MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 10 aprile 2018 – Definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, recante «Disposizioni per  il  riordino  della  normativa  in materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive,  ai  sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10  dicembre  2014,  n.  183»,  che demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  anche  su proposta dell’Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro (ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua;

Visto l’art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, che stabilisce i principi in base ai  quali  il  Ministero  del lavoro e  delle  politiche  sociali  definisce  l’offerta  di  lavoro congrua;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di crescita», e, in particolare, l’art. 4, commi 41 e 42;

Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante «Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,  comma  7,  della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista  la  proposta  dell’ANPAL  approvata  con  deliberazione  del Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del  14  febbraio 2018;

 

Decreta:

 

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi

  1. Il presente decreto definisce l’offerta di  lavoro  congrua  ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del  2015, in base ai seguenti principi:
  2. a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  3. b) distanza del  luogo  di  lavoro  dal  domicilio  e  tempi  di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  4. c) durata dello stato di disoccupazione.
  5. Per i soggetti percettori di indennita’ di cui all’art. 21  del decreto legislativo n.  150  del  2015,  ai  fini  della  definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma  1, si tiene conto anche dell’entita’ della retribuzione dell’offerta  di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo n. 150 del 2015.

 

Art. 2 – Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
  2. a) «centri per l’Impiego» (CPI): gli uffici territoriali  aperti al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, che svolgono  attivita’  ed  erogano  servizi  e misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  3. b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di cui  all’art. 20 decreto legislativo n. 150 del 2015;
  4. c) «stato di disoccupazione»: condizione del soggetto  privo  di lavoro che sia immediatamente disponibile  allo  svolgimento  e  alla ricerca di una  attivita’  lavorativa,  ai  sensi  dell’art.  19  del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  5. d) «classificazione dei settori economico-professionali»  (SEP): sistema  di  classificazione   che,   a   partire   dai   codici   di classificazione statistica ISTAT relativi alle  attivita’  economiche (ATECO)  e  alle  professioni  (Classificazione  delle  Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle  attivita’  e  delle professionalita’ operanti nel mercato del lavoro;
  6. e) «settore  economico-professionale»:  livello  primario  della classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che a partire dai principali processi di lavoro prevede,  nell’ambito  di questi ultimi, l’identificazione  di  specifiche  aree  di  attivita’ (ADA).

 

Art. 3 – Durata dello stato di disoccupazione

  1. Ai fini della determinazione dell’offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno  in  cui  e’  presentata   la   dichiarazione   di   immediata disponibilita’  allo  svolgimento  di  attivita’  lavorativa  di  cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l’esclusione dei periodi di sospensione dello stato  di  disoccupazione,  fino  al giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta.
  2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1 e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato di disoccupazione  viene  considerata  in  relazione ai seguenti intervalli di tempo:
  3. a) da zero fino a sei mesi;
  4. b) da piu’ di sei fino a dodici mesi;
  5. c) piu’ di dodici mesi.

 

Art. 4 – Coerenza con le esperienze e competenze maturate

  1. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell’individuazione di una o piu’ attivita’ professionali sulla  base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, e’ adottata  a riferimento la classificazione dei  settori  economico-professionali,di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
  2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate automaticamente nell’ambito di una  procedura  informatica  guidata, all’interno del sistema  informativo  unitario  delle  politiche  del lavoro di cui all’art. 13 del decreto legislativo n.  150  del  2015, messa a disposizione dei centri per l’impiego.
  3. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro e’  congrua  se  corrisponde  a  quanto concordato  nel  patto  di  servizio  personalizzato,  con  specifico riferimento  all’area  di  attivita’  o  alle  aree   di   attivita’, nell’ambito  del   processo   di   lavoro   del   settore   economico professionale individuato.
  4. Per i soggetti  in  stato  di  disoccupazione  per  un  periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi,  l’offerta  di  lavoro  e’ congrua se rientra nelle aree di attivita’ comprese nel  processo  di lavoro del settore economico professionale di riferimento o  in  aree di attivita’  afferenti  ad  altri  processi  del  settore  economico professionale in cui vi sia continuita’ dei  contenuti  professionali rispetto  alle  esperienze  e  competenze  comunque  maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
  5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro e’ congrua  se  rientra  in  una  delle  aree  di attivita’ comprese in  tutti  i  processi  di  lavoro  descritti  nel settore economico professionale o in aree di attivita’  afferenti  ad altri settori economico professionali in cui vi sia  continuita’  dei contenuti  professionali  rispetto  alle  esperienze   e   competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.

 

Art. 5 – Tipologia contrattuale

  1. L’offerta di lavoro e’ congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
  2. a) si riferisce a un rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata  non  inferiore  a tre mesi;
  3. b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o  con  un orario  di  lavoro  non  inferiore  all’80%  di  quello   dell’ultimo contratto di lavoro;
  4. c) prevede una retribuzione non inferiore  ai  minimi  salariali previsti dai contratti collettivi di  cui  all’art.  51  del  decreto legislativo n. 81 del 2015.
  5. L’offerta di lavoro contiene,al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
  6. a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
  7. b) i requisiti richiesti;
  8. c) il luogo e l’orario di lavoro;
  9. d) la tipologia contrattuale;
  10. e) la durata del contratto di lavoro;
  11. f) la  retribuzione  prevista  o  i  riferimenti  al   contratto collettivo nazionale applicato.

 

Art. 6 – Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento

  1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro e’ congrua quando il luogo di lavoro non dista piu’ di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e’ raggiungibile mediamente in 80 minuti con  i  mezzi  di  trasporto pubblici.
  2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro e’ congrua quando il luogo di  lavoro  non  dista piu’ di 80 chilometri  dal  domicilio  del  soggetto  o  comunque  e’ raggiungibile mediamente in 100  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto pubblici.
  3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con  i mezzi di trasporto pubblici,le distanze di cui ai commi 1 e 2 si considerano ridotte del 30%.

 

Art. 7 – Entità della retribuzione per i percettori di misure di sostegno al                                reddito

  1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito  di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n.  150  del  2015, indipendentemente  dalla  durata  dello  stato   di   disoccupazione, l’offerta di lavoro e’ congrua se l’entita’  della  retribuzione,  al netto dei contributi a carico del lavoratore, e’ superiore di  almeno il  20  per  cento   dell’indennita’   percepita   nell’ultimo   mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a  carico  dei fondi di solidarieta’ di cui decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148.
  2. L’Inps mette a disposizione dei centri per  l’impiego,  per  il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro, tutte le informazioni relative alle indennita’ erogate dall’Istituto.

 

 

Art. 8 – Condizionalita’ e giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua

  1. La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua ai sensi del presente decreto, in assenza di giustificato  motivo,  determina l’applicazione dei meccanismi di condizionalita’ di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  2. Il giustificato motivo ricorre in caso di:
  3. a) documentato stato di malattia o di infortunio;
  4. b) servizio civile e richiamo alle armi;
  5. c) stato di gravidanza, per i  periodi  di  astensione  previsti dalla legge;
  6. d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
  7. e) casi di limitazione legale della mobilita’ personale;
  8. f) ogni  comprovato  impedimento  oggettivo  o  causa  di  forza maggiore, documentati o certificati cioe’ ogni  fatto  o  circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
  9. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi  dalla  proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena  l’applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge.
  10. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3 non  siano ritenute  idonee,  il  centro  per  l’impiego  ne  da’  comunicazione all’interessato il quale, nei successivi due giorni, puo’ chiedere di essere sentito.
  11. Il centro per l’impiego, in caso di necessita’ di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno  di un giustificato motivo, puo’ presentare richiesta di parere, d’intesa e  per  il  tramite  dei  competenti  uffici  regionali,   all’ANPAL, prospettando la  possibile  soluzione  da  adottare.  Decorsi  trenta giorni dalla ricezione della richiesta,  senza  che  l’ANPAL  si  sia pronunciata, la soluzione prospettata dal  centro  per  l’impiego  si considera assentita.

 

Art. 9 – Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999

  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche  alle persone con disabilita’ di cui all’art. 1 della legge n. 68 del  1999 in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3.
  2. Per le persone con  disabilita’,  l’offerta  di  lavoro  congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito  alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei  servizi  competenti  e nella  relazione  funzionale  rilasciata  dalla   commisione   medica integrata.
  3. Alle  persone  con  disabilita’  non  puo’  essere  chiesto  lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 68 del 1999.

 

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

  1. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n.  150 del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le  previsioni di cui all’art. 4, commi 41 e 42, della legge  n.  92  del  2012  non trovano piu’ applicazione.
  2. L’art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita’ del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro  tramite cui e’ reso disponibile il sistema  di  classificazione  dei  settori economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai profili professionali per i quali il  lavoratore  ha  manifestato  la disponibilita’ nel patto di servizio personalizzato.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni  del  presente  decreto  non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2018

Il Ministro: Poletti

 

Allegato

Tabella 1 Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito

 

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE 0-6 MESI > 6-12 MESI >12 MESI
COERENZA CON I PROFILI PROFESSIONALI Aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio Aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi Aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali

 

DISTANZA DA DOMICILIO 50km/80 min. 50 km/80 min. 80 km/100 min.

 

Tabella 2 Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito

 

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE 0-6 MESI > 6-12 MESI >12 MESI
COERENZA CON I PROFILI PROFESSIONALI Aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio Aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi Aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali

 

DISTANZA DA DOMICILIO 50km/80 min. 50 km/80 min. 80 km/100 min.
ENTITA’ DELLA RETRIBUZIONE > del 20% dell’indennità percepita > del 20% dell’indennità percepita > del 20% dell’indennità percepita

 


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