Cassa Integrazione e Mobilità in Deroga – Abrogata dal D.lgs. 148/2015 | ADLABOR

IN DEROGA
Disciplina
Finalità
(Art. 2 co. 36 L. 203/08;)
La C.I.G.S. e la mobilità in deroga hanno la finalità di estendere l’integrazione salariale a lavoratori di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario o straordinario.
La concessione in deroga è decisa dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze nel limite delle risorse stanziate.
Aziende interessate:
(Art. 19 co. 11 D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09 e D.M. 45081/09)
(Art. 19 co. 8 D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09; Art. 2 co. 36 L.203/08)
(Art. 19 co. 10 bis. D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09)
Per l’anno 2009 è ammessa la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti:
  • delle imprese esercenti attività commerciale con piè di 50 dipendenti;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che occupino piè di cinquanta dipendenti;
  • delle imprese di vigilanza con piè di quindici dipendenti.
L’intervento in deroga opera nel limite di spesa fissato dal D.M. 45081/09.
Nell’ambito di accordi regionali, la cassa integrazione in deroga può essere concessa anche al di fuori dei limiti occupazionali sopra indicati ed ad imprese di diversi settori.
Osservazioni sulla mobilità in deroga: Hanno diritto al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori licenziati entro il 31/12/09 non destinatari dei trattamenti di cui all’Art. 7 L. 223/91
Lavoratori interessati:
(Art. 19 co. 8 D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09)
Gli ammortizzatori in deroga interessano tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i somministrati.
Operatività
Art. 2 co. 36 L. 203/08
Art. 19 co. 1 D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09
L’intervento in deroga opera nell’ambito di programmi finalizzati alla gestione di crisi aziendali o occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali da definirsi con intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepiti con accordi in sede governativa entro il 15/06/09.
Presupposti
(Art. 19 co. 1 D. Lgs. 185/09 Conv. L. 2/09 come mod. L. 33/09; Art. 40 regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e Art. 7 co. 3 D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160; Art. 7 ter L. 9.04.09 nr. 33)
  • Alcune categorie di lavoratori¹ possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga solo dopo aver presentato domanda per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ed aver esaurito il periodo di tutela per il periodo di 90 giornate annue.
  • L’ammissione del lavoratore alla C.I.G.S. è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento;
  • Osservazioni sulla mobilità in deroga: per accedere al trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore deve avere una anzianità aziendale di almeno 12 i mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo dei predetti requisiti di anzianità lavorativa si considerano valide anche le mensilità contributive accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità (sono esclusi i professionisti senza cassa);
Adempimenti del lavoratore per accedere al beneficio
(Art. 19 co. 10 D. Lgs. 185/09 come modificato dalla L. 2/09 e dalla L. 33/09)
Il lavoratore per beneficiare del trattamento di cassa integrazione o di mobilità in deroga è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità da parte del lavoratore o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati.
¹ I lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che restino disoccupati per mancanza di lavoro, i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista al 28 gennaio 2009, i lavoratori agricoli, gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego; i lavoratori a domicilio; il personale artistico, teatrale e cinematografico; coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile; coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda; coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui; coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi
Procedura
Art. 7 ter L. 33/09 Art. 7 ter L. 33/09)
La procedura è analoga a quella prevista per la C.I.G.S. (procedura sindacale e procedura amministrativa).
La domanda va presentata (entro 20 gg. dalla sospensione) all’INPS. per il periodo 2009 – 2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’INPS è autorizzata ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali.
La domanda dev’essere presentata l’INPS in via telematica e sempre all’INPS la Regione è tenuta a trasmettere le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori.
Benefici per aziende
(Art. 7 ter L. 33/09)
I datori di lavoro che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro e che assumono lavoratori per i quali sia in corso il trattamento di cassa integrazione o di mobilità in deroga spetta un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore (nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa) per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Proroghe
I trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi. Per accedervi, il lavoratore deve frequentare specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Vedi Argomenti
error: Content is protected !!