Procedimento di autorizzazione al trasferimenti in Paesi non aderenti all’UE di lavoratori italiani (Decreto Del Presidente Della Repubblica 18 Aprile 1994 n. 346)

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani (1).

(1) Epigrafe così modificata dall’art. 2, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.

Art.1

Oggetto del regolamento.
  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla assunzione o al trasferimento in Paesi non facenti parte dell’Unione europea di lavoratori italiani (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 3, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.

Art.2

Richiesta di autorizzazione.
  1. I datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 398, che intendono procedere all’assunzione od al trasferimento di lavoratori italiani all’estero, devono presentare richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione di cui all’art. 3 del presente regolamento, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, divisione competente della Direzione generale per l’impiego. Copia della sola istanza è trasmessa al Ministero degli affari esteri. Se residenti all’estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all’ufficio consolare competente, che la trasmette direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, divisione competente della Direzione generale per l’impiego (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 4, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.

Art.3

Semplificazione della documentazione.
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è rideterminata la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all’assunzione od al trasferimento all’estero di lavoratori italiani, secondo criteri di semplificazione e minore onerosità per i richiedenti, nonché le modalità di comunicazione al Ministero degli affari esteri delle eventuali variazioni nella consistenza del personale operante all’estero.

Art.4

Accertamento della situazione all’estero.
  1. L’accertamento delle condizioni generali in ordine alle situazioni politiche, sociali, sanitarie dei Paesi di destinazione viene operato ogni anno dal Ministero degli affari esteri, che formula un elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo, e lo trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
  2. L’accertamento di cui al comma 1 viene adeguato, oltre che alla scadenza annuale, nel caso di variazioni delle situazioni predette. Gli esiti di tali accertamenti vengono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  3. Per i Paesi non compresi nell’elenco di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri rilascia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell’istanza di cui all’articolo 2 da parte del competente ufficio della Direzione generale dell’emigrazione e degli affari sociali, il previsto parere (1).
  1. bis Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisto favorevole all’espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall’ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 5, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.

Art.5

Rilascio dell’autorizzazione.
  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al rilascio dell’autorizzazione nel termine di settantacinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta della società, se presentata in Italia, e di novanta giorni se presentata all’estero.
  2. Ove si renda necessaria una modifica o un’integrazione della documentazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni, al richiedente, indicando le modifiche o le integrazioni. In tale caso, i termini di cui al comma 1 decorrono, una sola volta, dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, dell’istanza regolarizzata e completata.
  3. Nella fattispecie di cui all’articolo 4, comma 3, i termini di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data del ricevimento del parere del Ministero degli affari esteri da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego.
  4. Decorsi i termini di cui al comma 1, ovvero quelli di cui ai commi 2 e 3, l’autorizzazione si intende concessa (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, d.p.r. 19 giugno 1997, n. 247.

Art.6

Norme abrogate.
  1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Art.7

Entrata in vigore.
  1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

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