Procacciatore d’affari: contratto, vincoli e provvigioni | ADLABOR

 

PROCACCIAMENTO D’ AFFARI

NOZIONE Il procacciamento d’ affari è un contratto atipico con cui un soggetto concorda, anche in forma libera, di segnalare o trasmettere ad un altro soggetto, occasionalmente e senza vincolo di stabilità, singole ordinazioni di clienti.
CARATTERISTICHE Il procacciatore d’ affari è normalmente un soggetto che svolge altre attività o non ha occupazione e che, senza impegno di continuità, procura affari in nome e per conto di chi lo ha incaricato, che viene normalmente definito preponente.

Il procacciatore non deve svolgere, con carattere di continuità o con altri vincoli l’ incarico, altrimenti il suo rapporto si trasforma in uno d’ agenzia.

DISCIPLINA APPLICABILE La figura del procacciatore d’ affari è atipica e non è prevista dal codice civile o da altre leggi.

Il rapporto fra il procacciatore ed il preponente è regolato dagli accordi fra le parti e, in mancanza di questi, per specifici aspetti, dalle norme che disciplinano il rapporto di agenzia, in quanto compatibili, nonché dalla disciplina generale in tema di obbligazioni e contratti.

COMPENSI Il procacciatore riceve il compenso in funzione di ogni affare procacciato.

La misura del compenso è liberamente concordata fra le parti ed è normalmente rappresentata da una percentuale sull’ affare concluso dal procacciatore.

Trattandosi di rapporto occasionale, non trovano applicazione istituti tipici del rapporti di agenzia, se non concordati, quali il preavviso, l’ indennità di fine rapporto e gli accordi economici collettivi.

ASPETTI PREVIDENZIALI Presupposto del procacciamento d’ affari è l’ occasionalità dell’ attività e,quindi, non rappresentando professione abituale, non comporta l’ iscrizione all’ IVA o alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Tuttavia, l’ attuale legislazione limita all’ importo di € 5.000,00.= annue il reddito qualificabile come derivante da prestazioni occasionali.

Al di sopra di tale soglia può ipotizzarsi la continuatività dell’ attività procacciatoria e, quindi, la sua riconducibilità al regime dell’ agenzia, con conseguente obbligo d’ iscrizione all’ IVA, alla gestione commercianti INPS e all’ ENASARCO.

ASPETTI FISCALI IMPOSTE DIRETTE (ART. 25 BIS DPR 600/73)
  1. RITENUTA D’ ACCONTO

I compensi corrisposti al procacciatore sono sottoposti a ritenuta d’ acconto. La ritenuta è del 23% sul 50% delle provvigioni.

La ritenuta va operata al momento del pagamento secondo il criterio di cassa

IMPOSTE DIRETTE ARTT. 4 E 5 DPR 633/72
  1. IVA

– il procacciatore d’ affari non ha l’ obbligo di aprire la partita IVA ma solo quello di emettere una ricevuta del corrispettivo percepito.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ – Il procacciatore d’ affari non ha l’ obbligo di tenuta delle scritture contabili;

 

N.B. È prevista anche la figura del procacciatore d’ affari continuativo e cioè quello che svolge attività promozionale continuativa come sua attività esclusiva o prevalente, ed in tal caso viene assimilato all’ agente ed è tenuto ai relativi adempimenti (iscrizione IVA, INPS, gestione commercianti ed ENASARCO).

La prevalenza può riscontrarsi anche nel superamento dei 5.000,00.= € annui di corrispettivi, anche se il procacciatore potrebbe, con un solo affare, maturare una provvigione elevata ed, in tal caso, non diverrebbe agente, stante l’ occasionalità della prestazione.

 


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