Per Aziende Commerciali Con Più Di 50 Dipendenti E Imprese Di Vigilanza Con Più Di 15 Dipendenti – ( Decreto Ministero Del Lavoro 19 Febbraio 2009 N. 45081 )

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 19 febbraio 2009 (in G.U., 13 marzo, n. 60)
Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti delle aziende del settore commercio con piè di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piè di quindici dipendenti. (Decreto n. 45081).

Art. 1

  1. Ai sensi dell’ Art. 19, comma 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ autorizzata, relativamente all’ anno 2009, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino piè di cinquanta dipendenti, per, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piè di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:
    • € 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
    • € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

Art. 2

  1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
  2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall’ Art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all’ Art. 1 entro la data del 31 dicembre 2009. L’ erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3

Ai fini di una piè puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente Art. 1, e’ fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro – Settore politiche del lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli Art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all’ Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4

  1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
  2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell’ ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IVA della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’ occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piè istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l’ INPS – Istituto nazionale previdenza sociale – e’ tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’ avvenuta erogazione delle prestazioni dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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