Normativa

21 Febbraio 2024 - Normativa

Tabelle INAIL malattie professionali industria e agricoltura – Revisione | ADLABOR

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, con la quale, informa circa l’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell’industria e dell’agricoltura.

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che consente di qualificare come malattia professionale tabellata quando sono rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Segnaliamo in particolare che:

  • nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision);
  • nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore;
  • nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

  • l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
  • l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’Inail potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

  • l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata e cioè che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.
20 Febbraio 2024 - Normativa

CCNL studi professionali – Rinnovo | ADLABOR

Venerdì 16 febbraio 2024 Confprofessioni ha sottoscritto, con le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di rinnovo del contratto, scaduto nel 2018, che ha una durata triennale e coinvolge circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali.

In particolare, l’ipotesi di rinnovo prevede:

  • Durata e vigenza: dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027;
  • Aumento contrattuale: di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranche di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026;
  • Una tantum: pari a 400 euro, sarà erogata in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025;
  • Classificazione del personale: previste nuove figure professionali: in ragione della dinamicità del settore e della importante innovazione tecnologica e digitale che lo investe;
  • Contrattazione decentrata: anche a livello aziendale. A livello territoriale saranno inoltre costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale;
  • Assistenza sanitaria integrativa: per quella erogata da Cadiprof vi sarà un incremento di 5 euro del contributo al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. Il testo conferma e precisa ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità anche in favore delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari;
  • Apprendistato professionalizzante: potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato;
  • Assunzione a tempo determinato: previste due specifiche causali che la permettono fino a 24 mesi per incarichi temporanei superiori ai 12 mesi o nei casi di nuove attività. Viene altresì ridotto il periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego;
  • Lavoro agile: recepiti e implementati gli accordi interconfederali per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali;
  • Formazione: sancito il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori per l’accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni;
  • Permessi retribuiti: il miglioramento della normativa per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio e quelli per la tutela della salute (è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione);
  • Sostegno alla genitorialità: a far data dal 1° gennaio 2025, il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro sarà del 90% della retribuzione.

Le Parti hanno inoltre sottoscritto gli allegati, a corredo dell’accordo di rinnovo contrattuale; di particolare rilevanza l’accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità, e quello afferente la regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).

19 Febbraio 2024 - Normativa

Anpal: soppressione e trasferimento funzioni al Ministero del Lavoro | ADLABOR

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15 febbraio 2024 il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.

A seguito della pubblicazione del DPCM, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro.

Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 sia online tramite il modulo di contatto, scaricabile da https://www.anpal.gov.it/modulo-di-contatto

15 Febbraio 2024 - Normativa

EASY INPS – Servizio per la risoluzione delle anomalie | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 666 del 13 febbraio 2024, comunica di aver realizzato il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” che si concentra, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica” (quelle con periodo di competenza da agosto 2023).

In particolare, attraverso una innovativa modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”.

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione, e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo, sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

  • Sanzioni;
  • Differenze contributive per irregolarità (Durc);
  • Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
  • Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
  • Differenze contributive su aliquota applicata;
  • Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica”, è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo. Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio, saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause di cui all’elencazione sopra riportata (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Al messaggio è allegato il Manuale utente.

09 Febbraio 2024 - Normativa

Visita medica a seguito di assenza per malattia superiore a 60 giorni per motivi di salute. È sempre obbligatoria? – Interpello n. 1/2024 Min. Lav. | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 1/2024, ha fornito un’interpretazione della normativa secondo cui la visita medica del lavoratore, precedente alla ripresa dell’attività lavorativa al fine di verificare l’idoneità alla mansione, dopo un’assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni continuativi, è obbligatoria  solo se per la mansione  a cui viene in concreto assegnato il dipendente sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

 

 

08 Febbraio 2024 - Normativa

Importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale e Naspi anno 2024 – Circ. INPS n. 25 del 29.1.2024 | ADLABOR

L’Inps con Circolare n° 25 del 29 gennaio 2024 comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di indennità di disoccupazione Naspi per l’anno 2024.

 A. Trattamenti di integrazione salariale

Valori aggiornati dei massimali previsti per l’anno 2024, al lordo ed al netto della trattenuta pari all’aliquota contributiva del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Valore lordo Valore netto
Euro 1.392, 89 Euro 1.311,56

B. Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per intemperie stagionali, è previsto che i suddetti valori del massimale mensile siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano i seguenti:

Valore lordo Valore netto
Euro 1.671,48 Euro 1.573,86

C. Indennità di disoccupazione NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2024, ad Euro 1.425,21.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l’anno 2024, ad Euro 1.550,42.

D. Fondo credito

Con riferimento all’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali sono così fissati:

  • 1.377,31 euro, per retribuzioni inferiore a 2.535,95 euro;
  • 1.587,52 euro, per retribuzioni comprese tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro;
  • 2.005,56 euro, per retribuzioni superiori a 4.008,71 euro.

Per l’assegno emergenziale, invece, l’importo si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • se inferiore a 48.564,78 euro, l’importo netto è pari a 2.671,11 euro (mentre l’importo lordo è di 2.836,78 euro);
  • per retribuzioni comprese tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, l’importo lordo è pari a 3.195,61 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 63.900,07 euro, l’importo lordo è di 4.472,65 euro.

E. Fondo credito cooperativo

L’importo dell’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda, come di seguito indicato:

  • se inferiore a 45.910,43 euro, l’importo netto è pari a 2.561,91 euro (mentre l’importo lordo è di 2.720,80 euro);
  • per retribuzioni compresi tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, l’importo è pari a 3.659,53 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 64.032,97 euro, l’importo è di 4.256,38 euro.

F. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, a 1.550,42 euro.

G. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

07 Febbraio 2024 - Normativa

Periodo massimo di conservazione e-mail dei dipendenti e art. 4 L. 300/1970 – Garante privacy newsletter 517 del 6.2.2024 | ADLABOR

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la sua newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024, ha comunicato di avere adottato un documento di indirizzo sulla conservazione dei dati relativi alle mail aziendali rivolto ai datori di lavoro. Secondo il Garante alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail), in alcuni casi non permettendo ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

Il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti siano impostati in moda da impedire la raccolta dei metadati o di limitare il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Secondo il Garante i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

05 Febbraio 2024 - Normativa

Agenzia – Enasarco – Minimali e massimali | ADLABOR

Con decorrenza 1° gennaio 2024, sono stati aggiornati i minimali e i massimali per gli agenti:

Agente plurimandatario

Massimale provvigionale annuo: € 29.818,00, a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06.

Minimale contributivo annuo: € 502,00 (€ 125,50 a trimestre).

Agente monomandatario

Massimale provvigionale annuo: € 44.727,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59).

Minimale contributivo annuo: € 1.002,00 (€ 250,50 a trimestre).

 

02 Febbraio 2024 - Normativa

Esonero contributivo per le lavoratrici madri 2024/2026 – Istruzioni INPS | ADLABOR

La Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art.1, co. 180, L. n. 213 (2023) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro annui. In via sperimentale, il medesimo esonero è riconosciuto, per l’anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.  Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Per  agevolare l’accesso alla misura in trattazione INPS suggerisce alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero contributivo per lavoratrici madri, informando il datore di lavoro del numero dei figli e comunicando i loro codici fiscali.
Le regolarizzazioni saranno possibili entro il flusso Uniemens di Maggio 2024.

01 Febbraio 2024 - Normativa

Ticket licenziamento 2024 – | ADLABOR

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escluse le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, è tenuto al pagamento del cd. ticket licenziamento, cioè un contributo da versare all’INPS.

Il ticket di licenziamento è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI che la Circolare INPS 25/2024 ha elevato ad un importo massimo mensile di euro 1.550,42 e pertanto per il 2024:

  • per ogni anno di lavoro alle dipendenze, il valore del ticket di licenziamento individuale è pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42), per un massimo di tre anni;
  • per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi il ticket di licenziamento individuale ammonterà a 1916,01 euro.

La quota mensile per l'anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 52,97 (635,67/12).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.

 

 

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