12 Giugno 2017

Visite mediche di controllo: nuove regole

L’art. 18 del D.Lgs. 75/2017, ha modificato il sistema delle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici dipendenti assenti per malattia. La nuova normativa sarà estesa anche ai dipendenti del settore privato con apposito decreto del Ministero per la Semplificazione, di concerto con quello del Lavoro.

Segnaliamo in particolare che:

– gli accertamenti medico-legali saranno effettuati in via esclusiva dall’INPS (in precedenza erano svolte anche da personale delle ASL). Il rapporto con i medici ispettori sarà disciplinato da accordi sindacali: un decreto ministeriale ne fornirà l’atto di indirizzo (durata, disciplina incompatibilità). I controlli sulle certificazioni dei lavoratori resteranno in capo alle amministrazioni pubbliche interessate;

– per quanto riguarda le fasce di reperibilità, entro le quali il dipendente deve farsi trovare in caso di vista fiscale di controllo quando si trova in malattia, esse saranno stabilite da apposito decreto. Le nuove fasce di reperibilità saranno valide su tutto il territorio nazionale (attualmente, le fasce orarie per le visite fiscali prevedono 7 ore per il settore pubblico -dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00- e 4 ore al giorno -dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00- per il settore privato);

– le modalità per lo svolgimento delle visite e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia saranno stabilite con lo stesso decreto ministeriale che stabilirà le fasce di reperibilità;

– in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, e da questo Istituto è immediatamente resa disponibile, sempre in modalità telematica, all’amministrazione interessata. La certificazione deve contenere anche il codice nosologico. Inoltre, il medico o la struttura sanitaria dovrà inviare telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne abbia fatto espressa richiesta fornendo un valido indirizzo di posta elettronica;

– viene previsto che, se il dipendente deve allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che dovranno essere, a richiesta del datore di lavoro o dell’INPS, documentati), egli è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne darà comunicazione all’INPS.

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