Transazioni di lavoro: regime fiscale e contributivo | ADLABOR

schema di sintesi del regime normativo, fiscale e contributivo delle transazioni

Regolamentazione legislativa

DEFINIZIONE ,FORMA E OGGETTO

art. 1965 C.C.

 

 

 

 

 

art 1967 c.c.

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni , pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Oggetto:

·         Res litigiosa ossia si pone fine ad una lite già iniziata attraverso reciproche concessioni.

·         Res dubia cioè uno o più elementi del rapporto sono dubbi o incerti.

Forma

La transazione richiede la forma scritta per la prova

 

TIPOLOGIE SEMPLICE:  quando la transazione si limita a modificare il rapporto controverso.
NOVATIVA: quando le parti sostituiscono al rapporto controverso un diverso rapporto giuridico tale che la ragione dei relativi diritti e obblighi derivanti dalla transazione non è più in relazione con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione stessa.
EFFETTI La transazione ha effetto esclusivamente tra le parti senza pregiudizio alcuno verso i diritti dei terzi.

Es. contributi previdenziali ( Cass. n. 2642/2014)

SEDI PROTETTE

 

artt. 185 e 420 c.p.c

 

 

 

art. 410 c.p.c.

 

 

 

art. 411 c.p.c

 

 

 

art 412-ter e quater c.p.c

 

 

L. n. 183/2010 art. 31

La transazione può essere formalizzata in una delle seguenti sedi:

  • sede giudiziale: il giudice alla prima udienza tenta la conciliazione e,se riesce,formalizza

 

  • sede amministrativa: le parti si incontrano presso DTL;

 

  • sede sindacale.: alla presenza dei conciliatori,ovvero con il lavoratore assistito da un sindacalista.

 

  • sede arbitrale. : presso collegio di conciliazione ed arbitrato;

 

  • sede certificativa : presso le commissioni di certificazione.

 

DIRITTI INDISPONIBILI L’art.2113 c1 le transazioni che hanno ad oggetto diritti inderogabili sono affette da invalidità.

Esemplificando sono considerati diritti inderogabili: il diritto alle ferie, il diritto al riposo giornaliero e settimanale, il diritto al versamento della contribuzione previdenziale, il diritto alla giusta retribuzione.

REGIME DI IMPUGNAZIONE

art. 2113 c2 e c3

 

 

 

 

 

TRANSAZIONI NON IMPUGNABILI

L’art. 2113 C4 c.c.

–       l’impugnazione deve essere proposta entro 6 mesi che decorrono dalla cessazione del rapporto ovvero dalla formalizzazione della transazione se intervenuta dopo la cessazione del rapporto.

–       La transazione può essere impugnata con qualsiasi atto scritto idoneo manifestare la volontà di impugnare.

 

il lavoratore non può impugnare rinunce e transazioni avvenute nelle sedi definite “ protette”  (vedi sopra) disciplinate agli artt 185,420,410,411,412 ter e quater c.p.c. e all’art.31 L. n.183/2010.

Per la  giurisprudenza  il regime di inoppugnabilità è previsto solo a condizione che:

1.        l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata    effettiva;

2.       dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) ;

3.       Si desumano  le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 c.c.”.

Regime fiscale e contributivo

TIPOLOGIA REGIME FISCALE REGIME CONTRIBUTIVO
TRANSAZIONE SEMPLICE Tassazione ordinaria

art. 51 TUIR con le aliquote previste all’art 11 TUIR.

Tassazione separata ipotesi art 17 c1 lett b TUIR- per emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti Rientrano nell’imponibile contributivo in base all’art 12 L. 153/69 per le somme corrisposto in relazione al rapporto di lavoro. Ribadito anche dalla circolare INPS n. 263/1997
TRANSAZIONE NOVATIVA ·         Tassazione ordinaria se le somme sono in relazione al rapporto lavoro art. 6 c2 TUIR.

Il Ministero delle Finanze ha stabilito nella  circ. n. 326/97, che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono riconducibili al rapporto di lavoro e,pertanto,ugualmente tassabili.

Tassazione separata secondo aliquota TFR se relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro.

Art. 17 c1 lett b TUIR

 

·       Rientrano nell’imponibile contributivo in base all’art 12 L.  153/69.

·       Sono escluse dalla contribuzione solamente fattispecie tassative di cui all’art 12 c4 L. n 153/69, corrisposte a titolo :TFR, incentivo all’esodo, risarcimento del danno.

 

PATTO DI NON CONCORRENZA Tassazione ordinaria per le somme erogate in costanza di rapporto art. 51 TUIR Tassazione separata per le somme corrisposte al termine del rapporto Art. 17 c1 lett b TUIR ·  imponibile ai fini contributivi se corrisposto in costanza di rapporto all’art 12 L. n 153/69.

non imponibile ai fini contributivi se è corrisposto al termine del rapporto.

 

OBBLIGO FARE, NON FARE PERMETTERE Tassati con ritenuta d’acconto del 20%  art. 25 D.P.R 600/1973 e rientrano nella categoria  redditi diversi art.67 TUIR gli obblighi:

·         fare (obbligo di compiere una prestazione)

·         non fare (obbligo a non compiere un atto)

·         permettere (impegno a consentire che un terzo compia un atto)

Non sono imponibili ai fini contributivi poiché non sono collegate al rapporto di lavoro ovvero sono collegate a forme di tutela previdenziale per il lavoro parasubordinato o autonomo
INCENTIVO ALL’ESODO Tassazione separata secondo aliquota TFR Art. 17 c1 lett b TUIR.

 

Non imponibile ai fini contributivi art 12 L. n 153/69
DANNO EMERGENTE Somme escluse da imponibilità fiscale es. danno morale, alla salute – art. 6 c2 TUIR; (Cass. 25979/2011.) solo in presenza di  elementi probatori che attestano l’effettiva sussistenza di un danno emergente.

Per  evitare problemi connessi ad un accertamento tributario, è consigliabile evitare di effettuare la ritenuta d’acconto ( artt. 23 e 24 DPR 600/73)

 

Non imponibile ai fini contributivi art 12 c4 lett.c L. n 153/69
LUCRO CESSANTE assoggettato IRPEF art. 6 c2 TUIR  include tutti i proventi e le somme percepiti in sostituzione di un mancato guadagno ; risoluzione E 155/2002

tassazione ordinaria in costanza di rapporto art. 51 TUIR.

tassazione separata per somme erogate dopo la risoluzione del rapporto Art. 17 c1 lett b TUIR

 

Esclusi da tassazione: 1. Danno invalidità permanente; 2. Danni da morte

 

Sono imponibili ai fini contributivi art 12 L. n 153/69
TRANSAZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO tassazione ordinaria art 51 TUIR rileva il nesso occasionalità, salvo condizioni art. 17 c1 TUIR( arretrati)

 

 imponibili ai fini contributivi art 12 L. n 153/69
TRANSAZIONE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO tassazione separata Art. 17 c1 lett b TUIR

 

imponibile ai fini contributivi art 12 L. n 153/69

 

OFFERTA CONCILIATIVA PER LICENZIAMENTO CON TUTELE CRESCENTI art. 6  D.lgs 23/2015 Non costituisce reddito imponibile, se il licenziamento è effettuato :

·         in una delle sedi protette.

·         Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento

Non imponibile ai fini contributivi e fiscali  art. 6  D.lgs 23/2015

 

Per consultare la procedura di conciliazione :

https://www.adlabor.it/schemi/conciliazione-procedura/procedura-di-conciliazione/


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