Normativa

02 Ottobre 2025 - Normativa

Uso dell’intelligenza artificiale – Legge delega – Disposizioni in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la materia lavoro, segnaliamo in particolare i seguenti articoli:

Art. 11. Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

  1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
  2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152.
  3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Art. 12. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

  1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. Disposizioni in materia di professioni intellettuali

  1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Per consultare il testo della Legge delega, clicca qui:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;132

26 Settembre 2025 - Normativa

Retribuzione e contrattazione collettiva – Legge delega | ADLABOR

Il Senato, nella seduta di martedì 23 settembre 2025, con 78 voti favorevoli e 52 contrari, ha approvato definitivamente il DDL n. 957 contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione, incardinato con la relazione del Presidente Zaffini.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
  • stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Per consultare il testo del DDL, clicca qui:

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01399182.pdf

 

23 Settembre 2025 - Normativa

Dipendente in servizio all’estero – Assicurazione sanitaria – Trattamento fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dal datore di lavoro in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Questa, in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51;
  • lo stesso articolo 51, comma 2, lettera a), primo periodo, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge»;
  • con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’assistenza sociale risponde «a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno» e che si qualificano come ”contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali;
  • sulla base della normativa e della prassi richiamata, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che il datore di lavoro ha sottoscritto non può essere ricondotto alla categoria dei ”contributi assistenziali”, non riscontrandosi alcuna finalità di ”solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei ”contributi previdenziali”, come sopra descritti;
  • di conseguenza, il premio della polizza sottoscritta dall’Istante in favore dei propri dipendenti che prestano servizio all’estero concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
22 Settembre 2025 - Normativa

Pensionamento anticipato – Incentivo al posticipo – Applicabilità dell’esenzione fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

“Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (più sotto integralmente riportato) e cioè che i lavoratori debbono aver maturato entro il 31.12.2025 i requisiti minimi per poter usufruire della pensione anticipata (anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.”

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 161

161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

15 Settembre 2025 - Normativa

Tutela dei diritti delle persone disabili – Estensione ai genitori di bambini disabili | ADLABOR

Con sentenza C-38/24 pubblicata l’11 settembre 2025 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.

Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

Per consultare il testo della sentenza, clicca qui:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250119it.pdf

11 Settembre 2025 - Normativa

Autovetture elettriche o ibride concesse in uso promiscuo – Ricariche presso colonnine pubbliche | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025, relativo ai seguenti quesiti: Quesito n. 1: “Se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti ”carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI.

Quesito n. 2: “Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.”

Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • In relazione al primo quesito posto dall’Istante, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
  • In relazione al secondo quesito, premesso che l’Istante fa presente che ciascun dipendente è tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla Società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
10 Settembre 2025 - Normativa

Auto concesse in uso promiscuo – Optional a carico dei dipendenti | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce indicazioni circa la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo e, in particolare, se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Questa, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, per cui tali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

08 Settembre 2025 - Normativa

Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.

Tra le principali previsioni del decreto di interesse per i datori di lavoro, evidenziamo in particolare:

  • la revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda;
  • il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari;
  • nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato;
  • il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo;
  • si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziani. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro;

Per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto seguiranno le circolari del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro.

02 Settembre 2025 - Normativa

Disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali – Modifiche normative | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto dell’11 luglio 2025 (pubblicato il 28 agosto 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e riguardante la modifica alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Segnaliamo in particolare:

  • per ciascun fondo di solidarietà bilaterale, costituito successivamente al 1° maggio 2023, il decreto istitutivo del fondo determina l’ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;
  • ai fini della determinazione della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima DG, provvede alla certificazione della suddetta quota parte di risorse;
  • ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro;
  • per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell’INPS ha come riferimento il limite temporale dell’entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS;
  • le risorse certificate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e indicate nel decreto interministeriale istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale sono imputate al bilancio del nuovo fondo di solidarietà con l’entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dello stesso;
  • i datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al Fondo di integrazione salariale la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.

Il testo del decreto è consultabile su: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-interministeriale-11072025

01 Settembre 2025 - Normativa

Lavoro intermittente – Ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto 2657/1923 | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Questo, in sintesi, il contenuto della circolare:

  • è confermato il precedente orientamento del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si vedano la circolare n. 34/2010, la risposta ad interpello 38/2011 e la ribadito nota prot. 1180 del 10 luglio 2025– secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama;
  • già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”;
  • il citato R.D. n. 2657/1923 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016);

Dunque, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923 e, pertanto, la tabella allegata a detto decreto è utilizzabile ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

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