Indennità di mobilità | ADLABOR

Abolita dal 1 gennaio 2017 dall’introduzione della naspi

Definizione

 

 

 

 

 

(Art. 7, co. 8, L. 223/1991)

L’indennità di mobilità consiste in un sostegno di natura economica erogato dall’INPS nel periodo in cui il lavoratore licenziato per motivi riconducibili a situazioni di crisi aziendale, è in attesa di una ricollocazione.

 

L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

Aziende destinatarie

(artt. 12 co. 3 e 3bis, e 16 L. 223/1991)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 12, co. 3bis L. 92/2012)

(art. 12, co. 3bis L. 92/2012)

 

 

 

(art. 4.bis, D.L. 88/1989)

(art. 23, L. 155/1981)

(art. 35, L. 416/1981)

(art. 4, L. 443/1985)

Esclusivamente le aziende, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale ovvero quelle:

 

·         industriali che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

 

·         commerciali con più di 50 dipendenti

 

·         di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti

 

·         di vigilanza con più di 15 dipendenti

 

·         del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti

 

·         del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti

 

·         cooperative che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

 

·         industriali in crisi

 

·         appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione

 

·         editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa

 

·         artigiane con più di 15 dipendenti, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

 

Lavoratori beneficiari

(Art. 16, co. 1, L. 223/1991)

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. Inps, n. 142/2001

Tutti i lavoratori dipendenti purché:

 

·         siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato;

 

·         abbiano qualifica di quadro, impiegato, operaio;

 

·         possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

 

Possono beneficiare dell’indennità di mobilità anche i soci lavoratori di cooperativa di produzione e lavoro e i lavoratori a domicilio.

Lavoratori

esclusi

(Art. 16, L. 223/1991)

 

 

Sono invece esclusi, ancorché licenziati da aziende fruitrici della mobilità:

 

·         dirigenti

·         apprendisti (tranne nel caso di mobilità in deroga)

·         lavoratori somministrati (tranne nel caso di mobilità in deroga)

·         lavoratori assunti a tempo determinato,

·         lavoratori del trasporto marittimo

·         lavoratori a domicilio

Durata

(Art. 2, c. 46, L. 92/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017
Centro-Nord fino a 39 anni 12 (NAspi) 12
CN da 40 a 49 anni 12 (NAspi) 12
CN da 50 a 54 anni 18 (NAspi) 12
CN 55 e oltre 18 (NAspi) 18
Centro-Sud fino a 39 anni 12 (NAspi) 12
CS da 40 a 49 anni 18 (NAspi) 12
CS da 50 a 54 anni 24 (NAspi) 12
CS 55 e oltre 24 (NAspi) 18

La durata del trattamento indicato in mensilità varia a seconda dell’età del soggetto beneficiario e dell’area geografica in cui si applica:

Misura e massimale

(Circ. Inps N. 48/2016)

 

 

 

(Art. 7, co. 1,2 e 4, L. 223/1991)

Per retribuzioni mensili ≤ € 2.102,24 (annualmente rivalutabile):

·         € 971,71 (per il 2016)

Per retribuzioni mensili > €2.102,24  (annualmente rivalutabile):

·         € 1.167,91 (per il 2016)

La misura dell’indennità spetta nella misura: 1) del 100% del massimale di integrazione salariale per i primi 12 mesi, 2) dell’80% del massimale di integrazione salariale per l’eventuale ulteriore periodo compreso tra il 13° mese ed il 24° mese.

L’indennita’ di mobilita’ non puo’ comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianita’ maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di mobilità.

Presentazione della domanda

(Circ. Inps 2/2013)

 

 

 

 

 

La domanda di indennità di mobilità deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento tramite:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Decorrenza

(Circ. Inps n. 82/1992)

L’indennità spetta:

·         dall’ 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell’indennità per mancato preavviso;

·         dal 5° giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno ma comunque entro i 67 giorni dalla cessazione;

Liquidazione anticipata

(Art. 7, co. 5, L. 223/1991)

(circ.n.70 del 30/03/1996)

L’indennità può essere chiesta in un’unica soluzione anticipata per:

  • iniziare un’attività autonoma per la quale sia necessaria l’iscrizione alla CCIAA o agli appositi albi professionali o elenchi di categoria.
  • iniziare un’attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto per la quale non è prevista l’iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria compresa l’attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro.
  • sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente.

Le somme liquidate anticipatamente devono essere restituite qualora il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello dell’erogazione anticipata, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico.

Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all’ INPS entro 10 giorni dall’avvenuta assunzione.

Assoggettamento contributivo

(Art. 7, co. 9, L. 223/1991)

 

I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata, sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base dell’ammontare del trattamento di mobilità erogato al lavoratore.

Sospensione

(Art. 8, co. 6 e 7, L. 223/1991; Circ. Inps n.57/2014)

 

Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.

Per le giornate di lavoro svolte l’indennità di mobilità è sospesa.

Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dell’indennità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

Cause di decadenza dall’indennità

(Art. 4, co. 41, L. 92/2012)

 

 

 

(Art. 9 L. 223/1991)

Decade dal benefico dell’indennità il lavoratore che:

  • rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai centri per l’impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • non accetti un’offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20% all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto.
  • rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
  • non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato a  tempo determinato;
  • non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui ai punti precedenti, nonché quelli previsti dall’art. 6 co. 5-ter del D.L. 148/1993, convertito in L. 236/1993;
  • a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato o di inizio di attività autonoma;
  • consegua il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • diventi titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità

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