nessun obbligo contributivo

N.B.Tale disciplina, però introduce una serie di limiti in particolare possono porre in essere un contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che occupano fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato cosi come previsto all’art. 54 bis, c.14 lett.a) del D.L. 50/2017 che infatti prevede:

“ E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo secondo specifiche modalità;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo specifiche eccezioni;

c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.”

Lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000,00

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 26); D.L. 269/2003 (art. 44, co. 2); Circolare INPS n. 12 del 1.02.2023

 

L. 92/2012 (art. 2, co. 57);

L. 247/2007 (art. 1, comma 79);

L. 449/1997 (art. 59, co. 16).

 

L. 147/2013 (art. 1, co. 491).

 

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 30); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.11.1995 (art. 1).

 

 L. 335/1995 (art. 2, co. 18).

 

N.B.: i primi € 5.000,00 annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.

·         aliquota contributiva 2023:

a)    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 34,23% (33%  + 0,72%+0,51 aliquota aggiuntiva);

b)    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 33,72% (33% + 0,72%+0,51 aliquota aggiuntiva);

c)    soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;

·         onere contributivo: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente; l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente;

·         massimale annuo della base contributiva e pensionabile 2023: € 113.520,00.

 

N.B. La figura dell’occasionale con reddito superiore ad € 5.000,00 risulterebbe, in sostanza, teorica poiché superando la soglia degli € 5.000,00 il collaboratore dovrebbe aprire la Partita Iva.

Lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza

Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 26); Circolare INPS n. 12 del 1.02.2023

 

L. 232/2016 (art. 1, co. 165); L. 247/2007 (art. 1, co. 79); L. 449/1997 (art. 59, co. 16).

 

L. 147/2013 (art. 1, co. 491).

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 30); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.11.1995 (art. 3).

 

L. 335/1995 (art. 2, co. 18);

 

Gestione separata INPS:

·         aliquota contributiva 2023:

a)    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,23%;

b)    soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;

·         onere contributivo: a carico del lavoratore autonomo, con facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi;

·         massimale annuo della base contributiva e pensionabile 2023: € 113.520,00.

 

Collaboratori coordinati e continuativi

Con il termine collaborazioni coordinate e continuative si fa riferimento ai rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.). Un’altra definizione si rinviene nell’art. 50, D.P.R. 917/1986 (TUIR): per co.co.co. si intendono quei rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50, D.P.R. 917/1986).

L. 335/1995 (art. 2, comma 26); D.L. 269/2003 (art. 44, co. 2); Circolare INPS n. 12 del 1.02.2023.

 

L. 92/2012 (art. 2, co. 57); L. 247/2007 (art. 1, comma 79); L. 449/1997 (art. 59, co. 16).

L. 147/2013 (art. 1, co. 491).

L. 335/1995 (art. 2, comma 30); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.11.1995 (art. 1).

L. 335/1995 (art. 2, co. 18).

 

Gestione separata INPS:

·         aliquota contributiva 2023:

1.    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 35,3%;

2.    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 33,72%;

3.    soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;

·         onere contributivo: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente; l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente;

·         massimale annuo della base contributiva e pensionabile 2023: € 113.520,00.

 

N.B. I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), introdotti per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 2 della L. 741/1959 (c.d. Legge Vigorelli) e successivamente disciplinati dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sono una categoria di lavoratori a metà strada tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente, che sul piano operativo, almeno in teoria, dovrebbero avere piena autonomia nello svolgere l’attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione. Il loro coordinamento in base alle esigenze organizzative dell’azienda committente è l’unico limite all’autonomia del collaboratore, che comunque non può interferire sulla scelta di esecuzione della prestazione. 

L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In altri termini, se il collaboratore opera all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale è tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente, si considerano integrate le condizioni di cui all’art. 2, co. 1, e troveranno quindi applicazione, anche in ambito contributivo, le norme che disciplinano il lavoro subordinato. Tale disposizione non si applica: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

L’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha stabilito l’abrogazione dei contratti a progetto e delle cosiddette mini co.co.co.

Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e commissioni

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni rientrano tra le figure di collaboratori coordinati e continuativi in quanto nei loro confronti non trova applicazione l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015 che  dispone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di etero-organizzazione da parte del committente.

 

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 26); D.L. 269/2003 (art. 44, co. 2); Circolare INPS n. 12 del 1.02.2023.

 

L. 92/2012 (art. 2, co. 57); L. 247/2007 (art. 1, co. 79); L. 449/1997 (art. 59, co. 16).

 

L. 147/2013 (art. 1, co. 491).

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 30); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.11.1995 (art. 1).

 

L. 335/1995 (art. 2, co. 18).

 

 

Gestione separata INPS:

 

·         aliquota contributiva 2023:

 

1.    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 35,03%;

2.    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 33,72%;

3.    soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;

 

 

·         onere contributivo: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente; l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente;

 

·         massimale annuo della base contributiva e pensionabile 2023: € 113.520,00.

 

Collaboratori per i quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore

(art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015).

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 26); D.L. 269/2003 (art. 44, co. 2); Circolare INPS n. 12 del 1.02.203.

 

 L. 92/2012 (art. 2, co. 57); L. 247/2007 (art. 1, co. 79); L. 449/1997 (art. 59, co. 16).

 

L. 147/2013 (art. 1, co. 491).

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 30); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.11.1995 (art. 1).

 

L. 335/1995 (art. 2, co. 18).

 

 Gestione separata INPS:

·         aliquota contributiva 2023:

1.     soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 35,03%;

2.    soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll: 33,72%;

3.   soggetti titolari di pensione o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;

·         onere contributivo: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente; l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente;

·         massimale annuo della base contributiva e pensionabile 2023: € 113.520,00

Collaboratori che prestano la loro opera nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali

(art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015).

 

Per i collaboratori iscritti agli albi si applicano le regole contributive previste dalle Casse di previdenza di categoria.

Collaboratori che svolgono la loro attività a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

(art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015).

 

Circolare Inps n. 32 del 7 febbraio 2001; Circolare Inps n. 42 del 26 febbraio 2003.

 

 

 

 

Nessun obbligo contributivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatore d’opera intellettuale

E’ colui che esercita professionalmente un’attività lavorativa di carattere intellettuale (artt. 2229 e ss. c.c.). È generalmente iscritto ad un albo, ordine, registro o elenco riconosciuto.

 

I liberi professionisti iscritti agli albi sono tenuti ad iscriversi alle Casse di previdenza di categoria, che hanno delle loro specifiche regolamentazioni contributive.

Artisti (lavoratori autonomi)

Artisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (FPLS)

(D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (art. 3, comma 1); D.M. 15 marzo 2005).

 

 

 

 

L. n. 296/2006 (art. 1, comma 769).

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. n. 182/1997 (art. 1, commi 8 e 14).

 

 

 

 

D.L. n. 384/1992 (art. 3-ter) convertito dalla Legge n. 438/1992.

 

 

 

 

 

 

D.L. n. 112/2008 (art. 20, comma 1-bis).

 

 

 

 

 

Art. 2115, comma 2 c.c.; D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (art. 4, comma 1).

 

 

 

 

 

L. 335/1995 (art. 2, comma 18).

 

 

 

 

 

 

 

 

L. n. 296/2006 (art. 1, comma 769).

 

D.Lgs. n. 182/1997 (art. 1, commi 8 e 14).

 

 

 

D.L. n. 384/1992 (art. 3-ter) convertito dalla Legge n. 438/1992.

 

 

 

 

 

 

 

D.L. n. 112/2008 (art. 20, comma 1-bis).

 

 

 

 

 

Art. 2115, comma 2 c.c.; D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (art. 4, comma 1).

 

 

 

 

 

 

 a)    nuovi iscritti (post 31.12.1995):

 

·           aliquota contributiva:

–   entro il massimale annuo della base contributiva e pensionabile: 33% per la generalità degli artisti (di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore); 35,70% per ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi (di cui 25,81% a carico del datore di lavoro e 9,89% a carico del lavoratore);

–   sull’importo eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile: contributo di solidarietà del 5,00% (di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il restante 2,50% a carico del lavoratore);

–   sull’importo annuo eccedente € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari ad € 3.844,00 mensili (e sino al il massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari ad € 100.324,00): aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore;

 

·           contributo indennità economica di maternità e malattia: 1,28% da calcolarsi sul massimale giornaliero di € 67,14 (previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n. 48/1988);

 

 

·           obbligo di versamento dei contributi: deve essere assolto dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, sia esso il datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, ovvero un committente che scritturi o ingaggi un lavoratore autonomo;

 

·           massimale annuo della base contributiva e pensionabile: € 113.520,00

 

 

b)    vecchi iscritti (ante 01.01.1996):

 

·            aliquota contributiva:

–   entro il massimale di retribuzione giornaliera: 33%;

–   sull’importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera: contributo di solidarietà pari al 5,00% (di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il restante 2,50% a carico del lavoratore);

–   sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2017, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera: aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore;

 

·           contributo indennità economica di maternità e malattia: 1,28% da calcolarsi sul massimale giornaliero di € 67,14 (previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n. 48/1988);

 

 

·            obbligo di versamento dei contributi: in capo al datore di lavoro;

 

 

·            massimale di retribuzione giornaliera imponibile: € 731,00;

 

·            fasce di retribuzione giornaliera e massimale di retribuzione giornaliera imponibile:

–   €731,00-€1.463,00 / €731,00 x 1 (giorni di contribuzione accreditati);

–   €1.463,01-€3.657,00 / €1.463,00 x 2;

–   €3.657,01-€5.851,00 / €2.194,00 x 3;

–   €5.851,01-€8.045,00 / €2.925,00 x 4;

–   €8.045,01-€10.239,00 / €3.657,00 x 5;

–   €10.239,01-€13.164,00 / €4.388,00 x 6;

–   €13.164,01-€16.090,00 / €5.120,00 x 7;

–   €16.090,01-in poi / €5.851,00 x 8.

 

N.B. al raggiungimento di 312 giorni contributivi accreditati, la fascia da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs è la prima (€ 731,00) indipendentemente dall’importo erogato; oltre tale importo andrà calcolato il contributo di solidarietà (5%).

Titolari diritto d’autore

 

Messaggio INPS del 19 settembre 2013, n. 14802; Messaggio INPS del 28 novembre 2013, n. 19435.

 

 

 

 

 

Messaggio INPS del 19 settembre 2013, n. 14802; Messaggio INPS del 28 novembre 2013, n. 19435.

 

 

A.     Liberi professionisti iscritti ad una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti):

l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regole adottate dalle singole Casse di previdenza.

 

B.     Lavoratori autonomi non iscritti ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS:

il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte dei lavoratori autonomi non iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Agenti di commercio: agenti individuali e società di persone

L’agente di commercio è un lavoratore autonomo che viene incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate (art. 1742 c.c.).

 

L. 613/1966 (art. 1); Circolare INPS n. 25 del 13.02.2019.

 

D.L. 201/2011 (art. 24, comma 22) convertito con L. 214/2011; D.Lgs. 207/1996 (art. 5); L. 147/2013 (art. 1, comma 490, lett. b); L. 438/1992 (art. 3-ter).

 

L. 233/1990 (art. 1, comma 2).

 

Circolare INPS n. 25 del 13.02.2019.

; L. n. 335/1995 (art. 2, comma 18).

 

Circolare INPS n. 25 del 13.02.2019.

; L. 233/1990 (art. 1, comma 4).

 

Circolare INPS n. 25 del 13.02.2019.

; L. 233/1990 (art. 1, comma 3); L. 415/1991 (art. 6).

 

Circolare INPS n. 25 del 13.02.2019.

  

L. n. 12/1973 (artt. 2 e 5, co. 1); D.L. 98/2011 (art. 18, co. 13); Regolamento Enasarco approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. 11 agosto 2011 N. 186) e successive modifiche e integrazioni.

 

Reg. Enasarco (art. 4, co. 2).

 

Reg. Enasarco (art. 4, co. 1 e art. 8, co. 4).

 

Reg. Enasarco (art. 5, co. 1).

 

Reg. Enasarco (art. 5, co. 4 e 5).

 

 

 A.     Gestione commercianti INPS:

 

·           aliquota contributiva 2023:

 

a)    titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni:

–      fino ad € 48.279,00: 24,48%;

–      oltre € 48.279,00 e fino al massimale: 25,48%;

 

b)    coadiuvanti/coadiutori  commercianti di età non superiore ai 21 anni:

–      fino ad € 48.279,00: 23,28%;

–      oltre € 48.279,00 e fino al massimale: 24,28%;

 

·           onere contributivo: a carico del commerciante;

 

·           massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2023:

a)    lavoratori iscritti con decorrenza da gennaio 1996 o successiva: € 105.014,00;

 

b)    lavoratori iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996: € 80.465,00;

 

·           minimale di reddito: € 16.243,00;

 

N.B. Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista;

 

·           contributo minimo annuo obbligatorio:

a)    titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: € 3.983,73;

b)    coadiuvanti/coadiutori  commercianti di età non superiore ai 21 anni: € 3.788,81;

 

·            contributo massimo annuo:

a)    lavoratori iscritti con decorrenza da gennaio 1996 o successiva:

–      titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: € 26.274,78;

–      coadiuvanti/coadiutori  commercianti di età non superiore ai 21 anni: € 25.014,61;

b)    lavoratori iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996:

–      titolari commercianti di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: € 20.019,70;

–      coadiuvanti/coadiutori  commercianti di età non superiore ai 21 anni: € 19.054,11.

 

B.     Fondo Enasarco:

 

·         aliquota contributiva 2023: 17 %

·         onere contributivo: 50% a carico dell’agente e 50% a carico del preponente; l’obbligo di versamento dei contributi è in capo al preponente;

 

·         massimale provvigionale annuo:

a)    agente plurimandatario: € 28.290,00;

b)    agente monomandatario: € 42.435,00;

 

·         minimale contributivo annuo:

a)    agente plurimandatario: € 476,00;

b)    agente monomandatario: € 950,00;

 

 


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