Appalti – Responsabilità solidale del committente e indennità sostitutiva delle ferie – Corte di Cassazione, Sentenza n. 10354 del 19 maggio 2016

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che disciplina la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, …..”.

La Corte di Cassazione con sentenza del 19.05.2016 n. 10354 ha affermato che la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso  che gli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ( e per i quali il committente è responsabile in solido) devono avere natura strettamente retributiva. Da ciò consegue che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non rientrano nella retribuzione gli importi per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ma sono da comprendersi, ad esempio,  i trattamenti per ROL (riduzione orario di lavoro).


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