D.l. n. 3 del 05.02.2020 – Misure Urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
- Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
- I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
- I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 2
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
- In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
- In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
- I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Articolo 3
Disposizioni di coordinamento e finanziarie
- Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.
- Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020. (1)
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(1) Ai sensi dell’art. 126, comma 4, D.L. 17.03.2020, n. 18, la dotazione del Fondo di cui al presente comma è incrementata di 2.000 milioni per l’anno 2020.
Articolo 4
Norma di copertura
- Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni di euro per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
- a) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, 3.850 milioni di euro per l’anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l’anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1;
- c) quanto a 267 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.