02 Settembre 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto dell’11 luglio 2025 (pubblicato il 28 agosto 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e riguardante la modifica alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Segnaliamo in particolare:
- per ciascun fondo di solidarietà bilaterale, costituito successivamente al 1° maggio 2023, il decreto istitutivo del fondo determina l’ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;
- ai fini della determinazione della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima DG, provvede alla certificazione della suddetta quota parte di risorse;
- ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro;
- per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell’INPS ha come riferimento il limite temporale dell’entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS;
- le risorse certificate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e indicate nel decreto interministeriale istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale sono imputate al bilancio del nuovo fondo di solidarietà con l’entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dello stesso;
- i datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al Fondo di integrazione salariale la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.
Il testo del decreto è consultabile su: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-interministeriale-11072025
01 Settembre 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare:
- è confermato il precedente orientamento del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si vedano la circolare n. 34/2010, la risposta ad interpello 38/2011 e la ribadito nota prot. 1180 del 10 luglio 2025– secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama;
- già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”;
- il citato R.D. n. 2657/1923 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016);
Dunque, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923 e, pertanto, la tabella allegata a detto decreto è utilizzabile ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
01 Agosto 2025 - Normativa
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge 18 luglio 2025, n. 106, con disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Segnaliamo in particolare che la norma prevede:
- un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo, ma non il diritto alla retribuzione;
- durante il periodo di congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- 10 (dieci) ore annue di permesso (operative dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.;
- i permessi ex legge 106/2025 sono: in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; retribuiti con un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale;
- decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;
- la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, purché operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
La nuova normativa entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Per consultare il testo della Legge 106/2025, clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/07/25/171/sg/pdf
29 Luglio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 88 del 24 luglio 2025, ha adottato il 64° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
Per consultare l’elenco, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/media/90821
28 Luglio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali da applicare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate erano:
- se ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto aziendali debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione tra il datore di lavoro e il dipendente, anche nel caso in cui la consegna effettiva del veicolo avvenga successivamente al 1° gennaio 2025;
- se la stipula del contratto di assegnazione entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente in materia di fringe benefit, indipendentemente dalla data di consegna del veicolo;
- se la data di consegna del veicolo sia rilevante esclusivamente per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit al dipendente, senza influenzare la normativa di riferimento applicabile.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata in sintesi che nel caso prospettato, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Per consultare il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189032/Risposta+n.+192_2025.pdf/de4be326-8172-1e43-59b5-7a192bfff423
25 Luglio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 95 del 9 luglio 2025, di recepimento dell’allegato protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
I datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede dell’INPS territorialmente competente gli accordi sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
23 Luglio 2025 - Normativa
La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 21.07.2025, ha affermato che è incostituzionale il tetto massimo di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria previsto dall’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015 in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti
Secondo la Corte l’art. 9 comma 1 d.lgs. 23/2015 è incostituzionale, stante l’indicazione del limite massimo di 6 mensilità di indennità risarcitoria che era fisso ed insuperabile a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, e suggerisce per una commisurazione dell’indennità risarcitoria coerente con le specificità strutturali ed economiche delle singole imprese, l'utilizzo di parametri integrativi, quali il fatturato o il totale di bilancio,
Di fatto, per le imprese con meno di 15 dipendenti (ma per ora con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in avanti) la Corte ha da oggi introdotto un regime di compensazione del danno economico fortemente potenziato, rimuovendo lo “storico” tetto massimo di sei mensilità e lasciando spazio a indennizzi che partono da un minimo di 3 mensilità e possono arrivare fino ad un massimo di 18 mensilità, triplicando il massimale precedente.
Tuttavia, va rilevato, come ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui alla Legge n. 604/1966, sebbene sia fortemente presumibile un prossimo intervento giurisprudenziale che aggiornerà anche la disciplina risarcitoria per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti ante 7 marzo 2015, ai dettami dei Giudici costituzionali.
14 Luglio 2025 - Normativa
Il ricorso al lavoro intermittente, oltre ai requisiti soggettivi e di durata, era consentito per specifici casi di attività, Individuati dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, da quelli contenuti nel Regio decreto 2657/1923 poi abrogato. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 10 luglio 2025, ha confermato la validità delle tipologie di attività contenute nell'allegato al Regio decreto 2657/1923 per l'individuazione delle tipologie di lavorazioni per le quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittenti.
08 Luglio 2025 - Normativa
07 Luglio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, fornisce i chiarimenti relativi alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ex Legge 207/2024 e Decreto-legge 19/2025, convertito dalla legge 60/2025, n. 60.
Segnaliamo in particolare che:
- ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicolii motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
− siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
− siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
− siano stati assegnati e consegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025
- la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione6 dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo;
- il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro;
- le nuove regole non si applicano per i veicoli ordinati entro fine 2024 e consegnati ai lavoratori entro il primo semestre 2025;
- le vecchie regole continuano a valere per i mezzi immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.