Funzioni presso i seggi elettorali: assenze e riposi per i dipendenti | ADLABOR

In occasione di elezioni o di consultazioni referendarie, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali hanno il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio e di godere di riposi compensativi (Art. 119 D.P.R. 361 del 30 marzo 1957 così come riformato dall’art. 11 della Legge 21.03.1990, n. 53).

Il beneficio di cui sopra spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali.

L’attività prestata presso i seggi è equiparata ad attività lavorativa, pertanto non è consentito richiedere al dipendente la prestazione lavorativa nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, neanche se in orario differente rispetto a quello di svolgimento delle funzioni elettorali presso i seggi, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19 settembre 2001 n. 11830: “anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

La fattispecie dei riposi compensativi è anch’essa specificatamente disciplinata dalla Legge (Legge 29 gennaio 1992, n. 69), la quale chiarisce che, “il dipendente ha diritto al riposo compensativo per il servizio svolto nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero a compensazioni con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In quest’ultimo caso, la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

Sono considerati giorni lavorativi quelli indicati dal contratto di lavoro che può prevedere un’articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi ovvero su cinque.
Sono considerati giorni lavorativi i giorni di lunedì e sabato se il contratto di lavoro prevede l’articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi (in tal caso il dipendente potrà godere di un solo riposo compensativo).
Sono considerati giorni non lavorativi i giorni di sabato e di domenica, se il contratto di lavoro prevede un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni lavorativi (in tal caso il dipendente potrà godere di due giorni di riposo compensativi).

Ciò naturalmente se le operazioni elettorali si articolano, come d’uso, il sabato e la domenica.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991 ha chiarito che i riposi compensativi andrebbero goduti nel “periodo immediatamente successivo” alle giornate spese presso i seggi elettorali, tuttavia il recupero sarà da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Inoltre, se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, il giorno le cui prime ore del mattino sono state svolte le funzioni presso il seggio è considerato lavorativo, quindi i giorni di riposo inizieranno dal giorno successivo. Esemplificando quanto appena detto se la domenica si svolgono le funzioni presso il seggio e la prestazione si protrae oltre la mezzanotte, il lunedì (pur avendo svolto la funzioni per poche ore notturne) sarà considerato giornata spesa presso il seggio e dunque equiparata ad una effettiva giornata lavorativa; pertanto il riposo compensativo verrà goduto, ove possibile, nella giornata di martedì.

I CCNL di categoria fanno specifico ed ulteriore riferimento alle consultazioni elettorali prevedendo la disciplina e le modalità di astensione dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Legislazione di riferimento:

Art. 119 D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 così come riformato dall’art. 11 della Legge 21.03.1990, n. 53

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti  di  lista  o  di  gruppo  di  candidati  nonché,  in occasione  di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno  diritto  ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 1 Legge 29.01.1992, n. 69

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della legge 21  marzo  1990,  n.  53, va inteso nel senso  che  i  lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo  119  hanno  diritto  al  pagamento  di   specifiche   quote retributive,  in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a  riposi  compensativi,  per  i  giorni  festivi  o  non  lavorativi eventualmente  compresi  nel  periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

A cura di Serena Pulinetti


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