Organizzazione e gestione dell’ orario di lavoro per le Guardie Particolari Giurate (Decreto del Ministero dell’ Interno 27 Aprile 2006, Artt. 1 e 2)

Decreto Del Ministero Dell’ Interno 27 Aprile 2006 Deroga Alle Disposizioni Del Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n. 66 In Tema Di Organizzazione E Gestione Dell’ Orario Di Lavoro Per Le Guardie Particolari Giurate

Art. 1

  1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una piè flessibile organizzazione e gestione dell’orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, è ammessa esclusivamente:per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell’ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
  2. Per i servizi di cui al co. 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell’orario di lavoro da questa previsti è, altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell’applicazione delle deroghe di cui all’art. 17, co. 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 2

  1. È fatta salva la facoltà della competente autorità di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere piè favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.
  2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all’art. 1, co. 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell’art. 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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