Permessi per cariche pubbliche elettive | ADLABOR

I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali hanno diritto a permessi mensili, retribuiti e non, per l’espletamento del proprio mandato.

L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

 SOGGETTI/CARICA ELETTIVA PERMESSI RETRIBUITI PERMESSI NON RETRIBUITI
Consigliere

Componenti di:

·      Consigli comunali,

·      Consigli provinciali,

·      Consigli metropolitani,

·      Consigli delle comunità montane

·      Consigli delle unioni di comuni,

·      Consigli circoscrizionali (dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti).

 

a)         Durata effettiva della seduta del consiglio e per il tempo necessario al raggiungimento del luogo di svolgimento;

b)         se i consigli si svolgono in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;

c)          se i lavori del consiglio si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

 (D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 1)

Fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l’espletamento del

mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 5)

Assessore

(comunale/provinciale/

metropolitano/di comunità

montana/di unione di

comuni/di consorzio fra enti

 

a) Durata effettiva della riunione della giunta

(comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro);

b) 24 ore lavorative retribuite mensili per

espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 commi 3 e 4)

Ulteriori 24 ore lavorative mensili non

retribuite per espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 5)

Componente organo

esecutivo di consiglio

circoscrizionale/di

municipio/

a) Durata effettiva della riunione della giunta

(comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro).

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 3)

Ulteriori 24 ore lavorative mensili non

retribuite per espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 5)

Sindaco

/presidente di provincia/

sindaco metropolitano/

presidente di comunità

montana/

a) Durata effettiva della riunione del consiglio;

b) durata effettiva della riunione della giunta

ovvero della commissione consiliare/

circoscrizionale ovvero delle conferenze dei

capogruppo e degli organismi di pari opportunità;

c) 48 ore lavorative retribuite mensili per

espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 commi 1, 3 e 4)

Ulteriori 24 ore lavorative mensili non

retribuite per espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 comma 5)

Presidente dei consigli

provinciali e dei comuni con popolazione superiore a

30.000 abitanti

a) Durata effettiva della riunione del consiglio;

b) durata effettiva della riunione della commissione consiliare;

c) 48 ore lavorative retribuite mensili per

espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000

Art. 79 commi 1, 3 e 4)

Ulteriori 24 ore lavorative mensili non

retribuite per espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000 Art. 79 comma 5)

 Presidente dei consigli

comunali/provinciali e

circoscrizionali

a) Durata effettiva della riunione del consiglio;

b) durata effettiva della commissione

consiliare/ circoscrizionale;

c) 24 ore lavorative retribuite mensili per

espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000 Art. 79 commi 1, 3 e 4)

24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato.

(D. Lgs. 267/2000 Art. 79 comma 5)

Presidente di gruppo

consiliare di province e

comuni

a) Durata effettiva della riunione delle

conferenze dei capogruppo;

b) 24 ore lavorative retribuite mensili per

espletamento del mandato (tale permesso viene

concesso solo nel caso di comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti).

 

 

24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato.
Nota 1

L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

Nota 2

La fruizione dei permessi non retribuiti per l’intera giornata lavorativa non concorre alla maturazione delle ferie.

Nota 3

I predetti permessi si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. (D.lgs. 267/2000, art. 85 co. 1)

Nota 4

Nell’ipotesi di permessi retribuiti, le suddette assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.

Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro ed entro 30 giorni dalla stessa, rimborsa quanto dallo stesso anticipato a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. (D. Lgs. 267/2000 Art. 85)

Nota 5 – Aspettativa non retribuita – (D.lgs. 267/2000, art. 81)

 

·          Sindaci,

·          Presidenti delle province,

·          Presidenti dei consigli comunali e provinciali,

·          Presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,

·          Presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni,

·          Membri delle giunte di comuni e province

Possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova**.

*Interpretiamo la terminologia del Legislatore soltanto ai fini dell’anzianità lavorativa.

** Interpretiamo la terminologia del Legislatore nel senso che la fruzione del periodo di aspettativa sospende l’eventuale decorso del periodo di prova.


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