Art. 409 cpc – Competenza del giudice del lavoro

Controversie individuali di lavoro

Controversie individuali di lavoro:

 “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all’esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];

2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa [1];

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c];

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

 

[1] Numero modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha aggiunto dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.


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