Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Art. 2120 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Articolo 2120

Disciplina del trattamento di fine rapporto (1).

– Omissis -.

 

  1. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
  2. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
  3. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
    1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (2).
  4. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
  5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
  6. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297.
(2) La Corte cost., con sentenza 5 aprile 1991, n. 142 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera « nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività ».

 

 

 

 

 


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