Tirocini – I nuovi indirizzi di Regione Lombardia – Delibera n. 7763 del 17.01.2018 | ADLABOR

La Regione Lombardia con la DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018, ha fornito i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini. Tali linee guida entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard della convenzione e del progetto formativo. Di seguito uno schema sinottico della nuova disciplina regionale.

I nuovi indirizzi di Regione Lombardia in materia di tirocini -Delibera Giunta Regionale n.7763 del 17.01.2018

 

Entrata in vigore ·   Gli indirizzi regionali entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo.

 

·  Per i tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

 

·  Le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni degli Indirizzi regionali alla data di entrata in vigore degli stessi: pertanto i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

Tipologie di tirocini disciplinati dagli indirizzi regionali:

 

A)Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

-soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19 D.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
-lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
-lavoratori a rischio di disoccupazione;
-soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
-soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n.
24/2014).

B)Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

C)Tirocini curriculari:
-Tirocini formativi curriculari quale formativa ed orientativa di persone iscritte frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Tipologie di tirocini non disciplinati dagli indirizzi regionali:

 

Non rientrano tra le materie oggetto dei nuovi Indirizzi regionali:

· i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;

·i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento (es. programmi

comunitari per l’istruzione e per la formazione – Lifelong Learning Programm-;

·i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

·le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio, ricerca e di specializzazione;

·altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini

attivati dalle cooperative sociali ex legge 8 novembre 1991,n. 381).

Definizione di Soggetto promotore del tirocinio. Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Elenco dei soggetti autorizzati promotori del tirocinio. L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

·Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;

·Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;

·Centri per l’impiego;

·accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;

·autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali;

·Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano incarico quali utenti di servizi da loro gestiti.

 

Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.

Definizione soggetti ospitanti Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata  presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Requisiti che devono avere i soggetti ospitanti –     essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

–     essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;

–     fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.

–     ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Obblighi del soggetto ospitante: Nomina del tutor Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
Requisiti Tutor Competenze:

-Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Numero massimo di tirocinanti per ogni Tutor:

-Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Assenza del Tutor:

-In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

 

Modalità di attivazione del tirocinio

 

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.
Convenzione di tirocinio A)   Sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

B)   Potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

C)   La convenzione deve prevedere:

– le regole di svolgimento del tirocinio,

– i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte,

-le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, – le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.

D)   La disciplina che l’ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Requisiti minimi convenzione per i tirocini –     decorrenza e durata della convenzione;

–     indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini); ·l’esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le,specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali;

–     anagrafica soggetto ospitante;

–     obblighi del soggetto promotore ivi compreso l’articolazione delle attività;

–     obblighi del soggetto ospitante;

–     obblighi e diritti del tirocinante;

–     l’esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell’indennità di partecipazione, garanzie assicurative);

–     l’esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;

–     Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Progetto Formativo individuale: le formalità A)  Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne).
Progetto Formativo individuale: i contenuti –     elementi descrittivi del tirocinio,

–     le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio,

–      la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante,

–      l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione,

–      le garanzie assicurative;

–     le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809­.

Disciplina regionale applicabile in caso di aziende multilocalizzate A)Il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale.

 

B)In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Limiti all’attivazione dei tirocini –              E’ vietato attivare tirocini extracurriculari per le attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

– i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;

-il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare.

– Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

– il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

– Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Limiti numerici per i tirocini extracurriculari A) Solo titolare o risorse umane tra 0 e 5:

– 1 tirocinante contemporaneamente;

 

B)Risorse umane tra 6 e 20:

-2 tirocinanti contemporaneamente;

 

C)Risorse umane superiori a 20:

-10% del numero delle risorse umane.

 

I limiti sopra indicati sono riferiti all’unità operativa, di svolgimento del tirocinio

Definizione di “risorse umane” ai fini dei limiti numerici dei tirocini – i titolari di impresa;

-i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,

-i lavoratori a tempo determinato a condizione che il contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;

– i soci lavoratori di cooperativa ex Legge n.142/2001;

– rimangono esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Deroghe al limite numerico di attivazione tirocini A) Possibilità di attivare di tirocini, oltre la quota del 10%;

B) Solo per i soggetti ospitanti che:

– hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato;

– stipulano di un contratto di lavoro subordinato con un tirocinante ospitato, della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).

 

•1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;

•2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;

•3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;

•4 tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti

Durata del tirocinio A)   Durate minime:

·due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;

·14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

·stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

B)   Durate massime (comprese le proroghe):

·sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

·dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

·due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

·stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Garanzie assicurative A)Soggetti Obbligati ad attivare delle garanzie assicurative:

–     il soggetto promotore,

–     il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione.

B)Tipologie di garanzie assicurative:

·assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;

·assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice che deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

Indennità economica a favore del tirocinante extracurriculare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Disciplina sanzionatoria

A) Importo:

– definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio;

– non potrà essere inferiore a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali

ritenute fiscali;

-euro 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa;

– se l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore l’indennità sarà non inferiore a euro 350 mensili.

 

B) Condizione per la corresponsione dell’indennità:

– partecipazione minima al tirocinio del 80% su base mensile.

– sela partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

 

C) Casi particolari

– sospensione del tirocinio: durante la sospensione non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’ indennità di partecipazione.

– non è dovuta in caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese di trasporto e trasferimento.

– L’indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

-Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con

l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

 

D)  Disciplina Fiscale

L’indennità è da considerare quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.


  1. Confermate le competenze statali, attraverso il Servizio Ispezione del Lavoro, in materia di vigilanza, in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurriculare;
  2. Confermate le sanzioni già previste dalla normativa per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione.
  3. È introdotto un ulteriore regime sanzionatorio basato sulla distinzione tra:
  • violazioni non sanabili (mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa in merito alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste ai soggetti, promotori e ospitanti, del tirocinio):
    • Prevista la cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini.
  • violazioni sanabili (inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti, promotori e ospitanti, e relativi tutor):
    • Previsto un invito alla regolarizzazione (la cui esecuzione non determinerà sanzioni) nel caso in cui, al momento dell’accertamento, la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (idem per le violazioni della durata massima del tirocinio, quando non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma).
    • Se l’invito non viene adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
    • Nei casi di seconda e di terza (o maggiore) violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’ulteriore interdizione avrà durata rispettivamente di 18 mesi e di 24 mesi.

L’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).


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