Riposi settimanali e giornalieri | ADLABOR

Il lavoratore è obbligato a osservare l’orario di lavoro contrattuale ma diritto a interrompere la prestazione sia giornalmente sia settimanalmente sia nel corso dell’anno per le ferie

Riposo settimanale

(art. 9 D.lgs. 66/2003)

 

 

 

 

 

(D.lgs. 66/2003 art.9, co.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.lgs. 66/2003 art. 9,co.3)

– Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11 ore).

– Il periodo di riposo di 24 ore consecutive è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

 

Vi sono delle eccezioni per:

o    Attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

o    attività caratterizzate da periodi lavoro frazionati durante la giornata;

o    personale che lavora nel settore dei trasposti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

o    le specifiche ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

 

Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

o    operazioni industriali per le quali si abbia l’ uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

o    attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

o    industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

o    i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

o     attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia.

Sanzioni previste in caso di violazione dei periodi di riposo settimanale

(art. 18 bis co. 3 bis D.lgs. 66/2003)

Sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

– da 200 a 1.500,00 euro (se la violazione riguarda da 1 a 5 lavoratori);

– da 800 a 3.000,00 euro (se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o se è stata commessa in 3 periodi di riferimento);

– da 2.000,00 a 10.000,00 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o se la violazione è stata commessa in 5 periodi di riferimento (non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

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Nota:il periodo di riferimento non può essere superiore ai 4 mesi salvo che il CCNL non ne abbia elevato il limite (D.lgs. 66/2003 art. 4, co.3)

Nota: E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

Riposo giornaliero

(art. 7 D.lgs. 66/2003)

– Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

– Il riposo giornaliero deve essere fruito consecutivamente salvo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Sanzioni previste in caso di violazione dei periodi di riposo giornaliero

(art. 18 bis, co. 4 D.lgs. 66/2003)

Sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

– da 100 a 300 euro (se la violazione riguarda da 1 a 5 lavoratori o se è commessa in 2 periodi di riferimento);

– da 600 a 2.000,00 euro (se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o se è stata commessa in 3 periodi di riferimento);

– da 1.800,00 a 3.000,00 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o se la violazione è stata commessa in 5 periodi di riferimento (non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

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Nota: E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione


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