14 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Si tratta del cd. bonus giovani under 35, previsto dall’articolo 22, del decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
E’ possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-giovani
13 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/2024.
Si tratta del cd. bonus donne, previsto dall’articolo 23, del Decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
È possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-donne
06 Maggio 2025 - Normativa
Facciamo seguito alle nostre news del 31 marzo e del 24 aprile 2025, per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, con la quale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, aggiorna il modello di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, riguardante l’informativa circa l’assenza ingiustificata commessa dal lavoratore, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024.
28 Aprile 2025 - Normativa
24 Aprile 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, datata 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025 e relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti (vedi nostra precedente news del 31 marzo 2025), prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).
In particolare, per il Ministero del Lavoro:
- il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda espressamente l’inderogabilità del termine dei quindici giorni la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”;
- se, “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Se però quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico;
- se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”;
- se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, qualifichi le proprie dimissioni come dovute a giusta causa, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”, ma la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso per presunta giusta causa del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.
23 Aprile 2025 - Normativa
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Con l’Accordo, il Governo, le Regioni e le province autonome, hanno concordato di procedere:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione dell’accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Per consultare il documento clicca qui: https://www.statoregioni.it/media/2edcvmoj/report-csr-17apr2025-signed.pdf
22 Aprile 2025 - Interpretazioni
TFR - Anticipazione – Chiarimenti INL | ADLABOR
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 616 del 3 aprile 2025, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.
Premesso che le questioni sollevate erano le seguenti:
- se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 (limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018) sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima;
- quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- Quesito n. 1: In virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell’art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo;
- Quesito n. 2: si ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
18 Aprile 2025 - Senza categoria
L’Inail informa che dal 16 maggio 2025 sarà disponibile la versione aggiornata degli applicativi “Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio” che contiene un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.
Segnaliamo in particolare che:
- l’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili;
- per l’inoltro di comunicazioni e denunce/comunicazioni in modalità offline o in cooperazione applicativa è necessario che gli utenti interessati adeguino i propri sistemi entro il 15 maggio 2025;
- le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline dei due adempimenti citati, sono disponibili seguendo i percorsi: Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio - Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio.
Le documentazioni tecniche aggiornate dei due servizi in cooperazione applicativa sono state comunicate alle aziende che utilizzano tale modalità di trasmissione.
17 Aprile 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale, con i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus Donne).
Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.
La data di decorrenza delle assunzioni agevolate e la loro durata è differenziata a seconda dei seguenti parametri:
- dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.
16 Aprile 2025 - Normativa
Facendo seguito e riferimento alla nostra news del 23 gennaio 2025, segnaliamo che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 10 aprile 2025, un approfondimento riguardante le nuove regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte.
In estrema sintesi, il documento ricorda che, dal 1° gennaio 2025:
- sono cambiate le regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo. La nuova disciplina rimodula il valore imponibile in base alla tipologia del mezzo e al suo impatto ambientale. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per i quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole. Nel documento la Fondazione Studi evidenzia anche i riflessi su indennità forfettarie e sulla necessità di un chiarimento normativo nei casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025;
- le spese per vitto, alloggio e trasporti per trasferta sono esenti da tassazione solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, tali importi concorreranno a formare reddito imponibile e saranno indeducibili per l’azienda. Il documento offre, attraverso un’analisi dettagliata, utili indicazioni per affrontare il nuovo quadro normativo.
Per consultare l’approfondimento, cliccare qui: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2025/FS/Approfondimento_FS_20250410.pdf