Autotutela INPS – Norme e procedure | ADLABOR
Nozione | L’ autotutela è il potere della P.A. di riesaminare gli atti amministrativi illegittimi in ogni tempo. Tale potere è espressione dei principi costituzionali del buon andamento, imparzialità e legittimità dell’azione amministrativa.
In sostanza, si tratta di una sorta di rimedio extra ordinem concesso al contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l’atto in sede giurisdizionale. |
Fonti Normative | · Regolamento INPS nr. 9 del 18.01.2023;
· Circolare INPS nr. 47 del 17.05.2023; · Art. 21 nonies L. 241/1990, come modificato dall’ Art. 14 co. 1 L. 15/05 “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’Art. 21 octies può essere annullato d’ ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall’ organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”. · L. 311/2004 (finanziaria 2005): ha potenziato tale istituto, prevedendo modalità per l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, “anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso”, per il perseguimento dell’interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche · Artt. 13 e 14 della Determinazione Presidenziale n. 195/2013: (Approvazione del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi) “L’esercizio dell’autotutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa”. |
Termini | L’ autotutela non è limitata dalla prescrizione, dal giudicato né da una precedente autotutela (Comm. Trib. Reg. Roma 23/02/1998 in il fisco p. 5159 e ss). Non esistono termini perché l’esercizio dell’autotutela implica la sollecitazione di un potere diverso da quello sul quale è caduta o cadrebbe la pronuncia giurisdizionale |
Presupposti |
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Quando è possibile agire in autotutela:
(Messaggio 20 settembre 2017, n. 3609)
Esclusioni dall’ autotutela: (Messaggio 29 settembre 2016 n. 3913) |
La possibilità di intervenire in autotutela sussiste ogniqualvolta:
ovvero
Data la funzione sostanzialmente “pubblica” dell’autotutela questa è esclusa quando il debitore eccepisce unicamente la prescrizione del credito previdenziale. |
Dovere giuridico per la P.A. di esaminare l’istanza | Con riguardo al potere di autotutela si parla di azione “doverosa”, non come obbligo di annullare l’ atto affetto da qualsiasi vizio, ma come obbligo dell’ amministrazione finanziaria di esaminare l’ istanza presentata dal contribuente e ponderare gli elementi di illegittimità del provvedimento emanato alla luce degli altri interessi coinvolti (certezza e stabilità dei rapporti, mantenimento di una posizione di vantaggio acquisita ecc..), allo scopo di decidere se procedere o meno alla rimozione dell’ atto. |
Obbligo discrezionale per la P.A. di annullare l’atto illegittimo | Secondo la circolare INPS nr. 198/S del 1998 “l’ufficio ha il potere ma non il dovere giuridico di ritirare l’atto viziato (mentre è certo che il contribuente, a sua volta, non ha un diritto soggettivo a che l’ufficio eserciti tale potere). È tuttavia, indubbio che l’ufficio stesso non possiede potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori”. In dottrina (Serranò) si ritiene, tuttavia, che in materia tributaria sussista una certa obbligatorietà per la P.A. di riesaminare l’atto, proprio in considerazione dell’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, espresso anche dalla costituzione. |
Sanzioni per inadempimento P.A. | L’ Art. 10 Reg. INPS n. 275/2006 prevede che “la mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall’ autotutela, comporta la responsabilità amministrativa e contabile per la P.A.”. In tale ipotesi sussiste l’obbligo per la P.A. di risarcimento del danno patrimoniale ex Art. 2043 c.c. patito dal contribuente. |
Contenuto dell’istanza | La circolare non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto dell’istanza. Tuttavia, per analogia, si ritiene che l’istanza debba contenere tutti i riferimenti processuali civilistici (Art. 163 C.P.C.) e quindi: individuazione dell’organo e dell’istante, indicazione dell’oggetto dell’istanza, dei motivi posti a fondamento della domanda e la motivazione. Sotto tale ultimo profilo è necessario che fra le argomentazioni vi sia uno specifico riferimento all’ interesse pubblico coinvolto. |
Procedimento | Avvio procedimento (Art. 3 Regolamento INPS n. 275/2006 )
Fase istruttoria (Art. 4 Reg. INPS n. 275/2006)
Conclusione del procedimento (Art. 5 Regolamento INPS n. 275/2006) Il procedimento si conclude con l’emanazione, da parte del Direttore centrale o del Direttore della Sede, di un provvedimento, contenente l’indicazione dei requisiti di cui all’ Art. 5 Regolamento INPS 275/2006. Il provvedimento deve essere comunicato all’interessato e agli altri soggetti indicati. I provvedimenti sono trasmessi, mensilmente, in via telematica, alle Direzioni regionali competenti. Termini (Par. 7 Circolare INPS n. 146/2006)
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Onere della prova | È in capo all’ amministrazione che deve dimostrare la legittimità e la legalità del provvedimento amministrativo. L’istanza di autotutela potrebbe proprio far leva sull’ assenza di prova in ordine alla pretesa economica espressa dall’ amministrazione nell’atto per il quale si agisce in autotutela. |