La contribuzione dei sistemi di integrazione salariale – CIG, CIGS, FIS | ADLABOR

STRUMENTO DI TUTELA

CONTRIBUZIONE

ORDINARIA

CONTRIBUZIONE

ADDIZIONALE

CONTRIBUZIONE

Cassa Integrazione Ordinaria

 

 

(art. 13 D.Lgs. 148/2015)

(art. 5 D.Lgs. 148/2015)

(art. 6 D.Lgs. 148/2015)

A carico delle imprese sono previsti i seguenti contributi ordinari:

·    1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per imprese che occupano fino a 50 dipendenti;

·    2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per imprese che occupano oltre 50 dipendenti;

·    4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;

·    3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;

·    1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei
che occupano fino a 50 dipendenti

·    2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei
che occupano oltre 50 dipendenti.

Il limite dimensionale in base al quale sono dovuti i contributi di cui
sopra viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza dell’anno precedente.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale
è stabilito un contributo addizionale pari al:·  9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se 1 periodo di integrazione salariale fruito è pari a 52 settimane in un quinquennio mobile;

·  12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo dì integrazione salariale fruito è inferiore a 104 settimane in un quinquennio mobile,

·  15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre il limite di 104 settimane.

 I periodi di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro per quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia.

Cassa Integrazione Straordinaria

 

 

(art. 6 D.lgs. 148/2015)

A carico delle imprese sono previsti i seguenti contributi ordinari:

 

·  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (O,60% a carico del datore e 0,30 % a carico del lavoratore).

In deroga ai limiti durata massima può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentate (50 milioni di Euro) per ciascun anno compreso nel triennio 2016-2018, uri ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale
è stabilito un contributo addizionale pari al:·  9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se 1 periodo di integrazione salariale fruito è pari a 52 settimane in un quinquennio mobile;

·  12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo dì integrazione salariale fruito è inferiore a 104 settimane in un quinquennio mobile,

·  15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre il limite di 104 settimane.

I periodi di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro per quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia

Fondo di Integrazione Salariale

 

 

A carico delle imprese sono previsti i seguenti contributi ordinari:

·   0,65% della retribuzione del lavoratore per le aziende con più di 15 dipendenti;

·   0,45% per le aziende fino ai 15 dipendenti.

Il contributivo viene ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

I contributi sono versati da tutte le aziende con più di 5 dipendenti a partire dal 1° gennaio 2016.

La misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro è pari al 4% della retribuzione persa. Il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione. L’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione. **Non previsto**

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