La cessione del pacchetto azionario di maggioranza configura un trasferimento d’azienda? | ADLABOR

La Suprema Corte è costante nell’escludere che il trasferimento di una partecipazione societaria di maggioranza costituisca un’ipotesi di trasferimento d’azienda poiché si realizza esclusivamente una modifica degli assetti interni all’azienda o al ramo d’azienda.

Il trasferimento d’azienda è disciplinato dall’art. 2112 del c.c. che intende per trasferimento d’azienda “ qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.”

 

In caso di trasferimento d’azienda o del ramo d’azienda sono previste tutele per i lavoratori il cui rapporto di lavoro continua presso il cessionario con la conservazione di tutti i diritti relativi al rapporto in essere.

Inoltre il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva maturato al tempo del trasferimento.

 

Dalla lettura della norma civilista non è possibile identificare un’elencazione esaustiva di tutti i casi in cui si concretizza un trasferimento d’azienda poiché proprio la norma afferma che può costituire trasferimento ˂qualsiasi operazione che (omissis) comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata preesistente˃.

Pertanto risulta fondamentale -a fronte delle tutele giuslavoristiche concesse ai lavoratori- comprendere se sussista effettivamente una modifica della titolarità dell’azienda.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10861/2019 del 18 Aprile 2019 richiamando una costante giurisprudenza (ex multis , Cassazione civile sez. lav., 14/02/2019, n. 4425, Cassazione civile sez. lav., 12/03/2013, n.6131) ha ribadito che il trasferimento dell’intero pacchetto azionario non configura di per sé un trasferimento d’azienda perché non comporta una sostituzione di un datore di lavoro ad un altro ma modifica esclusivamente gli assetti azionari interni del medesimo datore di lavoro che rimane tale.

A cura di Amanda Minoia

 

Per una lettura completa della sentenza:

Cessione pacchetto azionario- trasferimento d’azienda

 

 

 


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