Somministrazione di lavoro (D. Lgs. 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015)

Lo schema si propone di offrire un quadro della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2015, agli artt. 30-40, offrendone definizione, forma e contenuti essenziali del contratto, tipologia (somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato) e specifici obblighi imposti dalla legge al somministratore e all’utilizzatore. Lo schema riporta inoltre i divieti e le sanzioni previste in ipotesi di somministrazione irregolare.

 

  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (D.LGS 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015)

Definizione

(D.Lgs 81/2015 art. 30)

Per somministrazione di lavoro s’intende il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, iscritta ad un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, senza che tra questi ultimi e l’utilizzatore si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

 

La somministrazione comprende due distinti rapporti contrattuali:

·         un rapporto propriamente inquadrabile come somministrazione, che intercorre tra agenzia e l’utilizzatore;

·         un rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra l’agenzia ed il lavoratore, il quale svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

 

Il rapporto di somministrazione può essere concluso, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

 

Forma e contenuti

(D.Lgs 81/2015 art. 33 co. 1)

(D.Lgs 81/2015 art. 38 co. 1)

 

(D.Lgs 81/2015 art. 33 co. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 33 co. 3)

 

Il contratto di somministrazione di lavoro e’ stipulato in forma scritta.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e’ nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

 

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

 

Le informazioni di cui alle lettere a) – f) devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.

 

Divieti

(D.Lgs 81/2015 art. 32)

Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

(D.Lgs 81/2015 art. 34 co. 1)

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 34 co. 4)

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 31 co. 4)

 

Assunzione a tempo indeterminato:

·         il rapporto di lavoro tra Somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

·         Nel contratto di lavoro viene determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal Somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione (la misura dell’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL applicato dal Somministratore ed essa è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo).

 

Cessazione del rapporto di lavoro:

·         il licenziamento   per   giustificato  motivo  con  preavviso  e’ determinato  da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del  prestatore  di  lavoro  ovvero da ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

 

La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni

 

Disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs 81/2015 art. 34 co. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 8)

Assunzione a tempo determinato:

·         il rapporto di lavoro tra Somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a termine, con esclusione delle disposizioni di cui:

– all’articolo 19, co. 1: secondo cui al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi;

– all’articolo 19, co. 2: secondo cui la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi;

– all’articolo 19, co. 3: che disciplina il contratto in deroga presso la Direzione Territoriale Del Lavoro per una durata massima di altri 12 mesi;

– all’articolo 21: che disciplina le proroghe e i rinnovi;

– all’articolo 23: che stabilisce il numero complessivo di contratti a tempo determinato;

– all’articolo 24: che regolamenta i diritti di precedenza.

·         Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

 

È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

 

Somministrazione a tempo indeterminato

(D.Lgs 81/2015 art. 31 co. 1)

Limiti quantitativi

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto (con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5).

Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

N.B. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

 

Somministrazione a tempo determinato

(D.Lgs 81/2015 art. 31 co. 2)

Limiti quantitativi

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato rimangono i limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.

Rimane esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di:

•      lavoratori in mobilità;

•      soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;

•      lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati».

 

Computabilità dei lavoratori somministrati

(D.Lgs 81/2015 art. 34 co. 3)

Il lavoratore somministrato non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva.

 

Trattamento retributivo

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 1)

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 2)

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 3)

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

 

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore

 

I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

 

Obblighi del somministratore

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 4)

·         Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

 

Obblighi dell’utilizzatore

(D.Lgs 81/2015 art. 33 co. 2)

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 5)

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 7)

 

(D.Lgs 81/2015 art. 36 co. 3)

·         Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

·         Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

·         L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

·         Il contratto di somministrazione può prevedere che l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, sia adempiuto dall’utilizzatore.

·         L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

·         Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Potere disciplinare

(D.Lgs 81/2015 art. 35 co. 6)

 

Tale potere è riservato al somministratore, previa comunicazione da parte dell’utilizzatore delle circostanze che formeranno oggetto delle contestazioni.

 

Diritti sindacali

(D.Lgs 81/2015 art. 36 co. 1)

(D.Lgs 81/2015 art. 36 co. 2)

 

·         Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori.

 

·         Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

 

Disciplina previdenziale

(D.Lgs. 81/2015 art. 37 co. 1-2)

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 37 co. 4)

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che è inquadrato nel settore terziario.

L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva.

 

Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

 

Assicurazione infortuni

(D.Lgs 81/2015 art. 37 co. 3)

Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.

I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero sono determinati in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

 

Somministrazione irregolare

(D.Lgs 81/2015 art. 38 co. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 38 co. 3)

Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui:

– all’articolo 31, co. 1: impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato (salvo diversa previsione del contratto collettivo) in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto;

– all’articolo 31, co. 2: ossia quando la somministrazione di lavoro a tempo determinato sia utilizzata in eccesso rispetto ai limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore;

– all’articolo 32: quando il ricorso alla somministrazione è esplicitamente vietato (sostituzione di lavoratori in sciopero, omessa valutazione dei rischi, eccetera);

– all’articolo 33, co. 1, lettera a): quando il contratto di somministrazione non specifica gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

– all’articolo 33, co. 1, lettera b): quando il contratto di somministrazione non specifica il numero dei lavoratori da somministrare;

– all’articolo 33, co. 1, lettera c): quando il contratto di somministrazione non specifica gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

– all’articolo 33, co. 1, lettera d): quando il contratto di somministrazione non specifica la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

Nelle ipotesi di cui sopra, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

 

Impugnazione del contratto

(D.Lgs 81/2015 art. 39 co. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs 81/2015 art. 39 co. 2)

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Nel caso in cui il giudice accolga la domanda con la quale il lavoratore chiede la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, egli condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avendo riguardo dei seguenti criteri: numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti.

 

Sanzioni

(D.Lgs 81/2015 art. 40)

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 le seguenti violazioni:

a)    Omessa stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro in forma scritta e/o mancata indicazione degli elementi previsti.

b)    Utilizzo della somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in eccesso rispetto ai limiti numerici consentiti.

c)    Impiego di lavoratori somministrati nelle ipotesi in cui esso è invece esplicitamente vietato.

d)    Mancata comunicazione al lavoratore in forma scritta degli elementi essenziali del contratto (data inizio e fine, durata, mansioni ecc.)

e)    Mancato rispetto del diritto dei lavoratori somministrati, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

f)    Violazione del diritto dei lavoratori somministrati a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore della stessa unità produttiva (esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio).

g)    Violazione del diritto di informazione, ogni 12 mesi, verso le RSA, le RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (i dati da comunicare sono: numero dei contratti di somministrazione, loro durata, numero e qualifica dei lavoratori).

La sanzione amministrativa è a carico:

·         dell’utilizzatore per le violazioni lett. b), c), f), g);

·         del somministratore per le violazioni let. d);

·         sia dell’utilizzatore sia del somministratore per le violazioni lett. a), e).

 


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