RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE “DI SOLIDARIETA’ GENERAZIONALE” | ADLABOR

Definizione

(L. 296/2006 art. 1, co. 1160)

E’ un rapporto di lavoro part time mediante il quale un lavoratore, con più di 55 anni di età e con rapporto di lavoro full time, trasforma il proprio rapporto da full time a part time contestualmente all’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea
Finalità

(art. 1, co 1160 Legge 296/06)

Promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni
Lavoratori interessati

 

 

Lavoratori ultracinquantacinquenni con rapporto di lavoro full time.

Giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea disponibili ad instaurare un rapporto di lavoro part time per un orario pari a quello ridotto.

Datori di lavoro interessati Tutti
Condizioni Volontarietà del lavoratore ful time di trasformare il proprio rapporto da full time a part time
Note: Il decreto del Ministero del lavoro che avrebbe dovuto precisare le modalità della stipula, i contenuti degli accordi di solidarietà, requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi non risulta sia mai stato emanato, anche se notizie di stampa nel dicembre 2012 lo davano in via di emanazione, precisando altresì che era costituito da 6 articoli.

L’11 dicembre 2012 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Assolombarda ed Inps l’accordo “Attivazione di una sperimentazione in materia di ponte generazionale” che disciplina a livello regionale la materia, anche se con differenze sostanziali rispetto alla disciplina legislativa nazionale (ad esempio)

Forma Scritta (anche in assenza di specifica precisazione della norma)
Orario di lavoro

 

Per il lavoratore che ha trasformato il rapporto da full time a part time, nessuna indicazione nmè di limiti minimi né di limiti massimi

Per il giovane assunto part time, l’orario non deve essere inferiore a quello conseguente la riduzione dell’orario del lavoratore che ha trasformato il rapporto da full time a part time

Agevolazioni contributive od economiche Previste per quanto riguarda l’importo complessivo (3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009), ma non per quel che concerne i beneficiari
Note: Il finanziamento delle agevolazioni collegate all’applicazione della norma inizialmente previsto per i soli anni 2007, 2008 e 2009 non è stato più rinnovato.

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