Permessi elettorali | ADLABOR

In occasione di tutte le consultazioni elettorali (elezioni politiche, europee e amministrative), i lavoratori dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni: dalle operazioni di allestimento del seggio elettorale e fino al termine delle operazioni di spoglio.

Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. (Art. 119 comma 1 d.P.R. n. 361/1957)

GIORNATE DI PRESENZA AI SEGGI RETRIBUZIONE – PERMESSI COMPENSATIVI
Giornate lavorative

 

(es. lunedì, martedì

oppure sabato se la settimana lavorativa è articolata su sei giorni)

 

N.B.

In base al calendario settimanale lavorativo del lavoratore possono essere considerate giornate lavorative anche il sabato e la domenica, quando i riposi cadono in altri giorni della settimana.

A.  Il lavoratore ha diritto ad astenersi dalle prestazioni eventualmente richieste dal datore di lavoro, anche qualora esse siano collocate in orario diverso da quello di impegno effettivo al seggio.

 

B.  Il datore di lavoro non può ostacolare o limitare l’esercizio del diritto a svolgere le funzioni elettorali asserendo ragioni produttive e /o organizzative.

 

C.  Il Lavoratore ha diritto alla normale retribuzione (comprensiva dei trattamenti assicurativi, previdenziali, normativi ed economici ordinari), anche se l’attività svolta ai seggi è di entità ridotta e, quindi, non concomitante con il normale orario di lavoro.

(LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69)

 

Per operazioni di scrutinio che si protraggono (anche solo per poche ore) oltre la mezzanotte del lunedì, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione.

Giornate non lavorative

 

(es. sabato, nell’ipotesi di settimana corta)

Diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all’ordinaria retribuzione.

In alternativa, riposo compensativo da concordare tra datore di lavoro e lavoratore.

(LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69)

Giornate festive

 

(es. domenica)

Diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all’ordinaria retribuzione.

In alternativa riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni.

(LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69)

CIG Se la sospensione è già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, per l’attività prestata presso i seggi elettorali:

·         il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative;

·         il lavoratore percepirà i trattamenti di cassa integrazione guadagni.

Nota 1

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

Nota 2

La normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio. Prestare quindi attenzione alla contrattazione collettiva di settore.

Nota 3

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione:

·         va consegnata al datore di lavoro il certificato di chiamata

va esibita la copia del certificato di chiamata firmata dal presidente di seggio con il timbro della sezione elettorale, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso, vistata dal vice-presidente del seggio.

Nota 4

Anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. (Sentenza Cass. 19 settembre 2001 n. 11830).

Nota 5

Le assenze sono quindi utili ai fini della maturazione dell’indennità di presenza ove correlata alla semplice presenza in servizio (Cass. 23.10.2002, n. 14949).

Nota 6

A differenza di altri permessi in cui solitamente il datore di lavoro anticipa la retribuzione per poi recuperarla dall’INPS, in questo caso la retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro. Anche il riposo elettorale è quindi a carico del datore di lavoro.

Nota 7

Non sono previsti specifici permessi per il caso in cui il lavoratore intenda partecipare, in vista delle consultazioni elettorali, ad attività riconducibili alla campagna elettorale.

 


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