Tirocini formativi o di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento nel lavoro (Legge n. 196/1997 e Decreto Ministeriale n. 142/1998 aggiornati dall’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017 | ADLABOR

L’inserimento mondo del lavoro può passare anche attraverso i tirocini che rappresentano uno strumento sia di primo approccio sia di reinserimento di particolari categorie di lavoratori quali giovani, disabili e soggetti svantaggiati verso l’attività lavorativa

 

Finalità

(Art. 1, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

·         Tirocini formativi e di orientamento: agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella transizione tra scuola e lavoro

·         Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: creare percorsi di inserimento/reinserimento del mondo del lavoro

·         Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati e disabili: inserimento lavorativo

Modalità di attivazione

(Art. 7, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

 

·         Per attivare il tirocinio è necessario che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulino una convenzione

·         Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinante, il quale deve essere predisposto sulla base dei modelli definiti dalle Regioni

·         Il progetto formativo deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante

·         i tirocini inoltre, pur non costituendo rapporti di lavoro sono soggetti alla comunicazione obbligatoria

Soggetti promotori

(Art. 3, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

Pubblici e privati accreditati o autorizzati dalle Regioni o Province autonome:

 

·         Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;

·         Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

·         Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

·         fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS)

·         Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

·         Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

·         Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

·         Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

·         Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (agenzie per il lavoro).

·         Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ( ANPAL)

 

Soggetti ospitanti

(Art. 4, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

Pubblici e privati presso i quali viene realizzato il tirocinio i quali:

 

·         Non possono realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata previsti, o in caso di maternità o di malattia lunga che dura per un periodo pari almeno a un terzo del tirocinio;

·         Non possono utilizzare i tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;

·         Possono realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, nel rispetto dei limiti numerici indicati nell’accordo;

·         devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),

·         fatti salvi i licenziamenti per giusta causa per giustificato motivo è specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocini se il soggetto ospitante prevede nel progetto formativo individuale attività equivalenti a quelle per cui ha effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del porto licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto risoluzione rapporto di apprendistato per volontà del relatore al termine periodo formativo

·         non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali

·         il soggetto ospitante non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per attività equivalenti a quelle tirocinio nella medesima unità operativa.

Soggetti destinatari

(Art. 1, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

·         Soggetti in stato di disoccupazione

·         lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno in costanza di rapporto di lavoro

·         lavoratore di disoccupazione

·         soggetti già occupati in cerca di occupazione

·         soggetti disabili  svantaggiati:

–      richiedenti di protezione internazionale

–      titolare status di rifugiato

–      vittime di violenza e di sfruttamento da parte dei criminali

–      titolari di soggiorno per motivi umanitari

–      vittime di tratta.

 
Soggetti coinvolti

(Art. 10, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

·         Referente (o tutor) del soggetto promotore il quale:

o    Collabora con il soggetto ospitante alla stesura del PFI del tirocinio;

o    Coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

o    Monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

o    Acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e ai suoi esiti, con particolare riferimento a un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

o    Concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale.

·         Tutor del soggetto ospitante, il quale:

o    Favorisce l’inserimento del tirocinante;

o    promuovere e  supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI , anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

o    aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l’intera durata del tirocinio;

o    collabora attivamente alla composizione del dossier individuale nonché alla predisposizione dell’attestazione finale.

Durata massima (comprensiva di proroghe) *

(Art. 2, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

 

 

La durata massima, comprensiva di proroghe di, dei tirocini extra curriculari (forma, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) non può essere superiore a 12 mesi per:

·         soggetto in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 150/2015

·         lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

·         lavoratori a rischio di disoccupazione

·         soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione

La durata massima invece, può arrivare fino a 24 mesi per i soggetti disabili.

*Nota bene: in caso di maternità o malattia lunga, il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio.

Limiti

(Premesse generali dell’Accordo Governo-Regioni 25 maggio 2017)

 

(Art. 5, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

(Art. 9, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

 

 

 

 

·         Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali sia necessario un periodo formativo;

·         I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;

 

·         Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio di orientamento o formativo o di inserimento/reinserimento;

 

·         Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • Strutture composte dal solo titolare o con risorse in numero non superiore a 5: presenza di un solo tirocinante;
  • Strutture con risorse in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di massimo due tirocinanti;

o    Strutture con risorse in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

 

Nota bene: le Regioni hanno emanato specifici provvedimenti in materia di limiti.

Indennità di partecipazione

(Art. 12, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

(Delibera della regione Lombardia. 7763 del 17 gennaio 2018)

·         L’importo non deve essere inferiore a € 300,00 mensili, ferma restando la competenza delle Regioni in materia

·         Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

 

 

Nota bene: la Regione Lombardia prevede un importo minimo di € 500,00 lordi mensili, riducibili a € 400,00 nel caso siano corrisposti buoni pasto o sia disponibile un servizio mensa o quando l’impegno giornaliero sia inferiore alle 4 ore

 

Violazioni e sanzioni

(Art. 14, Allegato 1 all’Accordo Governo-Regioni del 25 maggio 2017)

 

Per le violazioni non sanabili es. nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto dei limiti previsti, sarà prevista:

–      l’intimazione della cessazione del tirocinio

–      l’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini

Per le violazioni sanabili es. quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le giovani:

–      invito a regolarizzarsi

–      se l’invito non viene adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio è interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini

Nota bene: in tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi l’interdizione avrà durata di 18 mesi, inoltre in tutti i casi di terza o maggiore violazione nei 24 mesi l’interdizione avrà durata di 24 mesi.

Per una approfondimento su gli indirizzi della Regione Lombardia:

https://www.adlabor.it/schemi/tirocini-formativi/tirocini-nuovi-indirizzi-regione-lombardia-delibera-n-7763-del-17-01-2018


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