Lavoro autonomo (Artt. 2222 – 2238 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79

– Omissis –

Art. 2222

Contratto d’ opera.

  1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’ opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655 ss.].

Art. 2223

Prestazione della materia.

  1. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera [1658], purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470 ss.].

Art. 2224

Esecuzione dell’ opera.

  1. Se il prestatore d’ opera non procede all’ esecuzione dell’ opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’ arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’ opera deve conformarsi a tali condizioni [1454].
  2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni [1662].

Art. 2225

Corrispettivo.

  1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1657, 1709, 1755].

Art. 2226

Difformità e vizi dell’ opera.

  1. L’ accettazione espressa o tacita dell’ opera libera il prestatore d’ opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’ atto dell’ accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1667].
  2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’ opera entro otto giorni dalla scoperta. L’ azione si prescrive entro un anno dalla consegna [1495; 201 trans.].
  3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’ opera sono regolati dall’ articolo 1668.

Art. 2227

Recesso unilaterale dal contratto.

  1. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’ esecuzione dell’ opera, tenendo indenne il prestatore d’ opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1671].

Art. 2228

Impossibilità sopravvenuta dell’ esecuzione dell’ opera.

  1. Se l’ esecuzione dell’ opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’ opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell’ opera compiuta [1464, 1672].

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali.

  1. La legge determina le professioni intellettuali per l’ esercizio delle quali è necessaria l’ iscrizione in appositi albi o elenchi [2231] (1).
  2. L’ accertamento dei requisiti per l’ iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (2).
  3. Contro il rifiuto dell’ iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’ esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(1) V. artt. 16 ss. d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in tema di esercizio della professione di avvocato in forma societaria.
(2) V. d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 2230

Prestazione d’ opera intellettuale.

  1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’ opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
  2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231

Mancanza d’ iscrizione.

  1. Quando l’ esercizio di un’ attività professionale è condizionato all’ iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [2034].
  2. La cancellazione dall’ albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’ opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’ utilità del lavoro compiuto [1672, 2228, 2237].

Art. 2232

Esecuzione dell’ opera.

  1. Il prestatore d’ opera deve eseguire personalmente l’ incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari [1228], se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’ oggetto della prestazione [1717].

Art. 2233

Compenso.

  1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice [1657, 1709, 1755, 2225, 2751-bisn. 2, 2956n. 2], sentito il parere dell’ associazione professionale a cui il professionista appartiene.
  2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’ importanza dell’ opera e al decoro della professione.
  3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (1).

(1) Comma così sostituito dall’ art. 22-bisd.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., in l. 4 agosto 2006, n. 248, introdotto in sede di conversione, con decorrenza dal 12 agosto 2006. Il testo del comma era il seguente: « Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni ».

Art. 2234

Spese e acconti.

  1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’ opera le spese occorrenti al compimento dell’ opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235

Divieto di ritenzione.

  1. Il prestatore d’ opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236

Responsabilità del prestatore d’ opera.

  1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’ opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 1218].

Art. 2237

Recesso.

  1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’ opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’ opera svolta [1671, 2227, 22312].
  2. Il prestatore d’ opera può recedere dal contratto per giusta causa [2119]. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’ opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [1672, 2228].
  3. Il recesso del prestatore d’ opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238

Rinvio.

  1. Se l’ esercizio della professione costituisce elemento di un’ attività organizzata in forma d’ impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [2082 ss.] (1).
  2. In ogni caso, se l’ esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II [2094 ss.].

(1) V. l. 23 novembre 1939, n. 1815.

– Omissis –


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