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04 Settembre 2024 - Normativa

Mancata anticipazione da parte del datore di lavoro e pagamento diretto dell’indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.lgs. 151/2001: i chiarimenti INPS – Messaggio INPS n. 2909 del 30.8.2024 | ADLABOR

L’articolo 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’Inps le indennità[1], ponendo successivamente a conguaglio l’importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all’Inps, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo articolo 1 dello stesso Decreto.

La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo cosiddetti saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.

L’Inps, con il messaggio 2909 del 30 agosto 2024, precisa che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione. Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’Inps dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.

Inps inoltre precisa le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto:

- datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;

- azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;

- Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;

- l’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

- l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata;

- aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione, mancando la previsione del Ccnl.

Allorché ricorrano questi casi e laddove il lavoratore abbia presentato l’apposita istanza, Inps verificherà l’effettuazione di eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione, al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.

[1] Indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 Dlgs 151/2001

02 Settembre 2024 - Normativa

Rapporto biennale parità di genere obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti: il 20 settembre 2024 è il termine ultimo per la presentazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha rinviato al 20 settembre 2024 il termine ultimo per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale e sulla parità uomo- donna che, per la prima volta quest'anno, è obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti.

Si rammenta che, per l’omesso invio o la presentazione di un rapporto contenente dati falsi o incompleti, è prevista per le aziende una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.

ll Ministero, sul proprio sito istituzionale, pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto sia quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.

La mancata trasmissione, anche successivamente all’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Leggi le FAQ del Ministero del Lavoro (https://urponline.lavoro.gov.it/s/topic/0TO070000004ZmMGAU/nuovo-rapporto-biennale?language=it) esplicative delle modalità da utilizzare per la presentazione e dei dati da indicare.

29 Agosto 2024 - Normativa

Bonus assunzioni 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | ADLABOR

Dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore le misure e gli incentivi per le aziende previste dal c.d. Decreto Coesione per agevolare le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, tramite contratti stabili di alcune categorie di lavoratori.

In particolare:

  1. Bonus assunzioni Giovani under 35

Previsto l’esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro per le assunzioni stabili dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di under 35 (soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato).

Tale agevolazione, esclusa per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, comporta l’esonero totale dei contributi previdenziali, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. L’ammontare dell’esonero contributivo non può comunque eccedere la somma mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore.

La soglia mensile dell’esonero contributivo passa da 500,00 a 650,00 euro per le assunzioni presso unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno).

Esclusioni e revoca

L’esonero contributivo è riservato ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione agevolata.

È prevista la revoca dello sgravio (oltre al recupero di quanto già fruito) laddove l’azienda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, effettui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un altro dipendente impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

  1. Bonus assunzioni Donne

Previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate:

  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica;
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Il Bonus assunzione donne spetta per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, eccezion fatta per premi e contributi Inail, nel rispetto del tetto mensile di 650,00 euro per ciascuna lavoratrice.

Per fruire del Bonus Donne è necessario che, a seguito dell’assunzione incentivata, il datore di lavoro ottenga un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra:

  • Il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
  • Il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
  1. Bonus assunzioni ZES

Il Bonus assunzioni ZES spetta ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale non dirigenziale over 35 che e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’incentivo comporta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, eccezion fatta per premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi e nel rispetto di un tetto mensile di 650,00 euro per ciascun lavoratore.

Possono accedere alla misura in argomento esclusivamente i datori di lavoro privati che, congiuntamente:

  • Occupano fino a 10 dipendenti;
  • Assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori delle medesime regioni.
31 Luglio 2024 - Normativa

Rischio climatico dovuto alle alte temperature – Ordinanze Regionali | ADLABOR

Facciamo seguito alla news del 30 luglio 2024 per informare che varie Regioni hanno ritenuto di emettere specifiche Ordinanze Regionali al fine di proteggere e tutelare la salute dei lavoratori dal rischio climatico, predisponendo una serie di divieti all’attività lavorativa svolta, principalmente, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini. Tali divieti dovranno essere operativi nei giorni e nelle aree segnalate dal sito worklimate 2.0, qualora il livello di rischio diventi “ALTO”.

Queste le ordinanze delle Regioni, con relativi link per la loro consultazione:

Regione Abruzzo – Ordinanza del 18 luglio 2024

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/agricoltura-ordinanza.pdf

Regione Calabria – Ordinanza n. 1 del 14 giugno 2024

https://gsud.cdn-immedia.net/2024/06/Ordinanza-n.-1_del_14-06-2024.pdf

Regione Campania – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024

https://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-1-11-07-2024.pdf

Regione Emilia-Romagna – Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024

https://www.ordineing-fc.it/wp-content/uploads/2024/07/Ordinanza-RER-101-del-26.07.2024.pdf

Regione Lazio – Ordinanza n. Z00001 del 19 giugno 2024

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-06/Ordinanza-Z00001-19-06-2024-contingibile-urgente-materia-igiene-sanita-pubblica.pdf

Regione Molise – Ordinanza n. 2 del19 luglio 2024

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20665#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Giunta%20Regionale,di%20igiene%20e%20sanit%C3%A0%20pubblica.

Regione Puglia – Ordinanza 306 del 12 luglio 2024

https://press.regione.puglia.it/documents/65725/218377/Ordinanza+306_2024+caldo+edilizia+e+florovivaistica+2024.pdf/72c291bc-1100-8b8e-df09-0e14aca8a8d9?t=1721036827061

Regione Sardegna – Ordinanza n. 13259 del 18 luglio 2024

https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionaleras/988e2ac2-6557-4f83-bc03-b567b7e04a0b/ordinanza-presidente-n.-5-del-18.7.2024.pdf

Regione Sicilia – Ordinanza n.1 del 17 luglio 2024

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2024-07/Ordinanza%20N.%201.pdf

Regione Toscana – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/210626229/PARTE+I+n.+36+del+17.07.2024.pdf/c7156320-c637-219c-ffa7-ce4f5c3711cb?t=1721198830251

 

30 Luglio 2024 - Normativa

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il caldo – Integrazione salariale | ADLABOR

L’INPS, con i messaggi nn. 2735 e 2736 del 26 luglio 2024, fornisce indicazioni circa le misure finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore e in particolare sull’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Inoltre, con il messaggio 2736/2024, fornisce specifiche indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alle richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano:

  • datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
  • datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro:

  • possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8 del decreto ministeriale 95442/2016;
  • dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Di seguito, i due link cliccabili per la consultazione dei messaggi INPS sopra citati:

- https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2735-del-26-07-2024_14641.html

- https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2736-del-26-07-2024_14642.html

29 Luglio 2024 - Senza categoria

Patente a crediti – Schema del decreto attuativo | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a punto lo schema della patente a crediti in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024.

La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero fornisce le slide esplicative delle nuove misure.

24 Luglio 2024 - Normativa

Congedo parentale – Presentazione delle domande – Aggiornamento della procedura | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

L’Istituto precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare al datore di lavoro la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso. A tale proposito si rammenta, infatti, che il termine contenuto nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

22 Luglio 2024 - Normativa

Note di rettifica, diffide di adempimento, DURC e trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione – Sospeso invio dal 26 luglio al 31 agosto 2024 | ADLABOR

L’INPS comunica la sospensione, dal 26 luglio al 31 agosto 2024 compreso:

  • dell’invio delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione;
  • delle elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
  • della trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.
22 Luglio 2024 - Normativa

Compensazione dei crediti contributivi – Chiarimenti applicativi | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, fornisce precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative riguardanti le compensazioni di crediti contributivi. Segnaliamo in particolare che:

  • la normativa introdotta dall’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) sia verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto;
  • il successivo comma 98 dello stesso articolo specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • in considerazione di ciò, sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

Con successivo messaggio INPS, una volta adottati i provvedimenti sopra accennati, saranno comunicate le nuove modalità operative.

19 Luglio 2024 - Normativa

Decontribuzione Sud – Proroga al 31 dicembre 2024 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 finale del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti circa i criteri di sua applicazione.

In particolare:

  • la proroga della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
  • qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024;
  • il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024;
  • come previsto dalla decisione della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente. Con specifico riferimento ai suddetti massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro;
  • la misura non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021 e cioè: a) enti pubblici economici; b) istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) aziende speciali costituite anche in consorzio; f) consorzi di bonifica; g) consorzi industriali; h) enti morali; i) enti ecclesiastici.
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