14 Febbraio 2017

Trasferimento intra-societario

Il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti circa le nuove norme in materia di trasferimento inter-societario.

A seguito del recepimento della Direttiva Ue n. 2014/66 ICT (Intra-Corporate Transfer), per effetto dell’emanazione del D.Lgs. n. 253/2016, sono state introdotte due distinte fattispecie riguardanti l’ingresso ed il soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione di Paesi terzi, per un periodo superiore a 3 mesi, nell’ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote:

Il Ministero dell’interno ha fornito indicazioni operative in merito con circolare congiunta con il  Ministero del lavoro n. 521 del 9 febbraio 2017.

Segnaliamo in particolare:

  1. le definizioni dei lavoratori interessati:
  1. la definizione di trasferimento intra-societario:
  1. la durata massima del trasferimento:
  1. le condizioni di lavoro:
  1. profili sanzionatori:

Si precisa che l’impresa stabilita in un Paese terzo/extra UE, che intende effettuare un trasferimento intra-societario in Italia di dirigenti/lavoratori specializzati/lavoratori in formazione, non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco, in quanto tale obbligo rileva solo per i lavoratori extra UE distaccati che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016.

Per consultare la circolare, clicca qui

http://lavoropiu.info/system/files/articoli/allegati/Ministero%20del%20Lavoro%2C%20Circolare%209%20febbraio%202017%2C%20n.%20521.pdf

 

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