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28 Marzo 2024 - Normativa

Retribuzioni convenzionali lavoratori italiani all’estero | ADLABOR

La circolare n. 49 del 25 marzo 2024 affronta il problema delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, elencando gli Stati esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge, gli Stati dell’Unione europea. La circolare, inoltre, fornisce le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

26 Marzo 2024 - Interpretazioni

Corretta applicazione del massimale contributivo – Prospetto informativo Prisma – Circolare INPS n. 48 del 25.03.2024 | ADLABOR

L'INPS, con la circolare n. 48 del 25 marzo 2024, comunica, in materia di applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, il rilascio di una piattaforma informativa denominata “PRISMA” (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale).

Tale piattaforma, su richiesta del datore di lavoro, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla L. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. 103/1996 e al D.Lgs. 509/1994).

INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all’assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

26 Marzo 2024 - Normativa

CCNL Terziario Distribuzione e Servizi: raggiunto l’accordo di rinnovo | ADLABOR

In data 22 marzo 2024, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa tre milioni di lavoratori.

In estrema sintesi, l’accordo, con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:

  • un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022;
  • una “Una Tantum” a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025;
  • l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, con particolare attenzione a tutte quelle figure impegnate in mansioni legate al mondo delle ICT, pubblicità, marketing e comunicazione;
  • la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute: in particolare, le Parti hanno individuato specifiche causali, alcune delle quali particolarmente innovative che possono essere apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratto oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata);
  • una risposta al lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time;
  • il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori;
  • l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne: è introdotta una disciplina dettagliata sui congedi per donne vittime di violenza di genere, prevedendo che il relativo periodo di fruizione sia computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto; viene inoltre garantita alla lavoratrice la possibilità di richiedere il passaggio da tempo pieno a tempo parziale o il trasferimento in altra sede lavorativa;
  • per quanto riguarda il welfare contrattuale, viene previsto un aumento di euro 3 della quota a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025, al fine di incentivare l’assistenza sanitaria integrativa;
  • per il godimento dei congedi parentali il preavviso con richiesta scritta che i lavoratori devono rispettare si abbassa da 15 giorni, a 5 giorni.

Consulta il CCNL Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2024.

22 Marzo 2024 - Normativa

Somme elargite alle mamme lavoratrici come welfare aziendale – Esclusione – Rientrano nel concetto di reddito di lavoro dipendente | ADLABOR

Una Società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è lecito riconoscere come welfare aziendale a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

Nella sua risposta ad interpello n. 57/2024, l’Agenzia delle Entrate esclude la liceità di tale possibile intervento, confermando che le somme eventualmente corrisposte sono completamente imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986, che stabilisce come «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro  dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i  valori che  il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente).

L’Agenzia, inoltre, a proposito delle espressioni “generalità dei dipendenti'' ovvero a ''categorie di dipendenti'' che giustificherebbero la non assoggettabilità di taluni benefit, nel confermare che esse non vanno intese soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo ''tipo'' o di un certo ''livello'' o ''qualifica'' (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ''utilità'' previste, non ritiene, invece, possibile individuare una ''categoria di dipendenti'' sulla base  di  una  distinzione  non  legata  alla  prestazione  lavorativa  ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente, come nel caso delle lavoratrici  madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità.

21 Marzo 2024 - Normativa

Cassetto previdenziale del contribuente – Nuove funzionalità per datori di lavoro e intermediari | ADLABOR

L’INPS con il messaggio n. 1150 del 18 marzo 2024, comunica che, nel Cassetto previdenziale del contribuente (la piattaforma tramite cui datori di lavoro e intermediari possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso), è disponibile la sezione “Servizi GDP”, dedicata alla Gestione Dipendenti Pubblici.

I servizi relativi alle denunce di questa sezione sono stati implementati con due nuove funzionalità, in un’ottica di semplificazione delle operazioni di compilazione e di correzione delle denunce:

  • la funzionalità “export”, che permette di procedere al download delle denunce già trasmesse e acquisite dall’Istituto;
  • la funzionalità “import”, che permette di importare una denuncia nel formato UNIEMENS\ListaPosPA.
20 Marzo 2024 - Normativa

Cassa integrazione ordinaria (CIGO) –  Nuova procedura | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024, comunica che è stata realizzata una video pillola informativa che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l’utilizzo del nuovo servizio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.

A partire dal 2 maggio 2024:

  • la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata solo tramite la piattaforma OMNIA IS;
  • attraverso la piattaforma OMNIA IS, sarà possibile accedere alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO dal portale attraverso il servizio “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”;
  • dopo aver effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale, nel menu di applicazioni occorre scegliere la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, nel sottomenu, selezionare la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”;
  • il manuale utente potrà essere consultato nella homepage della procedura, alla voce “Documenti”.
19 Marzo 2024 - Normativa

Lavoro agile (“smart working”): dal 1° aprile regole ordinarie | ADLABOR

La normativa introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva previsto il diritto allo smart working per una serie di categorie lavorative. Trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile, la stessa è stata prorogata più volte, sino ad arrivare alla scadenza da ultimo disposta dal Decreto Anticipi, nello specifico il 31 marzo 2024.

Dunque, dal 1° aprile 2024, in mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l’estensione del diritto allo smart working oltre il 31 marzo 2024, tornano per tutti le regole ordinarie per lo smart working.

Segnaliamo in particolare che:

  • l’accesso al lavoro agile potrà avvenire a seguito della stipula di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, con i requisiti definiti dalla L. n. 81/2017;
  • sarà necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie. La mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto ai termini previsti comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato;
  • i genitori con figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, dal 1° aprile 2024 potranno si continuare a svolgere la prestazione da remoto ma alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti;

L’azienda è comunque tenuta a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro agile, formulate da:

  • lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età ovvero senza alcun limite di età in caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992);
  • lavoratori con disabilità grave (articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992;
  • lavoratori caregivers (articolo 1, comma 255, Legge n. 205/2017).

Rammentiamo che l’articolo 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, dispone che l’accordo “relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova” deve contenere precise indicazioni in particolare circa:

  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • l’eventuale diritto all’apprendimento;
  • il diritto alla disconnessione;
  • le forme di esercizio del diritto di recesso (con un preavviso non inferiore a 30 giorni, in caso di accordo a tempo indeterminato e, in caso di accordo a tempo determinato, se prima della scadenza, soltanto in presenza di un giustificato motivo).
18 Marzo 2024 - Normativa

Nuovi indirizzi PEC dell’INPS per la notifica degli atti giudiziari | ADLABOR

Dall’8 marzo 2024, la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, solo ai nuovi indirizzi PEC nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale, di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari. Gli indirizzi sono reperibili qui: https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/fatturazione-avvisi/dettaglio.bandi-fatturazione-avvisi.2024.03.nuovi-indirizzi-pec-inps-per-la-notifica-degli-att_148.html

15 Marzo 2024 - Normativa

Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sulle nuove disposizioni in tema di lavoro introdotte dal Decreto-legge n. 19/2024 – Nota INL n. 521 del 13 marzo 2024 | ADLABOR

L’INL con la Nota n. 521 del 13 marzo 2024 ha preso in esame le novità giuslavoristiche introdotte dal D.L. n. 19/2024 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024.

La ricognizione effettuata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sugli effetti della novella legislativa sugli istituti giuslavoristici ha riguardato tra le altre cose:

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”.

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, interviene a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, dal 1° settembre 2024, importanti modifiche   all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva (vedasi schema: https://www.adlabor.it/schemi/contributi/ritardato-od-omesso-versamento-di-contributi-regime-sanzionatorio-legge-n-388-2000-adlabor/)

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

 

 

11 Marzo 2024 - Normativa

Welfare aziendale, fringe benefit, trattamento integrativo speciale comparto turistico e riscatto periodi non coperti da contribuzione – Trattamento fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nelle disposizioni dell’articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) riguardanti in particolare:

  • Welfare aziendale: limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Circa l’erogazione diretta o rimborso delle somme per le «spese per l’affitto della prima casa», l’Agenzia delle Entrate precisa che con la locuzione «spese per l’affitto» si deve fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno. Resta fermo che il superamento dei limiti indicati comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti;
  • Fringe benefit: circa le modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti, L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto dovrà essere effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo. Tali le disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023;
  • Detassazione dei premi di risultato: per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa;
  • Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale: non concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande;
  • Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali è possibile fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
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