Collocamento dei lavoratori in mobilità (L. 23 Luglio 1991 n. 223, Art. 8 co. 2)

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175). – Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

– Omissis –

Articolo 8

Collocamento dei lavoratori in mobilità.

– Omissis –

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 (1) (2).

(1) A norma dell’articolo 68, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente comma si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

(2) In riferimento al presente comma, vedi anche l’articolo 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, e l’articolo 2, comma 134, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

– Omissis –


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