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24 Giugno 2025 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 68 del 18 giugno 2025, ha adottato il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71, comma del D.Lgs. 81/2008, n. 81 e successive modificazioni.

23 Giugno 2025 - Normativa

Spese di trasferta – Non assoggettabilità fiscale e deducibilità – Condizioni | ADLABOR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Segnaliamo in particolare che:

  • le somme percepite a titolo di rimborso delle spese,  sostenute  nel territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea,  concorrono  alla formazione  del  reddito  se  i  pagamenti  non  sono  eseguiti   con versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di pagamento tracciabili, previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997 (art. 1, comma 1, lettere c, d, h);
  • la deducibilità   delle   spese,   sostenute   nel territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea,  comprese  quelle sostenute direttamente quale committente di  incarichi  conferiti  ad altri lavoratori autonomi, nonche' delle  medesime  spese  rimborsate analiticamente  ai  dipendenti  per  le  trasferte  ovvero  ad  altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, e'  ammessa   a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento tracciabili, previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997 (art. 1, comma 1, lettera e).

Dal testo del provvedimento normativo si deduce che obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, non riguarderà le trasferte effettuate all’estero.

20 Giugno 2025 - Normativa

Bonus giovani under 35 – Incentivo subordinato all’incremento occupazionale | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, comunica che, la legittima fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 22 del DL 60/2024, n. 60, convertito dalla legge 95/2024 (cd. decreto Coesione), per le assunzioni/trasformazioni di giovani under 35 effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Per consultare il testo del messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1935-del-18-06-2025_14951.html

 

17 Giugno 2025 - Normativa

Premi assicurativi INAIL – Tassi di interesse per rateazione e misura delle sanzioni civili | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 34 del 10 giugno 2025, comunica che a decorrere dall’11 giugno 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

In estrema sintesi, segnaliamo che:

  • il tasso di interesse per i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’11 giugno 2025 è pari al 8,15%;
  • per il pagamento dell’eventuale sanzione civile, a decorrere dall’11 giugno 2025, la misura della sanzione è pari al 7,65% in ragione d'anno;
  • per il pagamento dell’eventuale sanzione civile, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 2,15%;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 7,65%. Se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al 9,65%.

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.06.circolare-inail-n-34-del-10-giugno-2025.html

16 Giugno 2025 - Normativa

Contributi INPS – Omesso o ritardato versamento – Variazione interesse di dilazione e di differimento | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, comunica che, a partire dall’11 giugno 2025, variano i tassi riferiti alle operazioni di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi previdenziali. Questa variazione avviene a seguito della riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento da parte della Banca Centrale Europea.

Inoltre, varia anche la misura delle sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Di conseguenza, a decorrere dall’11 giugno 2025:

  • in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse dovuto dovrà essere calcolato al nuovo tasso dell’8,15% annuo;
  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti);
  • in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% (nel limite del 60%) dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di ravvedimento operoso prima di contestazioni o richieste da parte degli enti;
  • impositori, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,65% in ragione d’anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e al 9,65% in ragione d’anno, ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea.
13 Giugno 2025 - Normativa

Patente a crediti e finto lavoro autonomo – Sanzioni | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025 (non ancora pubblicata sul sito dell’Istituto), fornisce, ai propri ispettori indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.

In tale ipotesi, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Queste in estrema sintesi, le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro:

  • Impresa committente: in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit.. Inoltre, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.
  • Lavoratore pseudo-autonomo: non si ritiene, invece, che la sanzione irrogata all’impresa committente possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
12 Giugno 2025 - Normativa

Assegnazione di azioni ai dipendenti – Applicazione regime agevolativo – Chiarimenti | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 147/E del 4 giugno 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti.

In particolare, l’Agenzia chiarisce se tale Piano di Azionariato, rivolto all’intera popolazione aziendale, possa beneficiare del regime agevolativo previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR che, in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti, ne prevede l’esenzione fiscale in capo ai beneficiari (nella misura massima pari a 2.065,83 euro).

Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

L’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’acquisto.

La disposizione di cui alla lettera g) dell’art. 51 disciplina, quindi, la fattispecie dei piani di azionariato diffuso ai dipendenti e costituisce per gli stessi uno strumento di incentivazione motivazionale e di integrazione retributiva.

L’applicabilità della disposizione agevolativa viene tuttavia subordinata dal legislatore ad una serie di condizioni che devono necessariamente ricorrere affinché il valore delle azioni oggetto di assegnazione non costituisca reddito imponibile per il dipendente che le riceve.

In particolare, la norma prevede che, al fine dell’esclusione del valore delle azioni offerte ai dipendenti dal concorso alla formazione dei relativi redditi imponibili di lavoro dipendente, occorre verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;
  • le azioni devono avere valore complessivamente non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
  • le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione.

Il quesito posto con la presente istanza di interpello riguarda la prima di tali condizioni. Il piano di azionariato previsto da Alfa, infatti, risulta applicabile nei confronti di tutti i dipendenti della Società senza distinzione né con riferimento alle tipologie di forme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro né con riferimento alle tipologie di prestazioni rese dai lavoratori, ad eccezione dei dipendenti a tempo determinato e dei direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

L’Istante chiede, in particolare, se sia corretto applicare le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR nel caso in cui il piano di azionariato non ricomprenda i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche, che nel caso di specie risultano essere n. xx unità.

Al riguardo, si fa presente che come riportato nella Risoluzione n. 129 del 12 ottobre 2004: “La condizione apposta dalla norma è intesa a garantire la partecipazione di tutti i dipendenti della società al cd. “azionariato popolare” ed è volta ad evitare che il datore di lavoro, discriminando tra le categorie di lavoratori, corrisponda di fatto compensi ai dipendenti in esenzione totale o parziale dall’imposta”.

In particolare, a parere della Scrivente, la ratio di tale condizione apposta dal legislatore può essere individuata nella volontà di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori basate ad esempio sulle diverse articolazioni dell’orario di lavoro (part­time o tempo pieno) o sulla base delle mansioni svolte.”

Inoltre, ­ come chiarito, tra l’altro, nella risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 378, – al fine dell’applicazione del particolare regime sopra descritto è necessario che l’offerta sia rivolta alla generalità ovvero a categorie di dipendenti, ricomprendendo in tale ultimo concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai ecc..), ma anche i dipendenti di un certo tipo o che svolgono le medesime mansioni.

Nel caso in esame, per i motivi di seguito esposti, la condizione prevista dalla norma può ritenersi soddisfatta; le modalità di assegnazione delle azioni, come in concreto determinate, consentono infatti la partecipazione di tutti i lavoratori della Società, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro instaurato e senza che assuma alcuna rilevanza il tipo di servizio svolto presso la Società.

Quanto all’esclusione dei lavoratori assunti a tempo determinato, si osserva, preliminarmente, che, in merito al concetto di ”generalità”, è stato già chiarito come tale espressione si riferisca alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sul punto si veda la circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2001 e la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2002).

Con riferimento, invece, all’esclusone dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oggetto del quesito dell’Istante, vale la pena richiamare quanto chiarito nella Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, richiamata dalla risposta a interpello n. 77 del 2025, in relazione alle lettere a), f), f­bis) f­ter) e d­bis) dell’art. 51, comma 2, in cui, nell’equiparare i concetti di ”generalità” e ”categorie di dipendenti”, è stato affermato che ”In base al comma 2, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ”alla generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (vedasi circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018 n. 5/E)”.

Ebbene, con particolare riguardo alla categoria dei dirigenti in genere, va osservato che il Piano è rivolto anche a coloro nei cui confronti trova applicazione il Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Alfa (LTI), redatto ai sensi degli artt. 123­ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito ”TUF”) e 84­quater del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito ”Regolamento Emittenti”).

Tali disposizioni prevedono specifiche procedure di autorizzazione e forme di pubblicità per la definizione della remunerazione nella sua composizione in denaro e in azioni (c.d.  pay mix), di cui si dà conto nella Relazione sulla politica di remunerazione che, sottoposta al vaglio del Consiglio di amministrazione, viene approvata dall’assemblea degli Azionisti.

In particolare, il comma 3 dell’art. 123­ter del TUF prevede che ”le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci”, salvo eventuali deroghe temporanee, in presenza di circostanze eccezionali, intendendosi per tali ”solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato”. I successivi commi 3­bis e 3­ter prevedono che la politica di remunerazione deve contribuire alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e che la deliberazione dell’assemblea dei soci deve essere vincolante.

Nel caso specifico il Piano di incentivazione LTI prevede per circa xxx persone l’attribuzione di incentivi sia in azioni che denaro a seconda dei diversi livelli di responsabilità, in relazione al contributo ai risultati economici dell’impresa e della posizione dell’organizzazione aziendale di appartenenza.

Nel novero dei dirigenti destinatari del LTI vengono distinti i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche, come definiti dalla” Procedura per le operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di amministrazione in data xxxx e da ultimo aggiornata il xxxx, per un totale di xx persone.

L’ultima Relazione approvata dal C.d.A. in data xxxx ha previsto limiti massimi per la remunerazione variabile di tale categoria di dirigenti, anche con riferimento alla componente azionaria.

Ora, considerato che i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche sono lavoratori dipendenti di Alfa, l’assegnazione delle azioni gratuite (i.e. matching share e bonus share), nella seppur modesta misura prevista dal regolamento del Piano, determinerebbe l’alterazione della consistenza del loro pacchetto retributivo e dei limiti fissati dalla Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Dunque, l’esclusione dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche dai destinatari del Piano non è motivata da intenti discriminatori, ma risponde in primo luogo alla necessità di uniformarsi alle politiche di remunerazione adottate dalla Società soggette alla disciplina di cui all’art. 123­ter del TUF e dell’art. 84­quater del Regolamento Emittenti.

Si ritiene, pertanto, che anche con riferimento alla fattispecie in esame possa risultare applicabile la disposizione recata dall’art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR a condizione, tuttavia, che vengano rispettate anche le ulteriori condizioni previste dalla norma.

10 Giugno 2025 - Normativa

Attestati di malattia – Procedure INPS – Modifica | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.

I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1773-del-05-06-2025_14938.html

 

09 Giugno 2025 - Normativa

Agenti e Rappresentanti di Commercio – Siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL | ADLABOR

In data 4 giugno 2025, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio nel settore del commercio. L’accordo è stato firmato da Confesercenti e dalle principali organizzazioni di categoria, tra cui FNAARC, USARCI, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FILCAMS-CGIL.

L’intesa entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029.

È stato inoltre chiarito che, per l’Agente di Commercio, il compenso previsto dal patto di non concorrenza – come definito dal Codice civile – ha natura complementare rispetto alle indennità previste dalla normativa e dall’AEC, e non può essere da esse assorbito.

Tra i punti qualificanti dell’intesa, segnaliamo:

  • il rafforzamento della tutela degli agenti in caso di modifiche unilaterali da parte della casa mandante, relativamente a provvigioni, prodotti e clientela;
  • l’azienda mandante è inoltre tenuta a comunicare all’Agente tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato;
  • le modifiche alle disposizioni sul periodo di comporto e sugli anticipi provvisionali;
  • il compenso previsto per l’Agente di Commercio dal patto di non concorrenza ha natura complementare rispetto alle indennità previste dalla normativa e dall’AEC, e non può essere da esse assorbito;
  • il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite di prodotti o servizi effettuate a consumatori privati attraverso il commercio elettronico;
  • al termine del mandato tutte le somme corrisposte dalla casa mandante in aggiunta alle provvigioni saranno computabili ai fini dei vari istituti contrattuali e legali: variazioni contrattuali, FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso e indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale;
  • qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto sarà corrisposta anche nel caso venga meno la pluralità dei soci per scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso;
  • l’aumento dei massimali per il calcolo del FIRR, migliorando sensibilmente l’importo riconosciuto al termine del mandato; dal 1° gennaio 2026 i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saranno innalzati fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva;
  • l’aggiornamento della normativa sulla gestione delle controversie, prevedendo l’intervento di apposite commissioni sindacali per la composizione delle vertenze tra agente e mandante. Per le controversie sulle indennità di fine rapporto, la conciliazione in sede sindacale potrà essere effettuata esclusivamente dalle associazioni di categoria firmatarie dell’AEC, anche attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali;
  • il riconoscimento al padre Agente di Commercio della facoltà di astenersi dall’attività fino a un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, escludendo la possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del contratto, che resterà comunque sospeso.
04 Giugno 2025 - Normativa

Tempi di guida e di riposo – Obbligo – Esenzione | ADLABOR

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MINIT) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Decreto 22 aprile 2025 con l’esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo.

In attuazione dei regolamenti CE n. 561/2006 e UE n. 165/2014, alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale sono escluse dall’applicazione delle norme su tempi di guida, interruzioni e riposi dei conducenti (artt. 6-9 del reg. 561/2006) e sull’uso del tachigrafo (art. 3, par. 2, del reg. 165/2014).

Tali esclusioni si applicano ai trasporti effettuati con i seguenti veicoli:

  • Veicoli ≤ 7,5 tonnellate utilizzati dai fornitori del servizio postale universale;
  • Veicoli adibiti a scuola guida, purché non usati per trasporto a fini di lucro;
  • Veicoli usati per servizi essenziali (fognature, rete idrica/elettrica/gas, manutenzione stradale, smaltimento rifiuti domestici, telecomunicazioni);
  • Veicoli speciali per il trasporto di attrezzature di circhi o parchi di divertimenti;
  • Veicoli per la raccolta del latte nelle fattorie o restituzione di contenitori/prodotti lattiero-caseari per alimentazione animale;
  • Veicoli speciali per il trasporto di denaro o valori;
  • Veicoli per il trasporto di rifiuti o carcasse animali non destinati al consumo umano;
  • Veicoli per il trasporto di animali vivi su tratte brevi (entro 100 km) tra fattorie, mercati locali e macelli.

Per consultare il decreto del MINIT clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03189&elenco30giorni=true

 

 

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